Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7328 del 22/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.22/03/2017), n. 7328
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6123-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L. IN FALLIMENTO, in persona del legale rappresentante
pro tempore il curatore fallimentare pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA UDINE 5, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA ROSSINI che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7881/492015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 07/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO
MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 27 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 876/44/13 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della (OMISSIS) srl contro l’avviso di accertamento IRES ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che trattandosi di atto impositivo almeno in parte basato sullo scostamento dallo studio di settore, lo stesso doveva ritenersi nullo in quanto non preceduto dal contraddittorio endoprocedimentale con la società contribuente.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso la Curatela fallimentare della (OMISSIS) srl.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, poichè la CTR ha affermato che nel caso di specie il contraddittorio doveva considerarsi obbligatorio e, quale conseguenza della sua – pacifica -omissione, che pertanto doveva affermarsi l’invalidità dell’avviso di accertamento impugnato. In particolare la ricorrente contrasta tale statuizione sulla base della considerazione che l’atto impositivo de quo non era stato emesso sulla base dello scostamento dallo studio di settore, bensì trattandosi di un accertamento c.d. “analitico-induttivo” e che dunque non implicava l’obbligo del contraddittorio preventivo. La censura è infondata.
Va premesso che, con accertamento di merito che non può essere sindacato in questa sede, la CTR campana ha rilevato che l’avviso di accertamento in oggetto si basi anche sullo scostamento dallo studio di settore, in buona sostanza quindi affermandone la natura “mista”.
Ciò posto e quindi considerato che quello in oggetto è un accertamento reddituale che almeno in parte si basa sulla difformità del “dichiarato” dalle risultanze dello studio di settore, ne risulta corretta la conseguenza giuridica tratta dal giudice di appello ossia l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo, come sancito dalla L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 3 bis, e peraltro pacifico nella giurisprudenza di legittimità (tra le molte, v. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 14288 del 13/07/2016) ed in ultima analisi quindi quella della invalidità dell’atto medesimo perchè tale adempimento procedurale è stato pacificamente omesso.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017