Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7323 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 16/03/2021), n.7323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25141/2012 R.G. proposto da:

M.C. e M.A., rappresentati e difesi dall’avv. Marco

Giontella presso il cui studio in Roma, via Cardinal De Luca n. 10,

è elettivamente domiciliata giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 525/01/11, depositata il 19.9.2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.12.2020

dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.A. e M.C. impugnavano un avviso con cui l’Agenzia delle Entrate rettificava i redditi dichiarati per gli anni di imposta dal 2001 al 2005 a seguito della verifica disposta a carico della società M. Service, di cui i contribuenti erano soci al 33,33%, per gli stessi anni di imposta. In considerazione della ristretta base azionaria di natura familiare l’Ufficio presumeva la distribuzione di utili non dichiarati.

L’adita CTP di Roma previa riunione accoglieva il ricorso.

L’Agenzia Entrate impugnava tale decisione, deducendone l’erroneità.

La CTR del Lazio, con la sentenza n. 525/01/2011, depositata in data 19.9.2011 accoglieva l’appello dell’Agenzia mandando all’ufficio di rideterminare i redditi di spettanza dei ricorrenti in ragione della quota sociale posseduta, sulla base dei redditi determinati a carico della società M. Service.

I contribuenti ricorrevano per la Cassazione della sentenza affidandosi a un motivo di impugnazione.

L’Agenzia resisteva con controricorso.

Questa Corte, con ordinanza del 4.3.2015 disponeva la sospensione del processo fino al passaggio in giudicato delle cause pregiudiziali vertenti tra la M. Service s.r.l. e l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Osserva preliminarmente il Collegio che ai fini della riattivazione del giudizio di cassazione, come nella specie sospeso fino al passaggio in giudicato delle cause pregiudiziali vertenti tra la M. Service s.r.l. e l’Agenzia delle Entrate, non è necessaria l’istanza di riassunzione di cui all’art. 297 c.p.c., essendo il giudizio di cassazione dominato dall’impulso di ufficio. (v. Cass. n. 536/1993; Cass. n. 3362/2015).

Essendo cessata la causa di sospensione per essere state decise in data odierna le cause pregiudiziali può, conseguentemente, esaminarsi il ricorso.

1. Con il motivo la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere ritenuto la CTR la ristretta base azionaria elemento unico e sufficiente per presumere la percezione di utili in capo al socio.

La censura non è fondata

1.1. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in ipotesi di società di capitali a ristretta base partecipativa, come nel caso di specie, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci di eventuali utili extracontabili (Cass. n. 18042/2018; n. 24534/2017; n. 18032/2013; n. 18640/2008). Detta presunzione ricorre anche quando essa derivi dalla quantificazione dei profitti contenuta in altra sentenza, pronunziata nei confronti della società, non ancora passata in giudicato (Cass. n. 15824 del 29/7/2016; Cass. n. 18042 del 9/7/2018; Cass. n. 1947 del 24/1/2019).

1.2. La presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale infatti non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale (Cass. n. 15824 del 2016).

1.3. La suddetta presunzione può ovviamente essere vinta dal socio dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass. n. 1932 del 2/2/2016) e resta salva in ogni caso la facoltà del socio di fornire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società o da essa reinvestiti (Cass. n. 18032 del 24/7/2013; n. 24572 del 18/11/2014; n. 15828 del 29/7/2016).

1.4. Il socio, a fronte di un avviso di accertamento emesso a carico della società divenuto definitivo, non ha titolo per contestare nel merito, in sede di giudizio sull’avviso di accertamento a lui notificato, ai fini Irpef, in virtù della presunzione sopra indicata, l’accertamento operato nei confronti della società; ben può tuttavia vincere tale presunzione attraverso la prova che i maggiori utili extracontabili non sono stati da lui percepiti, in quanto non oggetto di distribuzione, ovvero che sono stati accantonati o reinvestiti dalla società. (Cass. n. 15828 del 29/7/2016, Cass. 27637/2019).

6. Nel caso in esame, la Commissione regionale non si è discostata dai principi enunciati da questa Corte, avendo ritenuto che dovesse presumersi l’assegnazione agli odierni contribuenti, quali soci della società di capitali, degli utili extra-bilancio accertati in capo alla società, sicchè non è configurabile il vizio denunciato di omessa pronuncia, nè quello di mancanza di motivazione, considerato che le argomentazioni poste a fondamento della decisione evidenziano che i giudici di appello hanno ritenuto del tutto legittimo l’accertamento svolto dall’Agenzia delle Entrate, stante la presenza di una ristretta base partecipativa che lasciava presumere la loro diretta partecipazione alle gestione aziendale e la loro diretta conoscenza delle vicende societarie, in assenza di prova contraria non offerta dall’odierna ricorrente.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 10.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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