Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7326 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2021, (ud. 14/12/2020, dep. 16/03/2021), n.7326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22537-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

E da:

HOTEL CONTINENTAL DI G.E. & C SNC IN LIQUIDAZIONE,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEL TRITONE 102, presso lo

studio dell’avvocato BERNARDINI NICOLETTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ABBAMONTE ANTONIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 705/2015 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ.

DIST. di BRESCIA, depositata il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2020 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Hotel Continental di G. e C. s.n.c. in liquidazione impugnava l’avviso di liquidazione con cui l’agenzia delle entrate aveva applicato le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale in relazione al risultato finale di una serie di atti qualificati nel loro complesso come cessione di azienda con immobili. Nei fatti, in data 3 febbraio 2009 Ser-Fid s.p.a. aveva costituito la società a responsabilità limitata a socio unico denominata Giada S.r.l.; il 2 marzo 2009 la società Giada aveva deliberato l’aumento di capitale sociale conseguente all’ingresso nella compagine sociale della società Hotel Continental s.n.c. che aveva conferito un’azienda alberghiera del valore di Euro 5.700.000; in data 11 marzo 2009 la nuova socia aveva ceduto parte della propria partecipazione, pari al 28,78% alla Ser-Fid s.p.a.; il 31 marzo 2009 Hotel Continental s.n.c. aveva ceduto la residua partecipazione alla Ser-Fid s.p.a., che era così diventata l’unica socia. Ciascuna di dette operazioni era stata assoggettata a tassa fissa realizzandosi così un considerevole risparmio di imposta rispetto a quanto sarebbe stato dovuto all’erario qualora fosse stata effettuata la cessione di azienda da Hotel Continental s.n.c. a Ser-Fid s.p.a..

La CTP di Cremona rigettava il ricorso. Proposto appello da parte della contribuente, la CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, lo accoglieva sul rilievo che all’appellante si estendevano gli effetti favorevoli della sentenza numero 441/64/2014, pronunciata dalla medesima CTR, e passata in giudicato in quanto non impugnata, emessa a favore della debitrice in solido Ser-Fid s.p.a.. In tale diversa causa l’appello era stato accolto in ragione della fondatezza delle eccezioni preliminari con riassorbimento di ogni altro motivo di impugnazione e pertanto, secondo le CTR, anche l’appello proposto da Hotel Continental s.n.c. doveva essere accolto.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a tre motivi. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Sostiene che la CTR non ha dato conto delle ragioni per le quali la sentenza pronunciata a favore della società Ser-Fid s.p.a. poteva esplicare gli effetti a favore di Hotel Continental s.n.c. e non ha considerato che la sentenza stessa non era corredata della certificazione prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c. dalla quale risultasse che essa non era soggetta ad impugnazione. Infine la CTR non ha considerato i limiti soggettivi del giudicato previsti dagli artt. 1306 e 1310 c.c., per il che al condebitore che non abbia partecipato al giudizio tra il creditore ed altro condebitore può opporsi la sentenza favorevole al secondo solo ove non basata su ragioni personali.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 124 disp. att. c.p.c., artt. 1306 e 1310 c.c. sostiene che la CTR ha erroneamente ritenuto che la sentenza citata fosse passata in giudicato benchè essa non fosse corredata da idonea certificazione ed ha ritenuto erroneamente che alla ricorrente potesse estendersi il giudicato favorevole ottenuto da altra società obbligata fondato su decisione basata su ragioni personali.

3. Con il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR esplicitato le ragioni per le quali alla contribuente potesse estendersi l’effetto favorevole della sentenza ottenuta dall’obbligato in solido benchè la decisione fosse fondata su ragioni ad essa personali.

4. Con il motivo di ricorso incidentale la contribuente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 91,92 e 98 c.p.c., per aver la CTR compensato le spese di giudizio nonostante la contribuente fosse risultata totalmente vittoriosa.

5. Osserva la Corte che va esaminata prima di ogni altra questione l’eccezione preliminare svolta dalla controricorrente con cui deduce l’inammissibilità del ricorso in cassazione svolto dall’agenzia delle entrate per difetto di procura speciale, avendo omesso di allegare o richiamare la procura che autorizza l’avvocato iscritto nelle liste speciali a patrocinare nell’interesse della parte ricorrente ed avendo altresì omesso di richiamare la convenzione tra l’agenzia delle entrate e l’avvocatura dello Stato.

L’eccezione è infondata. Ciò in quanto questa Corte ha già affermato il principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l’Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell’Agenzia delle entrate, deve avere ricevuto da quest’ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso atteso che l’art. 366 c.p.c., n. 5), inserendo tra i contenuti necessari del ricorso “l’indicazione della procura, se conferita con atto separato”, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello “ius postulandi”, (peraltro, non necessario quando il patrocinio dell’Agenzia delle entrate sia assunto dall’Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell’incarico professionale al difensore (Cass. n. 22434 del 04/11/2016;Cass. n. 14785 del 05/07/2011; Cass. Sez. U, n. 23020 del 15/11/2005).

6. I tre motivi di ricorso principale debbono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.

Essi sono fondati. Invero la contribuente, la quale ha invocato gli effetti a se favorevoli della sentenza numero 441/64/2014, pronunciata dalla CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, non ha provato in giudizio la definitività della sentenza stessa a mezzo della certificazione apposta ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c.. Va considerato che la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere nè che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, nè che sia onere della controparte medesima dimostrare l’impugnabilità della sentenza (Cass. n. 9746 del 18/04/2017; Cass. n. 19883 del 29/08/2013).

Inoltre dalla sentenza stessa, che la ricorrente ha riprodotto interamente nel ricorso in adempimento dell’onere dell’autosufficienza, si evince che la CTR ha accolto l’appello della società coobbligata Ser-Fid s.p.a. per la ragione che essa non era soggetto passivo di imposta in quanto fiduciaria di terzo fiduciante, cui solo poteva essere rivolta la pretesa tributaria. Ne deriva che, trattandosi di decisione fondata su ragioni personali alla società Ser-Fid s.p.a., essa non avrebbe potuto essere opposta dal coobbligato in solido, giusta l’art. 1306 c.c..

7. Il motivo di ricorso incidentale rimane assorbito.

8. Dall’accoglimento del ricorso principale deriva che l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, adeguandosi ai principi esposti, deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale ella Lombardia.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 14 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA