Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7328 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 16/03/2021), n.7328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Anna Piera – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4029/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 377 della Commissione tributaria regionale

della Campania – Sezione distaccata di Salerno, depositata il 3

luglio 2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 dicembre 2020

dal Consigliere Dott.ssa Mancini Laura.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza n. 377 depositata il 3 luglio 2013 la Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione distaccata di Salerno dichiarò inammissibile l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di accoglimento del ricorso spiegato da L.R. avverso l’avviso di accertamento con il quale, all’esito del raffronto con gli studi di settore era stato rilevato un maggior reddito di impresa, erano state determinate maggiori imposte a titolo di IRPEF, addizionale regionale e comunale IRPEF e IRAP, contributi previdenziali ed IVA ed erano state irrogate sanzioni.

A giudizio della commissione regionale, il gravame era inammissibile perchè era stato notificato in data 16 settembre 2011 e, dunque, oltre il termine ex art. 327 c.p.c., ratione temporis vigente, di sei mesi, decorrente dal deposito della decisione di primo grado avvenuto il 27 gennaio 2011.

3. Avverso tale pronuncia ricorre l’Agenzia delle entrate affidandosi ad un unico motivo. La contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denunzia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

Ad avviso della difesa erariale, i giudici d’appello non hanno considerato che la controversia rientrava nelle liti definibili ai sensi del citato art. 39, comma 12, (liti fiscali di valore non superiore ad Euro 20.000,00), per le quali, ai sensi della lettera c) del detto comma, i termini per la proposizione dell’appello erano sospesi sino al 30 giugno 2012.

1.1. Il motivo è fondato.

Secondo l’interpretazione accolta da questa Corte, la sospensione dei termini per l’impugnazione ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, la sospensione dei termini d’impugnazione dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012 opera ex lege, in presenza dei requisiti di definibilità, anche solo in astratto (ovvero senza la necessità di una concreta istanza di definizione), della lite pendente (v., in tal senso, Cass., Sez. 6-5, ord. 6/6/2016, n. 11531 e, in relazione a condoni diversi, ma regolati da discipline contenenti disposizioni analoghe a quella in esame Cass. Sez. 5, 20/3/2009, n. 6826; Cass. Sez. 6-5, ord. 7/5/2019, n. 11913).

Pertanto, ricorrendo nella specie i presupposti di definibilità individuati dal citato D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, nella pendenza della lite a (la data del 1 maggio 2011 e nel limite del valore inferiore ad Euro 20.000,00 (come emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata), la sospensione del termine per l’impugnazione deve ritenersi applicabile.

La Commissione tributaria regionale campana, dichiarando l’inammissibilità del gravame senza tener conto di detta sospensione, è incorsa nel denunciato error in procedendo, il quale assume rilevanza giacchè l’impugnazione, in considerazione della ridetta sospensione (operante dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011) sino al 30 giugno 2012), appare tempestiva in quanto, come emerge dalla sentenza impugnata, risulta essere stata notificata il 16 settembre 2011, laddove la pronuncia di primo grado era stata depositata il 27 gennaio 2011.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova decisione alla Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, alla quale è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania Sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

 

 

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