Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7321 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 30/03/2011), n.7321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.LLI ATTIANESE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Claudio Monteverdi n.

18, presso lo studio dell’Avv. Mario Maneri, rappresentato e difeso

dall’Avv. Santocchio Mario, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della SCCI s.p.a., società di cartolarizzazione dei crediti INPS ai

sensi della L. n. 448 del 1998, art. 13, elettivamente domiciliato in

Roma, via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caliulo Luigi,

Sgroi Antonino e Lelio Maritato, per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 208/2009 della (Corte d’appello di Salerno,

depositata in data 15.04.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 26.01.2011 dal (Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Caliulo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

(Con ricorso al Giudice del lavoro di Nocera Inferiore depositato il 26.8.05, la Fratelli Attianese s.r.l. propose opposizione ad una cartella esattoriale con cui il locale concessionario del servizio di riscossione, per conto dell’INPS, aveva richiesto alla società il pagamento di contributi omessi.

Accolta l’opposizione per intervenuta prescrizione del credito ed annullata la cartella, proponeva appello l’INPS sostenendo che la prescrizione era stata interrotta e che erroneamente il primo giudice aveva annullato la cartella per la mancata produzione dell’avviso di ricevimento di un “avviso bonario” inviato a mezzo del Servizio postale il 20.4.05;

prodotto in secondo grado detto documento, l’INPS chiedeva la riforma della prima sentenza ed il rigetto dell’opposizione.

La Corte di appello di Salerno con sentenza depositata il 15.4.09 accoglieva l’impugnazione rilevando che, ferma restando l’ammissibilità della produzione dell’avviso di ricevimento in secondo grado, l’INPS aveva dedotto e provato di aver interrotto la prescrizione decennale dei contributi in data 4.9.95, e che in ogni caso poteva tenersi conto anche dello “avviso bonario” in questione, essendo esso tempestivamente prodotto in primo grado; riformava dunque la sentenza impugnata e rigettava l’opposizione.

Proponeva ricorso per cassazione la Fratelli Attianese s.r.l.

deducendo violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c., sostenendo che ne rito del lavoro il convenuto costituito in primo grado, può depositare in appello i documenti che non ha potuto depositare in prime cure solo nel caso dimostri che la mancata allegazione non è dipesa da sua negligenza o da fatto a lui non imputabile.

Rispondeva l’INPS con controricorso.

Il Consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositava relazione che, assieme al decreto di fissazione dell’adunanza della camera di consiglio, era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è infondato in ragione dell’irrilevanza della questione sollevata in questa sede dalla parte ricorrente.

Dalla sentenza impugnata risulta che per i contributi richiesti, relativi agli anni 1989 e 1991 (di cui non è contestata in causa la soggezione al termine di prescrizione decennale), in primo grado “L’Istituto aveva espressamente dedotto e provato, a contrasto dell’eccepita prescrizione, di aver inviato alla società opponente una prima lettera raccomandata ricevuta in data 4.9.95 (a tale missiva risultava allegata la copia dell’avviso di ricevimento, debitamente sottoscritto dal destinatario)”. L’opposizione risulta proposta con ricorso depositato il 26.8.05, il che fa presumere che la cartella fosse stata notificata in data anteriore e, quindi, in epoca rientrante nel decennio successivo al 4.9.95.

Non essendo contestato il carattere interruttivo di questa prima lettera raccomandata, la questione se fosse o meno stata depositato tempestivamente l’avviso di ricevimento dello “avviso bonario” spedito il 20.4.05 è, dunque, del tutto irrilevante, in quanto – in ragione dell’interruzione – all’atto della notifica della cartella la prescrizione risultava non maturata.

Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 2.500 (duemilacinquecento) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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