Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7323 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 17/03/2020), n.7323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8883/2015 R.G. proposto da:

Fallimento della (OMISSIS) s.a.s. di D.A., in persona del

curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano

Grisolia, con domicilio eletto presso lo studio legale Gemma &

Partners, sito in Roma, via di Villa Patrizi, 13;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Calabria, n. 2109/15, depositata il 2 dicembre 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 ottobre 2019

dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Basile Tommaso, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso;

udito gli avv. Stefano Grisolia, per il ricorrente, e Giammario

Rocchitta, per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Fallimento della (OMISSIS) s.a.s. di D.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 2 dicembre 2015, che, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha respinto il suo ricorso per l’annullamento del diniego da questo opposto avverso la sua istanza di rimborso di un credito i.v.a.

2. Dall’esame della sentenza impugnata si evince che tale istanza, avente ad oggetto un credito relativo al periodo di imposta 1995, era stata disattesa dall’Ufficio in quanto il credito non era stato indicato nella dichiarazione relativa all’anno successivo, di cui era stata omessa la presentazione, e non era utile, a tale fine, l’istanza prodotta a distanza di tre anni e non supportata da idonea documentazione attestante la spettanza della pretesa.

2.1. Il giudice di appello ha accolto l’appello dell’Ufficio evidenziando che il contribuente non aveva offerto idonea prova dell’esistenza del credito vantato.

3. Il ricorso è affidato a cinque motivi.

4. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il Fallimento ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 35,36 e 37, per aver il giudice di appello, a seguito di procedimento di correzione dell’errore materiale, sovvertito completamento l’esito del giudizio risultante dalla sentenza depositata, che si pronunciava nel senso dell’inammissibilità del gravame dell’Ufficio.

2. Con il secondo motivo deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità e l’abnormità della sentenza per motivazione illogica, illegittima e contraddittoria, per aver il giudice di appello posto a fondamento della correzione della sentenza operata ai sensi dell’art. 278 c.p.c., un errore materiale in realtà insussistente.

Evidenzia, sul punto, che nessun altro contenzioso aveva interessato le parti, per cui non pertinente era la giustificazione dell’errore addotta dalla Commissione regionale.

Corretta era, poi, la sentenza originaria, che aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio.

2.1. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.

Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile ictu oculi, ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale (cfr. Cass. 31 maggio 2011, n. 12035).

E’ stato, tuttavia, escluso che possa farsi ricorso a tale procedimento quando il giudice intenda sostituire completamente la parte motiva e il dispositivo precedenti, afferenti ad altra e diversa controversia avente in comune una sola delle parti, perchè in questo modo si viene a conferire alla sentenza corretta un contenuto concettuale e sostanziale completamente diverso.

Tale conclusione è stata ribadita, secondo una prima pronuncia di questa Corte, anche nel caso in cui il giudice, nel redigere la sentenza e in conseguenza di un mero errore di sostituzione del file informatico, abbia commesso uno scambio di provvedimenti nella fase di impaginazione, facendo seguire, ad un’epigrafe pertinente, uno “svolgimento del processo”, dei “motivi della decisione” ed un dispositivo afferenti ad una diversa controversia decisa in data coeva nei confronti delle stesse parti, ritenendo che l’estensione della correzione integrerebbe il deposito di una decisione affatto distinta, la quale verrebbe interamente sostituita a quella corretta (cfr. Cass. 12 febbraio 2016, n. 2815).

Recentemente, tuttavia, altra pronuncia del giudice di legittimità ha ritenuto che sia possibile, in relazione a questa situazione, il ricorso al procedimento in esame, sostenendo che l’estensione della correzione non integrerebbe il deposito di una decisione distinta (cfr. Cass., ord., 14 febbraio 2019, n. 4319).

2.2. I menzionati orientamenti giurisprudenziali hanno riguardo alla comune situazione fattuale – pur diversamente apprezzata dell’esistenza di un contrasto tra il dispositivo della sentenza e il dispositivo risultante all’esito della correzione materiale, tale da poter ingenerare il dubbio che in questi casi si sia in presenza di una nuova esplicazione del potere decisorio, mentre nel caso in esame non si ravvisa alcun contrasto tra l’originario dispositivo e quello riprodotto nella sentenza, così come corretta.

Tale circostanza consente, ad avviso di questo Collegio, il ricorso al procedimento della correzione dell’errore materiale, dovendosi escludere che si sia in presenza di un nuovo esercizio della potestà decisoria e, dunque, della sostituzione della decisione precedentemente assunta con una nuova, a seguito di una nuova delibazione della causa.

3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 276 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, per aver la Commissione regionale violato il principio dell’immutabilità del giudice, in relazione alla stesura del provvedimento di correzione materiale da parte di un magistrato, svolgente le funzioni di presidente del collegio, diverso da quello che aveva deciso la causa e sottoscritto la sentenza originaria.

3.1. Il motivo è infondato.

Come osservato in precedenza, il procedimento di correzione degli errori materiali è diretto a porre rimedio ad un vizio meramente formale della sentenza, derivante da divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l’intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione e, in quanto tale, ha natura amministrativa, sicchè non opera il principio della immutabilità del giudice, di cui all’art. 276 c.p.c., dovendosi intendere il riferimento di cui al successivo art. 287 alla correzione effettuata dallo “stesso giudice” nel senso di “stesso ufficio giudiziario”, senza che rilevi la persona fisica del magistrato che ha pronunciato il provvedimento (cfr. Cass., ord., 22 gennaio 2015, n. 1207; vedi, altresì, sulla natura amministrazione del procedimento, Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2017, n. 5053).

4. Con il quarto motivo di ricorso il contribuente lamenta la violazione degli artt. 287 e 395 c.p.c., per aver il giudice di appello ritenuto ammissibile il ricorso per correzione dell’errore materiale benchè la controparte avesse contestualmente proposto ricorso per revocazione.

4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto poggia sull’assunto fattuale che il ricorso dell’Amministrazione finanziaria contenesse anche la domanda di revocazione della sentenza, ma di tale circostanza non vi è alcun riscontro, difettando la riproduzione dell’atto e non emergendo riscontri dal contenuto della sentenza.

5. Con l’ultimo motivo di ricorso il Fallimento censura la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-bis, e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, nonchè per “violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “, per aver ritenuto che la parte fosse decaduta dal diritto al rimborso dell’I.v.a., relativa all’anno 1996, per omessa presentazione della dichiarazione annuale, benchè nessun addebito potesse imputarsi al curatore fallimentare, nominato successivamente alla scadenza del relativo termine.

Evidenzia, inoltre, l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al punto decisivo rappresentato dalla ritenuta carenza di prova del credito vantato

5.1. Il motivo è, quanto alla dedotta violazione di legge, inammissibile, in quanto non coglie la rado decidendi.

La Commissione regionale, infatti, ha escluso la fondatezza della domanda del contribuente in ragione del mancato assolvimento dell’onere di dimostrare la sussistenza del credito e non anche dell’omessa presentazione, nelle forme e nei termini previsti, della dichiarazione annuale.

5.2. Inammissibile è il motivo anche nella parte attinente il vizio motivazionale, trovando applicazione al caso in esame, ratione temporis, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come risultante a seguito alla riformulazione disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che non consente più la deducibilità, quale vizio di legittimità, del semplice difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass., ord., 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940).

6. Pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto.

7. In ragione della peculiarità delle questioni di diritto esaminate e dell’assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine ai presupposti per il ricorso al procedimento di correzione dell’errore materiale, appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 17 marzo 2020

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