Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7330 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 16/03/2021), n.7330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Anna Piera – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11218/2014 R.G. proposto da:

S.G., (C.F. (OMISSIS)), I.G., (C.F.

(OMISSIS)), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Carpinella Tommaso e

Savi Alessandro ed elettivamente domiciliati in Ciampino (RM), in

viale Roma n. 11, presso lo studio di quest’ultimo; domiciliati in

Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 262/37/13 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata il 6 novembre 2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 dicembre

2020 dal Consigliere Dott.ssa Mancini Laura.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza n. 262/37/13, depositata il 6 novembre 2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio respinse l’appello proposto dai coniugi S.G. e I.G. avverso la sentenza di rigetto del ricorso dai medesimi spiegato avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato i rispettivi redditi ai fini IRPEF per gli anni 2002 e 2003 ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, valorizzando l’acquisto di quote societarie della società Teco s.r.l., di un’autovettura e di un terreno.

2. Avverso tale pronuncia i contribuenti propongono ricorso affidato a due motivi illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente con memoria al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6.

I ricorrenti, dopo aver diffusamente illustrato la giurisprudenza e la prassi sulla natura dei coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 (cd. redditometri) e sul contenuto della prova contraria alla quale è ammesso il contribuente, soffermandosi, in particolare, sui principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 6396 del 2014, giungono alla conclusione per la quale “la sentenza impugnata è palesemente ingiusta ed illegittima, non avendo in alcun modo considerato e valutato che la documentazione prodotta dai contribuenti in sede di contraddittorio doveva far ritenere superata la presunzione tributaria posta a base degli atti impositivi”.

Ancora, si osserva che la sentenza “ha sommariamente liquidato la questione, affermando che “… tale documentazione, anche se prodotta nei termini, è riferita ad argomentazioni non illustrate nel ricorso introduttivo””, così ponendosi in contrasto con i richiamati principi in materia di presunzione redditometrica.

1.1. Con il secondo mezzo si lamenta “illegittimità ed inapplicabilità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e ss., e dei decreti ministeriali citati e successive integrazioni e modificazioni a seguito dell’entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212 (statuto dei diritti del contribuente)”.

I ricorrenti si dolgono del fatto che l’Amministrazione finanziaria non ha specificato esattamente i criteri adottati per la ricostruzione del reddito, non potendo tale funzione ridursi nella semplicistica attribuzione ad ogni annualità della quota di 1/5 degli incrementi patrimoniali riscontrati nel quinquennio 2002/2006, senza l’indicazione di altri necessari elementi aventi i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza.

Si denuncia, altresì, che l’Ufficio non ha correttamente valutato gli elementi e le prove addotte dai contribuenti a giustificazione delle somme impiegate per l’acquisto dei beni che hanno incrementato il loro patrimonio.

2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, non superano il vaglio di ammissibilità.

E’, innanzitutto, da osservarsi che le suindicate censure non rispondono ai requisiti di specificità e tassatività imposti dall’art. 366 c.p.c., non essendo riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle ipotesi tassativamente formalizzate nell’art. 360 c.p.c., avuto riguardo alla promiscua intitolazione del primo motivo, con il quale si denuncia una violazione di legge nell’ambito del parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (parametro, peraltro, sostituito nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. con quello ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), e alla perplessa formulazione del secondo motivo che, denunciando “illegittimità e inapplicabilità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e ss.”, esula dalle categorie logiche ricomprese nel paradigma normativo del ricorso per cassazione (Cass., sez. U, n. 17931 del 24/07/2013; Cass. Sez. 6-2, 14/5/2018, n. 11603).

Inoltre, le critiche poste a sostegno dell’impugnazione non colgono la ratio decidendi della pronuncia gravata.

Invero, parte ricorrente, nel censurare la mancata valutazione, da parte della commissione regionale, della documentazione prodotta al fine di contrastare il reddito presunto ricavato dall’Erario attraverso gli indici redditometrici, sembra adombrare un non corretto inquadramento della presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 in termini di presunzione legale relativa. Per contro, i giudici d’appello non hanno tenuto conto dei documenti tesi a dimostrare “la provenienza delle somme utilizzate per finanziare le società partecipate, quali: conferimenti del ricavato di n. 3 vendite di beni immobili i cui corrispettivi, la venditrice sig.ra Algieri Carmela, versava a favore del figlio Scaramella” perchè, ancorchè prodotti nei termini, sono riferiti “ad argomentazione non illustrata nel ricorso introduttivo” (v. pag. 3 della sentenza impugnata).

Occorre, infine, rilevare che i riscontrati profili di inammissibilità non sono superabili neanche alla luce delle deduzioni svolte con la memoria illustrativa, nella quale parte ricorrente ha più perspicuamente censurato l’erronea valutazione, da parte del giudice di secondo grado, del contenuto della prova incombente sui contribuenti, ribadendo di aver dimostrato che le spese accertate dall’Erario erano state sostenute grazie a disponibilità finanziarie non integranti reddito tassabile e indicandone analiticamente le fonti.

Non di meno, la motivazione della pronuncia gravata non involge la questione dell’estensione della prova contraria intesa a vincere le presunzioni sulle quali si fonda l’accertamento del reddito con metodo sintetico (redditometro), ma, da un lato, evidenzia la mancata correlazione della documentazione prodotta dai contribuenti rispetto alle deduzioni svolte nel ricorso introduttivo e, dall’altro, rileva la mancata dimostrazione del “versamento a favore del contribuente del ricavato delle indicate vendite immobiliari datate 1991, 2001 e 2002, rispettivamente per lire 74.500.000, lire 41.000.000 ed Euro 60.941,00” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

2.1. Il secondo motivo si risolve, invece, in una serie di contestazioni che si appuntano non sulla pronuncia impugnata, ma sull’accertamento presuntivo del reddito compiuto dell’Amministrazione finanziaria.

Come chiarito da questa Corte, la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un “non motivo”. L’esercizio del diritto di impugnazione, infatti, può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata (Cass. Sez. 5, ord. 21/7/2020, 15517).

D’altronde, secondo un principio ampiamente recepito dalla giurisprudenza di legittimità, “il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 ” (in questi termini Cass. 3, 11/1/2005, n. 359, richiamata da Sez. 3, 31/8/2015, n. 17330; in senso conforme Cass. Sez. 1, Ord. 24/9/2018, n. 22478).

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese processuali in mancanza di attività difensiva dell’Amministrazione finanziaria resistente.

PQM

La Corte, dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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