Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7322 del 26/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7322
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – rel. Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, nelle
persone, rispettivamente, del Ministro e del Direttore pro tempore,
rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria in Roma, alla via dei Portoghesi 12;
– ricorrenti –
contro
R.P., rappresentato e difeso, con procura in calce al
ricorso, con ricorso incidentale, dal prof. avv. FANTOZZI Augusto,
dall’avv. BELLI CONTARINI Edoardo e dall’avv. Francesco GIULIANI,
domiciliatari nel loro studio in Roma, alla via Sicilia 66;
– controricorrente –
e sul ricorso iscritto al n. 16267 R.G. 2006, proposto da:
R.P., come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente
domiciliato;
– ricorrente incidentale –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE,
rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati come sopra;
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Veneto in data 9 maggio 2005, depositata col n. 38/7/05
il 10 maggio 2005;
Sentito, per il ricorrente incidentale, l’avv. Esposito, delegato;
Viste le richieste scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale per manifesta fondatezza, ed il
rigetto di quello incidentale per manifesta infondatezza;
udita, in camera di consiglio, la relazione del dott. PAPA Enrico.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
– che:
Il Ministero delle finanze e l’Agenzia delle entrate ricorrono, con unico complesso motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto indicata in epigrafe, che, accogliendo il gravame di R.P. – esercente l’attivita’ di agente di commercio – avverso la sentenza della Commissione provinciale di Padova n. 60/10/2003, gli ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998 – 2000.
Deducendo, “violazione o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144 nonche’ del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36; omessa ed illogica motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, che, sulla base di un principio apoditticamente enunciato, e contravvenendo ad una corretta interpretazione delle norme di riferimento, pure in relazione alla richiamata Corte Cost. 156/2001, ha, in maniera incongrua, ritenuto di poter prescindere dalle stesse dimensioni della organizzazione posta in essere dal contribuente.
Resistendo con controricorso – nel quale ribadisce, per contro, la correttezza della sentenza impugnata – il contribuente espone un motivo di ricorso incidentale, dolendosi di “omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, avuto riguardo all’omesso rimborso per l’anno 2001. Le Amministrazioni resistono con controricorso ed, attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.M. conclude per l’accoglimento del ricorso principale per manifesta fondatezza ed il rigetto di quello incidentale per manifesta infondatezza, ed il ricorrente incidentale deposita memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
– che:
I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno previamente riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Quello del Ministero delle finanze va dichiarato inammissibile, in presenza di un appello proposto (con ricorso depositato il 16 settembre 2004), dopo il 1 gennaio 2001, direttamente dall’Agenzia delle entrate, Ufficio di Padova (OMISSIS), nei cui confronti e’ stata dunque resa la sentenza impugnata. Alla relativa declaratoria puo’ conseguire la compensazione delle spese della presente fase, non essendone risultata aggravata l’attivita’ difensiva di controparte.
Il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate risulta invece manifestamente fondato.
E’ consolidato indirizzo di questa Corte (v., per tutte, Cass., 5^, 3677/2007) che “in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1 (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) e’ escluso dall’applicazione di imposta qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.
Premesso che pure in relazione all’agente di commercio vanno applicate le enunciate regole d’ordine generale (v., di recente, Cass., Sez. un., 12110/2009), il giudice a quo non si e’ ad esse attenuto la’ dove ha affermato “che l’elemento organizzativo rilevante per l’assoggettamento all’imposta deve essere costituito soltanto dal capitale o lavoro di terzi”; che gli impiegati “beni strumentali, pur se costosi (…) risultano acquistati con il proprio capitale (e non messigli a disposizione da terzi)”, finalmente giungendo ad escludere il presupposto dell’imposta in quanto “l’Ufficio non ha fornito alcuna prova in ordine al fatto costitutivo della sua pretesa, assumendo erroneamente che fosse onere del ricorrente dare la prova dell’inesistenza del presupposto impositivo”.
Tutto cio’ comporta, come ben s’intende, l’accoglimento del ricorso principale.
Anche il ricorso incidentale, nondimeno, si rivela manifestamente fondato.
Il vizio complessivamente denunciato appare invero configurabile alla stregua delle contrapposte deduzioni: il ricorrente principale ha riportato testualmente, nel ricorso incidentale (p. 23), il tenore delle richieste di rimborso per l’anno 2001 “L. 2.236.000 (versata, n.d.r.) in data (OMISSIS) a titolo di primo acconto IRAP per l’anno 2001; L. 3.340.000 (versata, n.d.r.) in data (OMISSIS) a titolo di secondo acconto per l’anno 2001”; e l’Agenzia, nel proprio controricorso (p. 2), lungi dal contraddire all’enunciazione sopra riportata, ha segnalato il diverso tenore delle premesse dell’atto di appello del contribuente “alla prima pagina, nel primo capoverso delle premesse di legge: “Che il Sig. R. ha proposto ricorso contro il silenzio rifiuto (…) per ottenere la restituzione delle somme versate in acconto e a saldo a titolo IRAP nel triennio 1998, 1999, 2000”. A fronte di tale contrapposizione, e’ evidente che il giudice del rinvio, in caso di accoglimento dell’appello, sara’ tenuto, proprio per effetto della censura qui esaminata, ad una apposita interpretazione del relativo atto, per stabilire se il rimborso debba estendersi o meno all’ultima annualita’ considerata.
Dall’accoglimento di entrambi i ricorsi consegue la cassazione integrale della sentenza impugnata, con rinvio allo stesso giudice, per nuovo esame, in applicazione dei criteri sopra indicati. Lo stesso provvedera’, all’esito, alla liquidazione anche delle spese della presente fase.
PQM
LA CORTE Riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile quello del Ministero delle finanze, con compensazione delle spese; accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate e quello incidentale del contribuente; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010