Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7324 del 13/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 7324 Anno 2016
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 11612-2010 proposto da:
CREDITO EMILIANO S..

01806740153), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso
l’avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 13/04/2016

difende unitamente agli avvocati SIDO BONFATTI,
2016

MASSIMO FERRARI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

380

contro

FALLIMENTO SUPERMERCATI F.LLI ZAGO S.A.S. DI ZAGO
ENRICO & C. (C.F. 00465930238), nonché dei FALLIMENTI

1

ZAGO ANNALISA (c.f. ZGALNS59P53B107Q), ZAGO ENRICO
(c.f.

ZGANRC47M04B886J),

e

ZAGO

PIETRO

(c.f.

ZGAPTR56L01B107N), nella qualità di soci
illimitatamente responsabili, in persona del Curatore
dott. PIETRO SARACENO, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso l’avvocato CLAUDIO

COGGIATTI, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCO
VIDI, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti

avverso il decreto n. 13/2010 del TRIBUNALE di VERONA,
depositato il 26/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2016 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato SIDO BONFATTI che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato CLAUDIO
COGGIATTI, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

I’
2

Svolgimento del processo
il Credito Emillam; n.p.a. propnev nppnnpnQ

2 1 1cA

stato

passivo del Fallimento Supermercati F.11i Zago s.a.s. di
Zago Enrico e C. e dei soci accomandatari Zago Enrico, Zago
Pietro e Zago Annalisa, esponendo di essere creditrice

della società Ver Dis Verona Distribuzione scrl per euro
238.802,84, quale scoperto di conto corrente; che la linea
di credito era assistita dalla fideiussione solidale
rilasciata tra gli altri da Enrico Zago e Pietro Zago, soci
illimitatamente responsabili della Supermercati F.11i Zago
s.a.s. di Zago Enrico e C., prima ammessa a concordato
preventivo e poi fallita; che nei confronti dei detti soci
era stato chiesto ed emesso decreto ingiuntivo ed iscritta
ipoteca giudiziale sui beni degli stessi 1’11/1/2008; che
il G.D. aveva ammesso il credito in chirografo, ridotto
dell’iva sulle spese legali ed oltre interessi come per
legge, revocando in via breve l’iscrizione ipotecaria
perché effettuata nei sei mesi antecedenti all’ammissione
alla procedura di concordato preventivo, seguita dal
fallimento della società e dei soci fideiussori.
Con decreto del 9-26 marzo 2010, il Tribunale di Verona ha
respinto l’opposizione e condannato l’opponente alle spese.
Nello specifico, il Tribunale ha ritenuto la continuità tra
le procedure di concordato preventivo e di fallimento,
osservando che nel caso, la proposta di concordato era
riferita allo “stato di crisi irrimediabile dell’azienda”,
3

e

significativamente,

il

commissario,

esaminata

la

proposta, si era espresso ritenendo che non vi erano le
condizioni per l’omologazione perché l’attivo ricavabile
era insufficiente a pagare anche solo i privilegiati; ha
ritenuto che la Banca, onerata della prova della non

conoscenza della qualità di soci dei due Zago della
insolvente Supermercati F.11i Zago, non aveva offerto
alcuna prova, ed anzi, dal ricorso per l’ammissione alla
procedura di concordato preventivo e dalla relazione del
commissario risultava che la Banca era creditrice, sia pure
per un importo ridotto, della società fallita, quindi
perfettamente a conoscenza della compagine sociale di
questa, ed inoltre, Ver Dis era il maggior fornitore della
Supermercati e l’insolvenza della prima doveva ritenersi
direttamente conseguente all’insolvenza della Supermercati.
Il Tribunale ha ritenuto assorbito il motivo di opposizione
sugli interessi sul credito ipotecario, ha confermato
l’ammissione al chirografo anche per il credito per gli
interessi convenzionali secondo il regime proprio ex art.55
1.f.sino alla data di presentazione della domanda di
concordato; ha respinto l’opposizione relativa all’iva
sulle spese legali, rilevando che la Banca non aveva
indicato se avesse optato per l’assoluta indetraibilità o
mantenuto, e in quale percentuale, la possibilità di
detrazione.

