Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7321 del 26/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7321
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – rel. Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, nelle
persone, rispettivamente, del Ministro e del Direttore pro tempore,
rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria in Roma, alla via dei Portoghesi 12;
– ricorrenti –
contro
F.A.M., residente in
(OMISSIS);
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte in data 18 gennaio 2005, depositata col n.
10/28/05 il 4 marzo 2005;
Viste le richieste scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza;
udita, in camera di consiglio, la relazione del dott. PAPA Enrico.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
– che:
Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate ricorrono, con un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l’appello della Agenzia delle entrate.
Ufficio di Chivasso, contro la sentenza (n. 46/19/03) con cui la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso di F.A. M. – esercente attivita’ di consulente libraria – avverso il silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni 1998 – 2001.
Nella sentenza impugnata si e’ negata la legitimatio ad processum in capo al Reggente fiduciario – Capo dell’area controllo dell’Ufficio locale della Agenzia, in luogo del Direttore pro tempore della stessa, essendosi rilevato che “l’Agenzia delle Entrate e’ in giudizio in persona di un soggetto privo di tale rappresentanza ne’ diretta, in quanto non e’ l’unico legale rappresentante di parte appellante, ne’ indiretta, privo essendo di qualsiasi procura dal direttore rilasciata o di poteri conferiti dallo statuto. Tutto cio’, sia perche’ neppure allega di aver alcun potere di rappresentanza e tanto meno prova di averlo”.
Denunciando “violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 12 nonche’ D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 8, 10, 57, 66 e 68 e, per conseguenza, art. 13 dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate e art. 4 del Regolamento di amministrazione della medesima (approvati rispettivamente con delibere del Comitato Direttivo n. 6 del 13.12.2000 e n. 4 del 30.11.2000) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Insufficiente, incongrua e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, censurano la decisione impugnata, i ricorrenti, col rilevare che “davanti alle Commissioni Tributarie l’Agenzia delle Entrate e’ rappresentata dal Direttore dell’Ufficio locale che ha emesso l’atto di cui si controverte, ovvero da un suo sostituto”.
L’intimata non svolge attivita’ difensiva.
Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
– che:
Il ricorso del Ministero delle finanze e’ inammissibile, poiche’, essendo stato proposto l’appello successivamente al 1 gennaio 2001 (ricorso depositato il 30 agosto 2004) direttamente dall’Ufficio di Chivasso dell’Agenzia delle entrate nei cui confronti e’ stata resa la sentenza impugnata, risulta ormai estraneo al processo.
Il ricorso dell’Agenzia delle entrate e’ invece fondato.
Il principio enunciato dalla ricorrente e’ infatti ormai consolidato, come appare anche dalla recente Cass., 5^, 13908/2008, secondo cui “in tema di contenzioso tributario, la sottoscrizione dell’atto di appello, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell’Ufficio, deve ritenersi validamente apposta quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente, poiche’ la delega del titolare dell’Ufficio puo’ essere validamente conferita in via generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell’Ufficio con competenze specifiche”. L’affermazione – espressione di un generale principio cui il collegio non puo’ che aderire – ha riguardato un caso di sottoscrizione da parte del dirigente il settore del contenzioso; ed, analogamente, nel caso in esame – come risulta dalla sentenza impugnata – essa appare apposta da parte del capo dell’area controllo che, per di piu’, rivestiva anche la qualita’ – dichiarata – di reggente fiduciario.
Il ricorso va quindi accolto, con la cassazione della decisione impugnata, ed il rinvio, per il necessario esame del merito, ad altra sezione della medesima Commissione regionale, chiamata a provvedere, all’esito, anche in ordine alle spese dei giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero delle finanze;
accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010