Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7322 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO

27, presso lo studio dell’avvocato MARCO RANNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE BASSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 208/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE, depositata il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 14 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 172/1/13 della Commissione tributaria provinciale di Pordenone che aveva accolto il ricorso di D.E. contro gli avvisi di accertamento IRAP, IRPEF, IVA ed altro 2006/2009. La CTR osservava in particolare che nel caso di specie – pur non trattandosi di una ipotesi tipicizzata dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 – tale previsione andasse comunque applicata, con conseguente invalidità degli atti impositivi impugnati per omessa previa effettuazione del contraddittorio endoprocedimentale, poichè comunque vi era stato un “coinvolgimento” del contribuente, essendogli stati richiesti documenti poi concretamente utilizzati ai fini dell’azione accertatrice tributaria nei suoi confronti.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, poichè la CTR ha affermato il principio di diritto di cui sopra ossia ha ritenuto che l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale previsto da tale disposizione legislativa si estenda a tutti i casi nei quali vi sia comunque un diretto coinvolgimento del contribuente nella fase amministrativa di attuazione dei tributi, ancorchè non effettuata presso il contribuente stesso.

La censura è fondata.

Anzitutto per quanto concerne la questione se, nel caso di specie pacificamente non essendosi attuate verifiche nei locali destinati all’ esercizio della professione del D., ma soltanto richiesti documenti- le previsioni di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, siano o meno applicabili, va ribadito che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino”” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637605) e che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604).

In secondo luogo, in ordine al profilo inerente la sanzione di invalidità sulla base della disposizione legislativa evocata, vi è da ribadire il principio di diritto che “In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’inosservanza degli obblighi informativi determina la nullità degli atti della procedura nei casi in cui l’effetto invalidante sia espressamente previsto dalla legge, mentre, negli altri casi, occorre valutare, anche alla luce dell’interpretazione offerta dalla giurisprudenza europea che impone di verificare se la prescrizione normativa si riferisca ad una formalità o circostanza essenziale per il raggiungimento dello scopo cui l’atto è preordinato, se la violazione di legge abbia comportato la mera irregolarità dell’atto (o della procedura) ovvero sia idonea a determinare l’invalidità dello stesso” (Sez. 5, Sentenza n. 992 del 21/01/2015, Rv. 634407).

La sentenza impugnata non è conforme a tali principi, poichè ha affermato l’obbligo procedimentale de quo in un caso non sussumibile nella previsione normativa dettata dalla previsione statutaria e perciò facendone una “falsa applicazione”, trattandosi di un’ipotesi nella quale non vi è stata alcuna attività dell’Ente impositore presso il contribuente, ma soltanto una richiesta di trasmissione di documenti, poi appunto analizzati, unitamente alle ulteriori acquisizioni informative, “a tavolino”, non avendo detta richiesta alcun effetto di differenziazione relativamente alla questione giuridica in esame.

Peraltro vi è da rilevare che, dato che la CTR si è limitata ad affermare, erroneamente, l’invalidità degli avvisi di accertamento impugnati per detta insussistente violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non si è poi concretamente occupata di rispondere alle ulteriori questioni devolutele in appello con il gravame principale e con le controdeduzioni del contribuente appellato, che quindi in sede di giudizio di rinvio dovranno essere affrontate.

Tra queste sicuramente quella della “non pretestuosità” dell’opposizione del contribuente rispetto ai rilievi IVA e della obbligatorietà/della effettuazione in concreto del contraddittorio rispetto alle sanzioni irrogate ed alle indagini bancarie – come è pure specificato nella sentenza delle SU n. 24823/2015 per le imposte “armonizzate” e rispetto alle singole previsioni normative di contraddittorio endoprocedimentale – trattandosi di questioni di merito che spettano al giudice di appello, appunto in sede di rinvio.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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