Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7328 del 31/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 31/03/2011), n.7328
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato Pecoraro
Lorenzo che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al
ricorso, ed elettivamente domiciliato in piazza Chopin n 13 Palermo;
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12 presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia n. 48/20/2005 non notificata;
Udita la relazione del Cons. Renato Polichetti;
Udite le conclusioni del PG Ennio Attilio Sepe che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 2 maggio 2001 veniva notificata a R.G. una cartella esattoriale contenente l’intimazione di pagamento di L. 1.747.000 per arretrati di lavoro dipendente.
Il contribuente proponeva opposizione avanti alla C.T.P. di Palermo che la accoglieva.
Su appello dell’Ufficio la C.T.R. di Palermo accoglieva il gravame ed accertava che l’opposizione proposta dal contribuente era infondata posto che la cartella esattoriale conteneva tutti gli elementi necessari e sufficienti per consentire la difesa del destinatario.
Per la cassazione della sentenza della C.T.R. propone ricorso, fondato su due motivi R.G..
Non svolge attività difensiva il Ministero delle Finanze.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si da atto che il Presidente sostituisce se stesso al Consigliere relatore nell’estensione della sentenza.
Ciò premesso si osserva che il ricorso è inammissibile.
Invero il ricorrente con l’atto de quo ha intimato in giudizio il Ministero delle Finanze che non era stato parte nel giudizio di appello sicchè lo stesso deve ritenersi privo di legittimazione passiva a resistere nel giudizio di legittimità.
Nè vale a sanare l’indicata nullità l’atto di costituzione del Ministero posto che nella specie non si tratta di nullità della notificazione, sanabile con la costituzione dell’effettivo destinatario dell’atto, ma di nullità del ricorso per errata individuazione della controparte.
Consegue che nella specie a causa della nullità del ricorso non si è costituito un regolare contraddittorio; va inoltre rilevato che la costituzione, comunque irrilevante, come detto, è avvenuta anche irritualmente perchè il Ministero non si è costituito a mezzo di controricorso ma di uno scritto definito “atto di costituzione” non previsto dal vigente ordinamento e non ha inoltre partecipato all’udienza di discussione della causa a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato.
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese posto che il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile, il 16 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011