Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7326 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 30/03/2011), n.7326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MILU’ di COLAVELLI ROBERTO & C. SAS, rappresentata e difesa,

giusta

delega a margine del ricorso, dagli Avv.ti Liuzi Faustino e Pietro

Andrea Sinesio, elettivamente domiciliata in Roma, Via Largo Val

Santerno n. 1, presso lo studio dell’Avv. Pinto Maria Rosaria;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 117 della Commissione Tributaria Regionale di

Napoli – Sezione n. 29, in data 23/05/2007, depositata il 27 giugno

2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

26 gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito il Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ricorso iscritto al n. 23582/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 117 pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 29, il 23.05.2007 e DEPOSITATA il 27 giugno 2007. Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello della contribuente e confermato la decisione di prime cure, che aveva ritenuto infondato il ricorso del contribuente.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’accertamento, relativo al reddito di società di persone, ai fini ILOR per l’anno 1995, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 145 c.p.c. nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo.

3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede.

4 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullità dell’intero giudizio.

Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione, secondo quanto si evince dagli atti in esame, sembra attenere a reddito di una “SAS” e, d’altronde, che al giudizio di appello ha partecipato solo l’odierna ricorrente, e non anche i soci, interessati per il maggior reddito di partecipazione.

Ciò stante, in applicazione del principio di recente affermato dalle sezioni Unite a mente del quale “La unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. SS.UU. n. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che:

il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29);

il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2 e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno 2008 n. 14815).

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio, rimettendo la causa al giudice di primo grado per i provvedimenti di competenza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Rilevato che l’intimata Agenzia non ha fatto controricorso e che nessuna delle parti ha partecipato all’udienza camerale;

Considerato, in via preliminare, che non risulta versato in atti, neppure in sede di udienza camerale, l’avviso di ricevimento del plico contenente il ricorso, spedito alla contribuente, a mezzo posta; Considerato, quindi, che l’impugnazione, giusto consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. SS. UU. n. 627/2008, N. 24877/2006, N. 10506/2006, N. 23291/2005, N. 12286/2005), deve essere dichiarata inammissibile;

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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