Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7324 del 28/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7324 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA

sul ricorso 7328-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2014
606

contro

ARG 13 SRL in persona del Presidente del C.d.A. e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA DEI RE DI ROMA 57, presso
lo studio dell’avvocato CAPPUCCI DOMENICO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati SAVI

Data pubblicazione: 28/03/2014

ALBERTO, TAMBURRINI PIETRO giusta delega in calce;
– contrari corrente –

avverso la sentenza n. 21/2009 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 27/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

NAPOLITANO;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAPPUCCI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

udienza del 18/02/2014 dal Consigliere Dott. LUCIO

Svolgimento del processo
Con contratto di cessione d’azienda del 17 giugno 2004 la società Arg 13

R.G.N.
7328/2010

S.r.l. ebbe ad acquistare dalla Millennio S.r.l. l’azienda costituita dal
ristorante “Officina 12”, sita in Milano alla Via Alzaia Naviglio Grande 12,
per il prezzo dichiarato in atto di complessivi € 300.000,00 di cui

190.000,00 a titolo di corrispettivo per l’avviamento commerciale.
Con avviso di rettifica e liquida7ione n. 20041V000371000 l’Agenzia delle
Entrate Ufficio 3 di Milano, rideterminando il valore dell’avviamento in
859.534,00, accertava in

e

969.533,66 il valore dell’azienda ceduta,

procedendo alla liquidazione della maggiore imposta di registro dovuta pari a
20.086,00, oltre interessi e sanzioni.
Il predetto avviso fu impugnato dalla società Arg 13 dinanzi alla CTP di
Milano, che rigettò il ricorso, confermando la legittimità dell’operato
dell’Ufficio.
A seguito di appello proposto dalla contribuente la CTR della Lombardia, con
sentenza n. 21/26/2009 del 27 gennaio 2009, accolse il gravame,
rideterminando, in forza del criterio di cui all’art. 2 4 0 comma del D.P.R. n.
460/1996 ritenuto applicabile, il valore dell’avviamento in E 100.376,00 e
pertanto ritenendo più che congruo il valore dichiarato in atto dell’avviamento
in £ 190.000,00.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle
Entrate, affidato a due motivi.
La società Arg 13 S.r.l. resiste con controricorso, illustrando ulteriormente le
proprie difese con memoria.
Motivi della decisione

3

7;i7

1. Va dato atto in primo luogo che la controricorrente ha rinunciato
all’eccezione preliminare d’improcedibilità del ricorso per mancato deposito
da parte della ricorrente dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio,
vistata dalla cancelleria del giudice di secondo grado, ai sensi dell’art. 369 30
comma c.p.c., ritualmente acquisita agli atti del fascicolo processuale.

impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del D.P.R. n.
131/1986 e dell’art. 2 del D.P.R. n. 460/1996, osservando che la CTR della
Lombardia, pur dichiarando di ritenere applicabile nella fattispecie in esame il
disposto del citato art. 2 4° comma del D.P.R. n. 460/1996, ha fatto cattiva
applicazione della norma medesima, utilizzando come parametro di calcolo la
“media degli utili operativi” della società cedente nell’ultimo triennio in
luogo della “media dei ricavi” della stessa, dichiarati o accertati nel medesimo
periodo di riferimento, così come effettivamente previsto dalla norma in
questione.
Il motivo è palesemente fondato, stravolgendo il calcolo operato dalla CTR
della Lombardia il criterio previsto dalla norma. Non avrebbe, infatti, senso
alcuno — ove non si facesse riferimento come criterio base alla media dei
ricavi dell’ultimo triennio — l’applicazione del computo sulla stessa della
percentuale di redditività attribuita all’attività d’impresa, secondo quanto
stabilito dal summenzionato art. 2 4° comma del D.P.R. n. 460/1996; ed
infatti la CTR, una volta assunta a criterio base di calcolo la media degli utili
operativi dell’ultimo triennio, si è limitata a moltiplicare per tre il relativo
importo, pervenendo ad un risultato che prima facie doveva apparire
palesemente inattendibile, se confrontato con lo stesso valore dell’avviamento
dichiarato in atto, pari quasi al doppio di quello determinato dalla CTR con il
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2. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate censura la sentenza

calcolo del quale l’Agenzia delle Entrate ha denunciato la non conformità allo
stesso criterio normativo ritenuto applicabile alla fattispecie in esame.
Ciò posto, desumendosi dagli atti che l’applicazione del summenzionato
criterio previsto dall’art. 2 4 0 comma del D.P.R. n. 460/1996 è stato invocato
dalla contribuente a sostegno dell’impugnazione proposta avverso l’avviso di

