Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7321 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21985/2015 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOMARE PAOLO

TOSCANI 54, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA SCOPPETTA, che

lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 919/6/2015 della COMNIISSIONE TRIBUTARIA

RLGIONALE di ROMA, emessa il 19/01/2015 e depositata il 17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in fattispecie di impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso delle ritenute Irpef operate sulle somme corrisposte quale incentivo all’esodo senza l’agevolazione ex art. 19, comma 4 bis T.U.I.R., poichè all’epoca il contribuente non aveva compiuto i 55 anni, la C.T.R. ha sostenuto che “l’istanza di rimborso.. è stata presentata il 5 marzo 2009, ben oltre i termini previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, di 48 mesi dalla data in cui – 01.10.2005 – è stata operata la ritenuta”;

2. il Collegio ha disposto l’adozione di motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. il primo motivo è manifestamente fondato, con assorbimento dei restanti due, poichè il termine in questione scadeva palesemente il 1/10/2009;

4. non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente e la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo; le peculiarità della vicenda giustificano invece la compensazione delle spese relative ai gradi di merito.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.

Condanna l’amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Compensa le spese processuali dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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