Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7323 del 26/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7323
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – Consigliere –
Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. MARINUCCI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Residenze S.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma via dei Monti Parioli 51 presso lo
studio dell’avv. D’Arrigo Giovanni Gatto e rappresentato e difeso
giusta procura speciale a margine del ricorso dall’avv. Bossoni
Pierluigi;
– ricorrente –
contro
Comune San Zeno Naviglio, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avv. Brighenti Fausta del Foro di Modena,
elett.te domiciliato in Roma, via Cosseria 2 presso l’ufficio del Dr.
Placidi Giuseppe, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza 181/65/03, depositata in data 6.2.04, della
Commissione tributaria regionale della Lombardia;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
2.2.10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;
sentita la difesa svolta dall’Avv. Fausta Brighenti per conto di
parte resistente, che ha concluso per il rigetto del ricorso con
vittoria di spese.
Udito il P.G. in persona del Dr. FEDELI Massimo che ha concluso per
il rigetto del ricorso con le pronunce consequenziali.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi alla CTP di Brescia la Residenze S.r.l.
impugnava gli avvisi di liquidazione notificati dal Comune di San Zeno Naviglio per l’imposta lei per gli anni dal 1994 al 1999, eccependo tra l’altro l’illegittimità degli accertamenti in quanto non preceduti dalla notifica della rendita catastale. La Commissione adita rigettava i ricorsi riuniti.
Proponeva appello la contribuente ribadendo le tesi esposte in primo grado.
Il Comune resisteva riaffermando le proprie posizioni. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava il gravame compensando le spese di giudizio con sentenza del.
Avverso la detta sentenza la Residenze S.r.l. ha quindi proposto ricorso per Cassazione articolato in un unico motivo. Il Comune resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza, svolta dalla ricorrente ed articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge (D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11, L. n. 342 del 2000, art. 74, L. n. 212 del 2000, artt. 1, 3, 6) nonchè della motivazione insufficiente, si fonda sulla considerazione che la comunicazione, al contribuente, dell’attribuzione e della variazione della rendita catastale costituirebbe un adempimento imprescindibile poichè solo da tale notifica il contribuente verrebbe a conoscenza dell’atto, non essendo sufficiente l’affissione della rendita all’albo pretorio da parte del Comune. Inoltre, gli atti impositivi del Comune non avrebbero valenza retroattiva; l’efficacia delle variazioni e delle attribuzioni decorrerebbe dalla notificazione, a nulla rilevando l’anno in cui il classamento dell’immobile sia stato inserito negli atti catastali.
La doglianza non merita accoglimento.
Quanto al profilo, afferente il vizio motivazionale, ne deve essere dichiarata l’inammissibilità in quanto la ricorrente si è limitata a dedurre l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale, coincidente con la notificazione dell’atto, con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica” (nello stesso senso, in precedenza, Cass. n. 20775/05, n. 19066/05, n. 8932/05, n. 4914/05, n. 1196/05, n. 22571/04 ed assai recentemente Cass. n. 19640/09).
Considerato che la decisione impugnata appare in linea con il principio richiamato, ne consegue che il ricorso per Cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010