Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7327 del 16/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 16/03/2021, (ud. 14/12/2020, dep. 16/03/2021), n.7327
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – rel. Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28482-2016 proposto da:
S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA
SACCHETTI 9, presso: lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANARDI ANDREA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 556/2016 della COMM.TRIB.REG. VENETO,
depositata il 04/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/12/2020 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.
Fatto
RILEVATO
Che:
S.O. impugnava gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) notificati dall’agenzia delle entrate ed aventi ad oggetto la maggiore Iva dovuta per gli anni dal 2005 al 2009.
La Commissione Tributaria di respingeva il ricorso con sentenza che era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Osserva la Corte che dalla documentazione versata in causa, da ultimo allegata alla memoria del 18 novembre 2020, emerge che il contribuente in data 30 settembre 2017 ha presentato istanze di definizione agevolata, in relazione a ciascuno degli avvisi di accertamento per cui è causa, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.
L’Avvocatura dello Stato, con nota del 15 gennaio 2019, ha formulato istanza di estinzione della causa per aver il contribuente provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate.
PQM
La corte dichiara l’estinzione del giudizio a spese compensate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 14 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021