Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7323 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 30/03/2011), n.7323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TARO 56, presso lo studio dell’avvocato LUIGI TRETOLA

(Studio Lombardo & Associati), rappresentato e difeso

dall’avvocato

GENTILE FRANCESCO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, MAURO RICCI, SERGIO PREDEN, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3782/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

19.6.09, depositata il 03/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Luigi Caliulo (per delega

avv. Alessandro Riccio) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

OSSERVA

P.C. ricorre contro la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che ha accolto la sua domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali da esposizione ad amianto limitatamente al periodo 17 febbraio 1982 – 31 marzo 1994, ritenendo provato solo per tale periodo l’esposizione.

Il ricorrente propone tre motivi di ricorso.

Il primo ed il terzo denunziano vizi di violazione di legge, proponendo però questioni in fatto ed omettendo di formulare i necessari quesiti di diritto, richiesti dal codice di rito a pena di inammissibilità.

Il terzo aggiunge in rubrica “nonchè vizio di motivazione, senza però indicare in cosa consisterebbe.

Il secondo motivo, infine, in poche righe, denunzia un vizio di contraddittoria motivazione relativamente alle mansioni espletate ed al loro rapporto con l’amianto.

Nel ragionamento della Corte però non si rilevano contraddizioni e quella che viene proposta è solo una diversa valutazione del contento della mansioni, peraltro priva della indicazione delle fonti su cui si basa il diverso giudizio.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nulla sulle spese, considerata la materia e l’epoca del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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