questa Corte, dedurre — ove il calcolo in concreto dell’avviamento
commerciale operato dall’Amministrazione finanziaria fosse ad esso
riconducibile come più favorevole per la contribuente — un ulteriore profilo
d’illegittimità dell’avviso in rettifica, in ragione della presenza di studi di
settore, quale fattore ostativo alla sua applicazione.
Non può peraltro la Corte, come richiesto dall’Amministrazione finanziaria
ricorrente, in accoglimento del motivo in esame, cassare la sentenza
impugnata e pronunciare nel merito, non trattandosi, nella fattispecie in
esame, di procedere ad un mero calcolo matematico, ma dovendo essere
devoluto al giudice di rinvio, alla stregua delle considerazioni di seguito
esposte con riferimento anche al secondo motivo, un nuovo accertamento in
fatto — pur nella ritenuta applicabilità della più volte citata norma — circa la
congruità o meno della percentuale di redditività applicata nell’avviso in
rettifica.
Il giudice di rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: “Ai fini del
calcolo del valore dell’avviamento commerciale quale parte del corrispettivo
di cessione d’azienda, per la determinazione della base imponibile
dell’imposta di registro secondo il disposto degli artt. 51 e 2 comma 4 0 del
D.P.R. n. 460/1996, quest’ultima avente funzione di fungere da parametro
minimo per il relativo calcolo, dovrà applicarsi la percentuale di redditività
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rettifica e liquidazione impugnato, non può essa, per la prima volta, dinanzi a

nella misura ritenuta congrua dal giudice del merito alla media dei ricavi (e
non degli utili operativi) accertati, o, in mancanza dichiarati ai fini delle
imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori a quello in cui
è intervenuto il trasferimento, applicando di seguito il moltiplicatore previsto
dalla norma”.

motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione
all’art. 360 1° comma n. 5 c.p.c. , relativamente alla valutazione, da parte
della CTR, dell’inattendibilità del listino CAAM/FIMAA, al quale
l’Amministrazione finanziaria ha fatto riferimento per la stima della
percentuale di redditività nella misura del 90% ai fini del calcolo del valore
dell’avviamento.
Posto che detto listino è basato su rilevazioni di mercato da un’associazione di
agenzie che gestiscono il mercato delle aziende in Milano e provincia e che è
ovviamente incontestato che a tali rilevazioni non sia attribuita certificazione
di legge, la decisione impugnata effettivamente incorre nel vizio
d’insufficiente motivazione, non fornendo adeguata spiegazione della ritenuta
inattendibilità, alla radice, dei valori in esso esposti, in considerazione del
fatto che le rilevazioni di detto listino riflettono appunto il mercato delle
aziende nell’ambito territoriale di riferimento (Milano e provincia).
Né appare sufficiente a supportare l’assunto della crisi (generale) di
redditività delle attività commerciali ubicate nella zona, quella dei Navigli,
sulla quale opera l’azienda, e di quella specifica dell’azienda compravenduta,
in relazione alla necessità di riconvertire, ciò implicando nuovi costi, l’attività
dal settore proprio della ristorazione (pizze e simili) per l’intrattenimento di
,

un pubblico giovanile a quello tipico della ristorazione tradizionale, il
6

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia il vizio d’insufficiente

riferimento alla situazione in cui versa la zona dei Navigli per i lavori di
ristrutturazione indicati e non ultimati, nota, secondo l’argomentare della
sentenza in questione, a “chi conosce Milano”.
Si tratta, evidentemente, della dilatazione del ricorso al fatto notorio oltre i
limiti entro i quali esso è idoneo a derogare al principio dispositivo delle

comune esperienza di questa (si vedano, in proposito, oltre a Cass. civ. sez.
trib. 28 febbraio 2008, n. 5232, in senso conforme, più di recente, Cass. civ.
sez. lI 31 maggio 2010, n. 13234; Cass. civ. sez. trib. 5 ottobre 2012, n.
16959), venendo a fondarsi sulla circostanza sopra indicata elementi inerenti
alla valutazione dei complessi immobiliari e aziendali esistenti nella zona,
che richiedono il previo accertamento dei rispettivi valori di stima, secondo il
comune valore di mercato.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata con
rinvio alla CTR della Lombardia, che pronuncerà, uniformandosi al principio
di diritto sopra enunciato, anche in ordine alle spese del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
LA Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ad
entrambi i motivi e rinvia a diversa sezione della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia che provvederà anche per le spese del presente
giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 febbra 014
Il Co
4 sigliere estensore
,

Il

prove, quale fatto acquisito alle conoscenze della collettività secondo la

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