Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7320 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 30/03/2011), n.7320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.F., C.R., C.B.,

C.A., Quali eredi di C.M., elettivamente

domiciliati in Roma, via Paolo Emilio n. 24/d, presso lo studio

dell’Avv. Pulitati Placido, che li rappresenta e difende assieme

all’Avv. Deluigi Angela, per procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4224/2008 della Corte d’appello di Roma,

depositata in data 29.04.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 26.01.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DESTRO

Carlo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Roma, C.M., in contraddittorio con il Ministero dell’Interno chiedeva l’indennità di accompagnamento.

Accolta la domanda con pronunzia di condanna del Ministero al pagamento dei ratei in favore degli eredi dell’istante, deceduto in corso di giudizio, e decorrenza dall’1.1.91, proposto appello dagli stessi per ottenere, la retrodatazione della prestazione, il giudice di appello rigettava l’impugnazione.

Proposto ricorso per cassazione dagli eredi in questione, questa Corte accoglieva l’impugnazione e rimetteva alla Corte d’appello di Roma in sede di rinvio.

Riassunta la causa, la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 29.4.09 accoglieva parzialmente l’appello originario e, in riforma della sentenza di primo grado, condannava il Ministero a corrispondere ai ricorrenti in riassunzione i ratei dell’indennità di accompagnamento dall’1.1.84 “con gli interessi dalle scadenze al saldo”.

Proponevano nuovamente ricorso per cassazione gli eredi C. deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 429 c.p.c., comma 3, e rilevando che, essendo le condizioni di responsabilità dell’ente erogatore per il ritardo nell’adempimento realizzate prima dell’entrata in vigore della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, relativamente ai ratei di prestazione maturati dall’1.1.84 al 31.12.91, in aggiunta agli interessi legali, spetta quanto dovuto per rivalutazione ex art. 429 c.p.c., comma 3, mentre per i ratei maturati successivamente spettano solo gli interessi legali fino al saldo.

Non svolgeva attività difensiva il Ministero dell’Interno.

Il Consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositava relazione che, assieme al decreto di fissazione dell’adunanza della camera di consiglio, era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è fondato.

Con sentenza 12.4.91 n. 156 la Corte Costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 442 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per crediti relativi a prestazioni previdenziali, deve determinare, oltre gli interessi in misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito, applicando l’indice dei prezzi calcolato dall’I.S.T.A.T. per la scala mobile nel settore dell’industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell’istituto o ente debitore per il ritardato pagamento.

La L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, tuttavia, statuì che “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda. L’importo dovuto a titolo di interessi è portato m detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”. La norma si applica ai crediti maturati dopo il 31.12.91.

Infine, anche con riguardo ai crediti relativi a prestazioni di assistenza obbligatoria, per i quali la responsabilità del debitore per ritardato pagamento si sia perfezionata anteriormente al 31 dicembre 1991 (dato che per le fattispecie venute in essere successivamente trova applicazione la detta normativa della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6) la Corte costituzionale con la sentenza 27.04.93 n. 193 dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 442 c.p.c., nella stessa parte in cui non prevede che quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, spetti al titolare della prestazione il medesimo trattamento previsto per i crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto per la diminuzione di valore del suo credito.

Nel caso di specie, pertanto, vertendosi in fattispecie di prestazione assistenziale, per le somme divenute esigibili prima dell’entrata in vigore della disciplina prevista da detto art. 16, sono dovuti la rivalutazione e gli interessi, dagli artt. 429 e 442 c.p.c. atteso che, a seguito della sentenza n. 156 del 1991 della Corte Costituzionale, detti crediti risultano sottratti al principio nominalistico e che, in applicazione di un meccanismo di adeguamento modellato su quello stabilito dall’art. 429, comma 3, per i crediti di lavoro, la loro rivalutazione e gli interessi da computarsi sulla somma rivalutata costituiscono componenti essenziali della prestazione e spettano per il solo oggettivo ritardo nell’adempimento, indipendentemente dalla colpa dell’obbligato (v.

tra le tante Cass. 1.3.04 n. 4166).

Non essendosi il giudice di merito attenuto a questo principio, il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata per la parte in cui non ha concesso la rivalutazione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve provvedersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condannando il Ministero intimato a corrispondere al ricorrente quanto dovuto per rivalutazione monetaria sui ratei della prestazione riconosciuta tino al 31.12.91, oltre gli interessi.

Le spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore degli antistatari difensori.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti dell’accoglimento e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Interno a corrispondere, oltre gli interessi, la rivalutazione monetaria sui ratei della prestazione liquidati in favore di B.F., C.R., C.B., C.A., quali eredi di C.M. ed antecedenti al 31.12.1991. Conferma le statuizioni della sentenza impugnata in ordine alle spese e condanna detto Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi ed in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore degli avvocati Placido Pulitati e Angela Deluigi antistatari.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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