Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7324 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Itriafarma Cooperativa a r.l., in persona del legale rapp.te pro

tempore elettivamente domiciliata in Roma via Pezzana 109 presso lo

studio dell’avv. Rossana Capozzi e rappresentato e difeso giusta

procura speciale in calce al ricorso dall’avv. RUSSO Giuseppe;

– ricorrente –

contro

Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco pro tempore, con

sede in Martina Franca presso la Casa comunale;

– intimato –

avverso la sentenza 193/28/04, depositata in data 11.12.04, della

Commissione tributaria regionale della Puglia;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

3.2.10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Udito il P.G. in persona del Dr. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha

concluso per il rigetto del ricorso con le pronunce consequenziali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti avvisi di accertamento il Comune di Martina Franca richiedeva alla società Itriafarma Cooperativa a r.l., rispettivamente, per gli anni 1994 e 1996, le somme di L. 18.109.000 e di L. 14.384.000 a titolo di tassa per la raccolta di rifiuti solidi urbani, soprattasse ed interessi moratori.

La società, premesso che nel proprio stabilimento venivano prodotti solo rifiuti speciali, presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Tarante, la quale accoglieva i ricorsi con distinte sentenze. Proponeva appello il Comune ribadendo le tesi esposte in primo grado. La Commissione tributaria regionale della Puglia, riunite le distinte impugnazioni, dichiarava legittimi gli accertamenti compensando le spese di giudizio. Avverso la detta sentenza la società contribuente ha quindi proposto ricorso per Cassazione articolato in tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza, deducendo il vizio di violazione dell’art. 327 c.p.c., parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui la CTR ha ritenuto tempestivo l’appello, notificato il 7 novembre 2001, per un duplice ordine di rilievi. In primo luogo, perchè la sentenza di primo grado, emessa dalla CTP di Taranto sarebbe stata depositata il 21 settembre 1999 per cui l’impugnazione sarebbe stata proposta ben due anni dopo. Inoltre, la tardività dell’appello sussisterebbe anche se la sentenza di primo grado fosse stata depositata il 21 settembre 2000, come ha ritenuto la CTR in motivazione. Ed invero, la Commissione avrebbe sbagliato nel calcolare la scadenza del termine finale per la data del 15 novembre in quanto il termine di un anno e 45 giorni fissato dall’art. 327 c.p.c., sarebbe invece venuto a scadere il 5 novembre 2001, di lunedì senza ulteriore proroga, e quindi prima della data di notifica dell’appello, verificatasi il successivo giorno 7.

La censura non coglie nel segno. A riguardo deve chiarirsi, innanzitutto, che come risulta dal diretto esame degli atti processuali – facoltà non preclusa in sede di legittimità quando si deduca un vizio processuale, verificatosi nelle pregresse fasi di merito, essendo la Corte di Cassazione giudice anche del fatto processuale – con la decisione impugnata la CTR provvide su due distinti atti di appello proposti avverso due sentenze, la 217.05.1998 e la 219.05.1998, pronunciate dal medesimo collegio ed assolutamente identiche nel loro contenuto. Ora, la sentenza n. 217 come risulta dal timbro a margine risulta depositata in segreteria il 21 settembre 2000; inoltre, dalla comunicazione effettuata dalla segreteria della Commissione al Comune di Martina Franca, nella stessa data, risulta che anche la sentenza n. 219 era stata depositata nello stesso giorno. Deve pertanto ritenersi che la CTR non ha affatto errato quando in sentenza, nella parte espositiva del processo, ha indicato nel 21 settembre 2000 la data di deposito delle sentenze e da questa data ha fatto decorrere il termine per la verifica della tempestività dell’appello.

Quanto al successivo rilievo della ricorrente, torna opportuno sottolineare in primo luogo che, in caso di omessa notificazione della sentenza, ai fini dell’impugnazione, si applica il termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, che va calcolato “ex nominatione dierum”, prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, al quale devono aggiungersi 46 giorni computati “ex numeratione dierum”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1 e L. n. 742 del 1969, art. 1 comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Ne deriva che, nel caso di specie, la notifica dell’atto avrebbe dovuto essere effettuata nel termine massimo del 6 novembre 2001, cadente di martedì, giorno non festivo.

Ciò premesso, occorre chiarire che la CTR nella sentenza impugnata espone che l’atto di appello fu notificato il 7 novembre 2001 riferendosi alla data di consegna dell’atto al destinatario e trascurando in tal modo il consolidatissimo orientamento di questa Corte secondo cui gli effetti della notificazione a mezzo posta devono ricollegarsi per il notificante al momento della semplice consegna dell’atto stesso all’ufficiale giudiziario o altro soggetto abilitato alla notificazione in quanto le attività ulteriori non dipendono più dalla sua diligenza ma dall’attività di terzi (tra le prime, Cass. n. 11686/2003, n. 113/2004, n. 101/2005). Sul punto, è stata conforme la giurisprudenza successiva, statuendo che la notificazione di un atto del processo, quale attività impeditiva per il notificante della decadenza dal potere processuale di compierlo entro un termine perentorio si perfeziona al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario in quanto è solo questa la formalità direttamente impostagli dalla legge. (Cass. 24942/06 tra le tantissime che sono poi seguite).

Ciò posto, mette conto di sottolineare che nel caso di specie l’atto, ai fini della notifica, fu comunque consegnato all’ufficiale giudiziario nell’ultimo giorno utile, vale a dire il 6 novembre del 2001, con la conseguenza che la notifica fu e deve essere ritenuta assolutamente tempestiva. Ne deriva la sostanziale infondatezza della doglianza proposta.

Con la successiva censura, la ricorrente ha lamentato che la CTR non avrebbe speso una parola sul difetto di contraddittorio al momento della determinazione delle superfici da tassare, come risulterebbe dalla lettura del verbale di sopralluogo. La doglianza è inammissibile ancor prima che infondata. Ed invero è innanzitutto inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente assolto l’onere di trascrivere con l’indispensabile compiutezza il documento sul quale basa la propria censura, ed è inoltre infondata alla luce del principio recentemente affermato da questa Corte, secondo cui “ai fini dell’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, il Comune ha, in una prima fase del procedimento di accertamento, disciplinata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73, comma 1, il potere di controllare i dati contenuti nelle denunce degli interessati o acquisiti d’ufficio, mediante rilevazione diretta della misura e della destinazione delle superfici imponibili, da svolgersi in collaborazione con l’interessato e con il suo consenso espresso o tacito. In tale prima fase, destinata al consolidamento dei dati contenuti nella denuncia presentata o acquisiti d’ufficio, la mancanza della preventiva e specifica autorizzazione del Sindaco ad effettuare il sopralluogo per la rilevazione delle superfici tassabili e la mancanza di preavviso al contribuente, non determinano la nullità dell’accertamento.(Cass. 15713/09).

Resta da esaminare l’ultima doglianza, fondata sulla considerazione che la CTR avrebbe sbagliato nel ritenere che i rifiuti prodotti dalla ricorrente non sarebbero speciali in quanto derivanti dall’attività di imballaggio. Al contrario, la contribuente, come risulterebbe dallo statuto sociale, avrebbe invece svolto attività di approvvigionamento, confezione e distribuzione di prodotti farmaceutici e quindi avrebbe prodotto rifiuti speciali.

Anche tale doglianza è inammissibile, e per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, per difetto di autosufficienza perchè i dati di riferimento non vengono adeguatamente riportati nel testo del ricorso. In secondo luogo, perchè la valutazione degli elementi di prova e l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice del merito per cui deve ritenersi preclusa ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa.

Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con il principio richiamato, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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