Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7320 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21922-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.J.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 915/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, emessa il 19/01/2015 e depositata il 17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA

PAOLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. si verte in terna di impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso Irpef con riguardo alle ritenute effettuate sulle somme corrisposte al contribuente, ex dipendente di Alitalia Linee Aeree Spa, quale incentivo all’esodo, sulla base di verbale di conciliazione sindacale sottoscritto in data 31/10/2006, senza l’agevolazione prevista dall’art. 19, comma 4-bis t.u.i.r.;

2. la C.T.R., pur dando atto che Corte giust. 21 luglio 2005 (C-207/04) aveva ritenuto in contrasto con la Direttiva 76/207 CE l’art. 19, comma 4-bis cit., “nel testo vigente fino al 3 luglio 2006″, ha fondato l’accoglimento della domanda del contribuente sulla tempestività dell’istanza di rimborso, in quanto presentata il 30 ottobre 2007, entro i termini previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, di 48 mesi dalla data in cui – 31.10.2006 – è stata operata la ritenuta”;

3. parte ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23”, che ha abrogato la disciplina di cui all’art. 19, comma 4-bis cit., rendendola applicabile solo ai rapporti di lavoro cessati prima della sua data di entrata in vigore (4 luglio 2006) nonchè alle somme corrisposte in relazione ai rapporti cessati in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore;

4. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. il motivo è manifestamente fondato, in quanto la C.T.R. ha accolto la domanda del contribuente pur dando atto che i presupposti per godere dell’agevolazione fiscale in questione non erano maturati prima dell’abrogazione della norma che la prevedeva, nè nei termini previsti dalla disciplina transitoria;

6. al riguardo questa Corte ha già ampiamente chiarito da che “In tema di disciplina fiscale relativa all’indennità di incentivazione alla cessazione del rapporto di lavoro, il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 23, (conv. nella L. 4 agosto 2006, n. 248), ha abrogato dell’art. 19 TUIR, il comma 4-bis (che disponeva l’aliquota agevolata per gli uomini che, al momento dell’esodo, avessero compiuto 55 anni e alle donne che ne avessero compiuti 50) per eliminare i profili di incompatibilità della normativa nazionale con la normativa comunitaria, posto che la Corte di Giustizia UE, con sentenza 21 luglio 2005 (C-207/2004) aveva ritenuto tale norma in contrasto con i principi in materia di parità di trattamento tra uomini e donne, dettati dalla direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE, la disposizione abrogatrice va, tuttavia, disapplicata dal giudice nazionale, nella parte in cui ha mantenuto la citata discriminazione in quanto alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della sua entrata in vigore (cioè fino al 3 luglio 2006), sul presupposto che le sentenze interpretative di norme comunitarie della Corte di Giustzia UE sono di diretta ed immediata applicazione sull’ordinamento nazionale, dunque con efficacia temporale ex tunc” (Cass. nn. 23165/16, 11641/13);

7. la sentenza impugnata va quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente e la sua condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo; le peculiarità della vicenda giustificano invece la compensazione delle spese relative ai gradi di merito.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Condanna l’intimato al pagamento, in favore dell’amministrazione ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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