Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7329 del 22/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6208-2016 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. OSLAVIA 40,

presso lo studio dell’avvocato MARIA DI MUCCIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO BANFI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile

Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4507/6/2015 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 06/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 6 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da P.G. avverso la sentenza n. 380/48/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva a sua volta respinto il ricorso contro le cartelle di pagamento iva ed altro 1990/1991. La CtR osservava in particolare che la procedura notificatoria della cartella esattoriale impugnata doveva considerarsi rituale e comunque che la stessa aveva raggiunto il suo scopo, così in ogni caso sanandosi ogni nullità eccepita.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il P. deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso Equitalia Sud spa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 140 e 156 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, poichè la CIR ha affermato la validità della notifica delle cartelle esattoriali in oggetto e comunque la sanatoria per raggiungimento dello scopo della procedura notificatoria medesima.

La censura è infondata.

Quanto al primo profilo ossia la mancata affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione del ricorrente successivamente all’accesso infruttuoso del messo notificatore, va infatti ribadito che “Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma sicchè è nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (nella specie, l’affissione dell’avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell’abitazione di residenza del destinatario), salvo non sia intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo per aver il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell’ufficio postale” (Sez. 5, Sentenza n. 19522 del 30/09/2016, Rv. 641241).

Orbene nel caso di specie è pacifico che il P. abbia ricevuto la raccomandata di conferma del deposito e che ciò abbia poi implicato il “raggiungimento dello scopo” dell’intera procedura notificatoria, poichè il P. medesimo ha tempestivamente proposto ricorso contro l’atto notificato.

Inconferente è poi il richiamo alla notifica a mezzo posta, essendo quello di specie un caso in cui non si è seguita tale procedura, bensì quella “diretta” con applicazione dell’art. 140 c.p.c., risulta altresì pacifico in giurisprudenza che “La nullità della notifica della cartella esattoriale, atto avente duplice natura di comunicazione dell’estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all’atto di precetto nel rito ordinario, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l’espresso richiamo, operato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, alle norme sulle notificazioni del codice di rito” (Sez. 5, Sentenza n. 384 del 13/01/2016, Rv. 638250).

La sentenza impugnata ha correttamente applicato detti principi di diritto e non merita pertanto cassazione.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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