Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7323 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 230/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SOC (OMISSIS) S.R.L., C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA MINCIO 4, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO TAGLIAFERRI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI FIORELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 283/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 06/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 13 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale del Molise respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 177/2/09 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso che aveva accolto il ricorso di (OMISSIS) srl in fallimento contro il silenzio-rifiuto opposto ad un’ istanza di rimborso IVA 1992. La CTR osservava in particolare che la determinazione del credito d’imposta de giro operata dalla Curatela fallimentare doveva considerarsi corretta e che non doveva essere prestata alcuna garanzia fideiussoria da parte della Curatela medesima quale condizione del chiesto rimborso.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la Curatela fallimentare della società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la CTR non si è espressa sulle sue controallegazioni alla determinazione del credito operata dalla Curatela fallimentare.

La censura è fondata.

Risulta infatti evidente che il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione di detta disposizione del codice di rito civile, omettendo di pronunciarsi adeguatamente sulla eccezione di compensazione fatta valere in giudizio dall’Agenzia fiscale ricorrente, le cui allegazioni non sono state nemmeno esaminate, tenendosi conto soltanto di quelle della Curatela ricorrente.

Così statuendo la sentenza impugnata risulta pienamente contrastante con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “In tema di contenzioso tributario, ove sia impugnato dalla curatela il provvedimento di fermo amministrativo del R.D. n. 2440 del 1923, ex art. 69, con cui l’Amministrazione finanziaria ha sospeso il rimborso del credito IVA, geneticamente maturato anteriormente al fallimento, al fine di ottenerne la compensazione con i propri crediti ammessi al passivo, il giudice tributario non può limitarsi ad annullare il provvedimento, ma deve esaminare il merito dell’eccezione di compensazione a cui esso è strumentale, atteso che, in virtù della L. Fall., art. 56, la compensazione rappresenta una forma di autotutela in deroga alla par condicio creditorum” (Sez. 6-5, Decreto n. 19335 del 29/09/2016, Rv. 641236-01).

Con il secondo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole della violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 38 bis, 74 bis, poichè la CTR ha ritenuto rimborsabile il credito IVA de quo, ancorchè non sia stata presentata alcuna garanzia fideiussoria da parte della Curatela fallimentare.

La censura è fondata.

Appare infatti evidente l’error in indicando in jure del giudice di appello, il quale non ha tenuto conto che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74 bis, comma 3, pone un limite di valore (Euro 258.228,45) al rimborso senza prestazione di garanzie, che nel caso di specie risulta chiaramente superato, il che appunto, come denunciato, rende inoperante la disposizione de qua.

Non risulta peraltro sufficientemente chiarito nè dalla CTR nè dalla Curatela controricorrente quale effetto esplichi nella presente controversia un pregresso giudicato inter partes (CTP di Campobasso, sentenza n. 91/01) del quale vi è soltanto un sommario cenno nella sentenza impugnata ed un ancor più anodino riferimento nel controricorso, sì che questa Corte non può quindi adeguatamente apprezzare tale circostanza.

Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame che tenga conto delle superiori considerazioni.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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