Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7324 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 16/03/2021), n.7324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26947/2014 R.G. proposto da:

Monaco Service s.r.l. rappresentata e difesa dall’avv. Giontella

Marco presso il cui studio in Roma, via Cardinal De Luca n. 10 è

elettivamente domiciliata giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 211/28/13, depositata il 30.9.2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.12.2020

dal Consigliere Castorina Rosaria Maria.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Monaco Service srl impugnava un avviso con cui l’Agenzia delle Entrate accertava, per l’anno d’imposta 2004, ai fini IRPEG, IRAP ed IVA, un maggior reddito d’impresa, attraverso il recupero a tassazione di costi, ritenuti non deducibili, non inerenti, o documentati da fatture emesse per operazioni inesistenti, perchè mai effettuate. L’adita CTP di Roma accoglieva il ricorso.

L’Agenzia Entrate impugnava tale decisione e la CTR del Lazio, con sentenza n. 531/1/11, accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo, per quello che interessa in questa sede, legittima l’indeducibilità delle fatture utilizzate per operazioni inesistenti per carenza di prova contraria da parte del contribuente.

La sentenza veniva impugnata dall’ufficio a mezzo di ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4.

La CTR con sentenza n. 211/28/13, depositata il 30.9.2013, ritenuta l’esistenza di un vizio revocatorio, rideterminava i costi indeducibili, che nella pronuncia revocata erano stati quantificati in Euro 152.592,00, nel maggiore importo di Euro 1.888.910,00.

Avverso la sentenza Monaco Service s.r.l. ricorre per cassazione affidando il suo mezzo a cinque motivi, illustrati con memoria.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità del procedimento per falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, dell’art. 395 c.p.c., n. 4 per essersi pronunciata la sentenza su un fatto controverso, di non semplice rilevabilità in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

La censura è fondata.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, deve consistere in un errore di percezione risultante dagli atti o dai documenti della causa direttamente esaminabili dalla Corte; la decisione deve essere, cioè, fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure deve supporre l’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita, sempre che il fatto del quale è supposta l’esistenza o l’inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato.

L’errore revocatorio quindi, deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo.

L’errore, pertanto, non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non deve tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali: in tal caso si tratterebbe di un errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze (fra le tante Cass. sez. un. 7217/2009, nonchè 22171/2010; 23856/2008; 10637/2007; 7469/2007; 3652/2006; 13915/2005; 8295/2005).

La CTR, nella sentenza impugnata ha rilevato che i costi indeducibili erano stati indicati nella somma di Euro152.592,00 perchè per mera svista si era guardato al PVC per l’annualità 2001 che era relativo ad analoga controversia, assegnata al medesimo relatore, conclusasi con una sentenza emessa contestualmente con le medesime motivazioni.

Dagli atti di causa riprodotti in ossequio al principio di autosufficienza, si evince che il rilievo dell’anno 2001 non era uguale, nè sovrapponibile a quello relativo all’anno 2004.

In particolare il rilievo dell’anno 2001, di Euro152.592,00, riguardava esclusivamente 12 cessioni di autovetture da parte di Fur Car acquistate da Monaco Service, contestate in quanto ritenute inesistenti perchè pagate in contanti; il rilievo dell’anno 2004, di Euro 1.888.910,00, riguardava cessioni di veicoli da parte di Fur Car, Car City e Nissan, acquistati da Monaco Service, operazioni in parte ritenute inesistenti per pagamento in contanti, in parte ritenute inesistenti perchè derivanti da operazioni permutative e compensazioni e in parte ritenute non inerenti perchè il noleggio non rientrava nell’attività propria della Monaco Service. La contribuente aveva contestato tutti i presupposti dell’accertamento.

Il rilievo del 2001, non si fondava, quindi, sugli stessi fatti e ragioni giuridiche di quello del 2004, circostanza che trova conferma anche dalle diverse ragioni giuridiche di accoglimento del ricorso in primo grado riferite differentemente ai rilievi del 2001 e del 2004.

La CTR non ha dato atto di aver valutato tali circostanze, omettendo ogni motivazione sul punto.

La sostituzione dell’ammontare dei costi indeducibili, rilevato dai due distinti atti di accertamento, si traduceva in un errore che non era di assoluta immediatezza e di semplice rilevabilità abbisognando di argomentazioni induttive ovvero di indagini ermeneutiche per la sua concreta constatazione; non era, pertanto, un errore revocatorio.

Il ricorso deve essere, conseguentemente, accolto con assorbimento degli altri motivi e la sentenza di revocazione cassata.

Le spese di legittimità, seguono la soccombenza, mentre quelle d’appello saranno compensate attesa la peculiarità delle vicende.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e cassa senza rinvio la sentenza di revocazione.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali di legittimità che liquida in Euro 18.000,00 oltre al rimborso forfettario spese generali e accessori di legge. Compensa le spese d’appello.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

 

 

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