Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7322 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 30/03/2011), n.7322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, VINCENZO STUMPO, EMANUELE DE ROSE, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 120/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

6.2.09, depositata il 27/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Luigi Caliulo (per delega avv.

Antonietta Coretti) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

OSSERVA

L’INPS ricorre contro la sentenza della Corte d’Appello di Genova, pubblicata il 27 marzo 2007, che ha rigettato la sua eccezione di decadenza.

I fatti sono acclarati.

Il lavoratore il 23 novembre 2004 presentò domanda per il conseguimento degli assegni familiari per la figlia minore assegnata alla madre alla quale versava per il mantenimento la somma di 150,00 Euro mensili. L’INPS rigettò l’istanza. Il G. presentò ricorso amministrativo il 15 gennaio 2005. L’INPS respinse il ricorso con nota del 26 gennaio 2006, nella quale specificava che contro il provvedimento era possibile proporre azione giudiziaria nel termine previsto dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 2 (decadenza triennale). Il G. propose ricorso giudiziario. L’INPS eccepì la decadenza perchè il ricorso giudiziario era stato depositato in data 11 giugno 2007, quindi oltre il termine di un anno e trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa (23 novembre 2004) ma anche oltre il termine di un anno dalla comunicazione della decisione di rigetto del ricorso al comitato provinciale (26 gennaio 2006). Il G. presenterà poi una nuova domanda amministrativa in data 22 maggio 2007.

La Corte d’Appello di Genova ha ritenuto che l’indicazione erronea effettuata dall’INPS nel suo provvedimento abbia comportato la dilatazione del termine di decadenza.

La soluzione osta con il principio di diritto affermato da questa Corte, sviluppando i principi sulla natura pubblicistica della disciplina della decadenza, puntualizzati dalla Sezioni unite con la sentenza 12718 del 2009.

In particolare, si è affermato: “In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, il comportamento dell’INPS che, nel denegare la prestazione (nella specie, il trattamento anticipato di mobilità ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 7), abbia indicato termini erronei di impugnazione cui il ricorrente si sia conformato proponendo il ricorso amministrativo oltre il prescritto termine annuale di impugnazione e l’azione giudiziale oltre il termine decadenziale, può assumere rilievo ai fini risarcitori, in relazione all’affidamento erroneamente ingenerato nell’assicurato, ma non esclude l’obiettiva circostanza dell’avvenuta decadenza, che opera “de jure”, prescindendo dalla condotta delle parti (Sez. Lavoro, sentenza n. 25892 del 10/12/2009).

Questa linea interpretativa, richiamata già con la relazione, deve essere riaffermata.

Le deduzioni del ricorrente, contenute anche nelle note del 24 febbraio 2008, non spostano il problema e rimangono generiche quanto alla individuazione della parte della domanda che, a parere del ricorrente, si sarebbe salvata, nonchè quanto alla trasformazione della domanda in base al diverso titolo indicato (risarcimento del danno).

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la domanda deve essere respinta.

L’errata indicazione fornita dall’INPS al ricorrente, se non può comportare l’accoglimento della domanda, costituisce però giusto motivo di compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA