Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7326 del 22/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5509-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, Cf. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO ROTTI

45, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO CARPINELLA che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8222/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 14 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 1051/2/14 della Commissione tributaria provinciale di Benevento che aveva accolto il ricorso di C.N. contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2008. La CIR osservava in particolare che doveva confermarsi il giudizio di invalidità dell’atto impositivo impugnato per la carenza della delega alla sottoscrizione dello stesso.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza per motivazione mancante/apparente.

La censura è dirimentemente ed assorbentemente fondata.

La sentenza impugnata infatti si limita a confermare la sentenza della CTP citando un principio di diritto riveniente dalla giurisprudenza di questa Corte, senza nulla aggiungere in punto di fatto e quindi omettendo completamente di valutare nel merito il motivo di appello correlativo al punto decisionale de quo.

Ciò è palesemente in contrasto con l’obbligo argomentativo corrispondente al c.d. “minimo costituzionale” (Sez. U, 8053/2014) e paradigmaticamente rappresenta in concreto le ipotesi di cui al principio di diritto che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 6452-01).

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA