Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7327 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 17/03/2020), n.7327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. est. Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16932/2017 proposto da:

BANCA IFIS s.p.a., (C.F.: (OMISSIS)) con sede a (OMISSIS) (VE) in Via

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Martelli, con domicilio

eletto presso l’Avv. Antonio Buonfiglio, con studio in Roma, in via

Cicerone n. 44;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– costituitasi ma non controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per

l’Emilia Romagna n. 117/12/2017, pronunciata il 5 dicembre 2016 e

depositata il 9 gennaio 2017;

udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 15 ottobre 2019

dal Consigliere Fabio Antezza;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Tommaso

Basile, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avv. Mario Martelli, che ha insistito nel

ricorso;

udito, per l’intimata costituita (non controricorrente), l’Avv. –

Giammario Rocchitta (dell’Avvocatura Generale dello Stato).

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto parziale del ricorso per ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza n. 36/19/2011, emessa dalla stessa CTR per l’Emilia Romagna. Quest’ultima, a sua volta e per quanto rileva nel presente processo, rigettò l’appello avverso la sentenza di primo grado di accoglimento dell’impugnazione di provvedimento di diniego di rimborso IVA.

2. La sentenza di secondo grado (della cui ottemperanza trattasi) fu fatta oggetto di ricorso per cassazione rigettato da Cass. sez. 5, 09/10/2015, n. 20255, Rv. 636911-01. Quest’ultima, in particolare, applicò un principio già fatto proprio da questa Corte, per il quale, in tema d’IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro “RX4”, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 1, solo un presupposto per l’esigibilità del credito. Ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del predetto quadro “RX4”, la presentazione del modello “VR” non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c..

3. In ottemperanza alla detta statuizione, l’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) effettuò il pagamento della sorte capitale oltre che di un importo a titolo di interessi, con conseguente proposizione di giudizio di ottemperanza da parte del contribuente in ragione della ritenuta inferiorità degli interessi corrisposti rispetto a quelli dovuti in forza del giudicato (e da determinarsi in base al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38 bis).

4. La Commissione regionale, in sede di giudizio di ottemperanza, rigettò il ricorso ritenendo che gli interessi dovessero decorrere solo dalla data della formale richiesta di rimborso, nella specie non avvenuta con presentazione del modello “VR” ma con istanza successiva.

Quanto innanzi fu dal Giudice tributario argomentato dall’assunto per il quale la compilazione del modello “VR” o comunque la successiva formale richiesta di rimborso integrano presupposto per l’esigibilità del credito (come confermato anche dalla citata Cass. sez. 5, 09/10/2015, n. 20255, Rv. 636911-01), con la conseguenza (secondo la CTR) che solo da tale data decorrerebbero gli interessi, conformemente ai principi di cui all’art. 1282 c.c..

5. Contro la sentenza della CTR emessa in sede di giudizio di ottemperanza, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, e l’A.E. si costituisce in giudizio senza contro ricorrere.

In sede di discussione le parti concludono come riportato in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo I, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n, 4, sostanzialmente ed al di là della tecnica redazionale utilizzata tanto nella rubrica quanto nell’articolazione della doglianza, si deduce la nullità della sentenza in quanto in parte apparente ed in parte caratterizzata da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Con il motivo II, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 112,115 e 324 c.p.c., degli artt. 1282 e 2909 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, 53 e 70, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis”.

In sostanza, ci si duole dell’assunto della CTR per il quale gli interessi, sulle somme da rimborsare a titolo di eccedenza IVA, decorrono solo dalla data della formale richiesta di rimborso, nella specie non avvenuta con presentazione del modello “VR” ma con istanza successiva, non essendo sufficiente quindi la manifestazione di volontà inerente il rimborso mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del relativo riquadro “RX4” (nella specie dichiarazione del 1998 per l’esercizio 1997).

2. Il ricorso, inammissibile del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, comma 10, afferendo l’oggetto delle doglianze all’interpretazione del giudicato da parte del Giudice dell’ottemperanza in merito proprio agli interessi dovuti, fonda comunque su censure inammissibili ex art. 366 c.p.c., per difetto di specificità (in termini di autosufficienza). Non sono difatti riportati (neanche indirettamente) nè il dispositivo nè, comunque, la motivazione della sentenza della cui ottemperanza trattasi, al fine di poter apprezzare il dedotto errore da parte della CTR, prospettato come consistente proprio nella violazione del giudicato la cui ottemperanza avrebbe dovuto garantire (per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano, ex plurimis, e limitando i riferimenti solo alle decisioni più recenti: Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

3. In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, in favore dell’Amministrazione costituitasi in giudizio ancorchè non controricorrente (avendo partecipato alla discussione in udienza), che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto (della medesima L. n. 228, ex art. 18, in quanto procedimento civile di impugnazione iniziato dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata L. n. 228 del 2012, cioè a decorrere dal 31 gennaio 2013).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore dell’Agenzia delle Entrate, che si liquidano in Euro 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norme dal cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020

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