4

Ricorre avverso detta pronuncia il Credito Emiliano s.p.a.,
con ricorso basato su sei motivi.
Si difende con controricorso il Fallimento.
Ambedue le parti hanno depositato le memorie ex art.378
c.p.c.

Motivi della decisione
1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la
violazione e falsa applicazione dell’ art. 67, 1 0 comma,
n.4 1.f., in combinato disposto con gli artt.5, 160 e 169
1.f., per avere il Tribunale di Verona, in applicazione del
principio della consecuzione delle procedure, fatto
retroagire gli effetti del fallimento al momento
dell’ammissione della società alla procedura di concordato
preventivo, con conseguente revoca dell’ipoteca iscritta
oltre i sei mesi antecedenti il fallimento, ma nei sei mesi
antecedenti l’ammissione alla predetta procedura.
Deduce

che

l’entrata in vigore della

riforma ha

completamente mutato i presupposti della procedura di
concordato: lo stato di crisi in luogo dell’insolvenza, di
talché non sarebbe più ammessa la retrodatazione degli
effetti del fallimento.
2.2.- Con il secondo motivo, il Credito Emiliano denuncia
la violazione e falsa applicazione dell’ art. 67,1 ° comma,
n. 4 1.f., in combinato disposto con gli artt.5, 160, 169 e
147

1.f.:

per aversi consecutività occorre la pluralità

delle procedure, ma nel caso i sigg. Zago, sui cui beni è

5

stata iscritta

ipoteca giudiziale che si vorrebbe

assoggettare alla revocatoria a ragione del fallimento
“consecutivo”,

sono stati assoggettati solo ad una

procedura concorsuale, cioè al fallimento, mentre
l’ammissione al concordato preventivo è stata disposta solo

nei confronti della società Zago s.a.s.
1.3.- Col terzo, denuncia il vizio di motivazione in
relazione all’accertamento dello stato di insolvenza,
sostenendo che la conclusione del Tribunale è indimostrata
e andrebbe provato lo stato di insolvenza dei soci.
1.4.- Col quarto, si appunta sull’argomento addotto dal
Tribunale in relazione al nuovo art.67, 3 ° comma lett.e)
1.f.
1.5.- Col quinto, il Credito Emiliano si duole della
violazione e falsa applicazione dell’art.55,1 ° comma 1.f in
combinato disposto con gli artt.54 1.f., 2749, 2788 e 2855

1.6.- Col sesto, si duole della violazione e falsa
applicazione dell’art.36 bis d.p.r. 633/1972; sostiene che
non può essere data prova documentale certa dell’opzione di
non detraibilità dell’ iva e che la dichiarazione in
oggetto, siccome a forma libera, può essere data anche con
la domanda di ammissione.
1.2.- Il primo motivo è infondato.
Invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e
gli effetti della cosiddetta consecuzione, ossia della
6

considerazione unitaria della procedura di concordato
preventivo, cui è succeduta quella di fallimento, che
comporta, con riguardo alla revocatoria fallimentare, la
retrodatazione al momento dell’ammissione del debitore alla
prima di esse del termine iniziale del periodo sospetto,

ciò che rileva non è la legittimità di tale ammissione, ma
il fatto che un’ammissione vi sia stata e una procedura di
concordato sia iniziata, perché ciò impone di considerare
la successiva dichiarazione del fallimento come conseguenza
del medesimo stato d’insolvenza, già a fondamento
dell’ammissione al concordato preventivo; invero, il
giudice investito della revocatoria, come non può sindacare
la legittimità della sentenza dichiarativa di fallimento,
così non può rivalutare i presupposti di ammissione al
precedente concordato (v., per tutte, Sez. 1, Sentenza n.
8439 del 28/05/2012).
Secondo Cass. n. 18437/2010, poi, le due procedure debbono
essere equiparate, avendo a base la medesima situazione
sostanziale, non potendosi dare decisivo rilievo agli
aspetti procedurali della iniziativa di un creditore o del
pubblico ministero ed al fatto che lo stato di insolvenza
deve essere effettivamente accertato, quando la
dichiarazione di fallimento si palesa come l’unico sbocco
necessario della crisi dell’impresa.
2.2.- Il secondo motivo è fondato.

