Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 733 del 14/01/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 733 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 28855-2011 proposto da:
ORIAKFII ESTHER, elettivamente domiciliata in ROMA, VlA P.
LEONARDI CA’rrouCA 3, presso lo studio dell’avvocato
FERRARA ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato
FERRARA STINTO, giusta mandato a margine del ricorso ;

– ricorrente contro
MINISTERO DFUEINTERNO 80185690585 in persona del
Ministro pro tempore e QUESTURA DI ROMA 80197350582 in
persona del Questore pro-tempore, elettivamcnte domiciliati in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope
legis;

– con troricorrenti –

Data pubblicazione: 14/01/2013

avverso il provvedimento RG. 1788/2011 del GIUDICE DI PACE di
ROMA, depositato il 03/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO I)E CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

PREMESSO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
<>;
Ric. 2011 n. 28855 sez. M1 – ud. 21-11-2012
-2-

ALBERTO RUSSO.

CONSIDERATO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P. M. e
notificata all’Avvocatura dello Stato;
che la sola parte ricorrente ha presentato memoria;
che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra

controricorso;
che, pertanto, il ricorso va accolto e il decreto impugnato va
cassato senza rinvio, più non potendo essere prorogata la misura di
trattenimento a suo tempo disposta;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di
merito, cui non ha partecipato l’attuale ricorrente, mentre le spese del
giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
e vanno distratte in favore del difensore antistatario;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto
impugnato e condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.400,00, di cui 1.300,00
per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, distratte in favore
del difensore antistatario avv. Silvio Ferrara.
Così deciso in Roma il 21 no embre 2012.

trascritta, salvo precisare che l’amministrazione intimata si è difesa con

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