7

E’ opportuno rilevare che la fattispecie di cui è causa è
caratterizzata dall’iscrizione ipotecaria sui beni del
socio per il credito vantato esclusivamente nei confronti
del socio e non anche della società fallita.
Ne consegue la differenza della concreta fattispecie da

quelle esaminate nelle ordinanze nn. 4959, 4960, 4961,
4962, 4963 e 4962 del 2013, nonché nelle sentenze
2402/2012, 2401/2012, 2335, 2336 e 2337 del 2012,
caratterizzate di contro dalla richiesta della banca di
ammissione al passivo del fallimento del socio di un
credito derivante dalla fideiussione prestata dal socio
stesso in favore della società.
Nel caso che qui interessa, pertanto va data continuità al
principio espresso nella pronuncia 7273/2010 (e alla
giurisprudenza dalla stessa richiamata), che ha concluso
per l’inapplicabilità del principio della consecuzione tra
le procedure di concordato preventivo e di fallimento con
riferimento ai creditori personali dei soci illimitatamente
responsabili di società di persone, in quanto l’efficacia
del concordato preventivo della società nei confronti dei
soci illimitatamente responsabili riguarda esclusivamente i
debiti sociali; da ciò conseguendo che ai fini
dell’opponibilità di eventuali ipoteche al fallimento o del
computo degli interessi sui crediti vantati nei confronti
dei singoli soci, non rileva la data di ammissione della
società di persone al concordato preventivo, ma quella
8

della successiva dichiarazione di fallimento, ai sensi
dell’art. 147 1.f., dei soci illimitatamente responsabili.
2.2.- Restano assorbiti i motivi dal terzo al quinto.
2.3.-

Il

sesto motivo

(indicato

come

settimo)

è

inammissibile.

Il Tribunale ha respinto l’opposizione in relazione alla
richiesta dell’iva sulle spese legali del giudizio
monitorio, rilevando come la Banca non avesse provato di
avere effettuato la comunicazione di cui all’art.36 bis del
d.p.r. 633/1972 e come non fosse stata nel caso neppure
specificata la percentuale di detrazione applicabile: di
contro a detta argomentazione, la ricorrente si è limitata
del tutto genericamente a sostenere che detta dichiarazione
non è soggetta a forme particolari, può essere indicata
nella dichiarazione annuale, rilievi tutti che non incidono
sulla specifica motivazione del Tribunale.

3.1.- Conclusivamente, respinto il primo motivo, accolto
il secondo motivo, con l’assorbimento dei motivi dal terzo
al quinto, dichiarato inammissibile il sesto motivo, va
cassato il decreto impugnato in relazione al motivo
accolto, con rinvio al Tribunale di Verona in diversa
composizione, che si atterrà al seguente principio di
diritto: il principio della consecuzione processuale tra le
procedure di concordato preventivo e di fallimento non può
essere applicato con riferimento ai creditori personali dei
soci illimitatamente responsabili di società di persone, in
9

quanto l’efficacia del concordato preventivo della società
nei confronti dei soci illimitatamente responsabili
riguarda esclusivamente i debiti sociali. Al Giudice del
rinvio spetterà anche decidere sulle spese del presente

P.Q.M.

La Corte respinge il primo motivo di ricorso, accoglie il
secondo motivo, assorbiti i motivi dal terzo al quinto, e
dichiara inammissibile il sesto motivo; cassa il decreto
impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al
Tribunale di Verona in diversa composizione, anche per le
spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, in data 18 febbraio 2016

Il Presidente

giudizio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA