Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7320 del 13/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 7320 Anno 2016
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

«
SENTENZA

sul ricorso 7361-2010 proposto da:
PETRARULO

PASQUALE

(e. f.

PTRPQL53M15E493J),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28,
presso l’avvocato ELISABETTA RAMPELLI, rappresentato e
difeso dall’avvocato VITO BARBUZZI, giusta procura in
calce al ricorso;
ricorrente –

2016
267

contro

FALLIMENTO EDILCASA S.N.C. DI PICA ANTONIO E

TEODORO

(C.F./P.I. 00298960766), in persona del Curatore avv.
GENNARO STRADOLINI, elettivamente domiciliato in ROMA,

Data pubblicazione: 13/04/2016

VIA ANAPO

20,

presso

l’avvocato

CARLA RIZZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GERARDO DI
CIOMMO, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente contro

PICA TEODORO;
intimato

avverso la sentenza n. 263/2009 della CORTE D’APPELLO
di POTENZA, depositata il 25/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/02/2016 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;
udito, per il controricorrente Fall. EDIL CASA,
l’Avvocato C. RIZZO, con delega, che ha chiesto
l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

Svolgimento del processo
..

Nel corso della procedura fallimentare della Edilcasa
s.n.c. di Pica Antonio e Teodoro, il curatore revocato
Petrartilo Pasquale presentava il conto della gestione a
norma degli artt.38-116 1.f.; sulla base delle

contestazioni mosse dal nuovo curatore, s’instaurava la
fase contenziosa; gli addebiti riguardavano la mancata
tenuta del libro giornale, l’irregolarità nella
liquidazione dei beni nell’esercizio provvisorio d’azienda,
peraltro in precedenza gestita da altra società, 1′
impedimento ai falliti a prendere visione della contabilità
dell’esercizio provvisorio, l’omesso versamento dell’ Ici
per gli immobili venduti e dell’Iva incassata.
Interveniva il fallito Pica Teodoro, che a sua volta
addebitava omissioni e scarsa diligenza al Petrarulo.
Il Petrarulo si costituiva,

eccepiva l’infondatezza

dell’azione, stante l’effetto preclusivo derivante
dall’approvazione del conto dell’esercizio provvisorio,
nonché l’infondatezza degli addebiti.
Il Giudice unico di Melfi, con sentenza n.91 del 2003,
rigettava l’istanza di approvazione del rendiconto ed
ordinava al curatore revocato la presentazione di un nuovo
conto, conforme ai criteri dettati.
La Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 7/725/8/2009, ha rigettato l’istanza di approvazione del conto
della gestione avanzata dal Petrarulo ed ha revocato
m.

3

l’ordine rivolto a questi di presentazione di unrilr-es15d
ulteriore conto, confermando nel resto la sentenza
impugnata, con condanna dell’appellante alle spese del
grado.
Nello specifico, la Corte del merito, valutando l’appello

principale del Petrarulo, ha disatteso l’eccezione di
nullità della sentenza siccome resa da giudice monocratico
e non già collegiale, stante l’elencazione tassativa delle
cause che devono essere decise dal Collegio ex art. 50 bis
c.p.c., non considerando ostativa a detta tesi la spettanza
della decisione allo stesso giudice delegato chiamato in
sede fallimentare alla vigilanza sull’operato del curatore,
rilevando che, in ogni caso, l’eventuale nullità della
pronuncia avrebbe comportato la decisione del merito da
parte della Corte quale giudice di primo grado, ma non già
la richiesta rimessione al Tribunale.
Nel merito, ha ritenuto l’appello principale infondato,
rilevando che a fronte degli addebiti, il Petrarulo,
onerato della prova della veridicità dei dati contabili
evidenziati e dell’assolvimento degli obblighi anche di
natura fiscale, gravanti sullo stesso nella gestione e
nella liquidazione del patrimonio acquisito all’attivo, non
aveva prodotto neanche la copia del rendiconto depositato
al G.D. per l’approvazione, né la relativa documentazione
giustificatrice, limitandosi a far valere l’efficacia
preclusiva dell’approvazione del conto della gestione
4

dell’esercizio provvisorio ed ad esibire la copia del libro
giornale, priva di elementi di riscontro.
Secondo la Corte del merito, dalla documentazione prodotta
e dalla certificazione rilasciata dalla cancelleria si
evinceva che non vi era stata alcuna approvazione

dell’operato del curatore in relazione alla continuazione
dell’esercizio dell’impresa, avendo il G.D. esclusivamente
ordinato al curatore, all’esito del deposito del
rendiconto, la predisposizione di un progetto di riparto
parziale, ed anche ad attribuire a tale provvedimento il
valore di implicita valutazione positiva dell’esercizio
provvisorio, in ogni caso non poteva equivalere
all’approvazione del conto della gestione, che deve avere
riguardo non solo ai presunti risultati favorevoli della
prosecuzione dell’attività imprenditoriale, ma soprattutto
alle concrete modalità di liquidazione dell’attivo e di
adempimento delle obbligazioni contratte nel corso della
procedura.
La Corte del merito ha respinto l’ulteriore motivo del
Petrarulo sulla condanna alle spese, ed ha di contro
ritenuto di accogliere l’appello incidentale del
Fallimento, avente ad oggetto l’illegittimità dell’ordine
impartito dal Tribunale al curatore revocato di presentare
un nuovo conto della gestione, ordine emesso in mancanza di
domanda ed in carenza di potere.

5

Ricorre avverso detta pronuncia il Petrarulo, con ricorso
affidato a tre motivi.
Si difende il Fallimento con controricorso.
Pica Teodoro non ha svolto difese.
Motivi della decisione

1.1.- Col primo mezzo, il ricorrente si duole del vizio di
violazione e falsa applicazione degli art.116 1.f. nella
formulazione ante riforma, applicabile

ratione temporis,

degli artt. 50 e 56 d.lgs. 51/98, sostenendo che il
legislatore ha riservato sempre al collegio la decisione
sull’opposizione al rendiconto, sia prima che dopo la
riforma, atteso che con la contestazione del rendiconto si
apre una vera e propria impugnativa dello stesso.
1.2.- Col secondo, si duole della violazione e falsa
applicazione dell’art.116 1.f. e del vizio di motivazione,
omessa e/o insufficiente, stante il palese travisamento dei
fatti da parte della Corte di merito, e la mancata verifica
delle carte processuali.
Secondo il ricorrente, l’ onere della prova spettava al
curatore, e la parte aveva puntualmente impugnato nella
comparsa di costituzione e risposta depositata il 10/1/2002
le contestazioni mosse e ribadito la propria difesa nella
memoria di replica del 10/2/02; il conto della gestione era
nel fascicolo d’ufficio, e, ove non fosse stato presente,
sarebbe spettato alla Corte d’appello integrare
l’acquisizione; il Giudice del merito ha invertito l’onere
6

della prova, spettando alla parte solo l’onere di prendere
posizione sulle contestazioni, ed ha omesso di valutare
documenti che il curatore subentrato aveva l’onere di
produrre.
1.3.- Col terzo motivo, il Petrarulo si duole della

violazione e falsa applicazione dell’art. 116 1.f. in
relazione agli artt.263 c.p.c. e 112 c.p.c., nonché del
vizio di motivazione, sostenendo la legittimità dell’ordine
dato dal Tribunale al curatore di redigere un nuovo
rendiconto in base ai criteri indicati, e quindi l’errore
della Corte del merito nell’avere accolto l’appello
incidentale del Fallimento.
2.1.- Il primo motivo è infondato.
Secondo la pronuncia di questa Corte n.18436/2010, in tema
di giudizio di rendiconto del curatore, ai sensi
dell’art.116 legge fall. – nel testo, “ratione temporisu
vigente, anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 – la
contestazione svolta dal debitore avanti al giudice
delegato preclude che questi possa dichiarare
l’approvazione del rendiconto stesso, essendo necessario
rimettere le parti ex art. 189 c. p. c. avanti al collegio,
cui solo compete pronunciare in sede contenziosa.
Ciò posto, si deve rilevare, come ribadito tra le ultime,
nella pronuncia 13907/2014, e seguendo l’orientamento
espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza
28040/2008, che l’inosservanza delle disposizioni sulla
7

composizione collegiale o monocratica del tribunale
legittimato a decidere sulla domanda costituisce, alla
stregua del rinvio operato dall’art. 50 quater c.p.c. al
successivo art. 161, coma 1, un’autonoma causa di nullità
della decisione, con la sua conseguente esclusiva

convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la
stessa produca l’effetto della rimessione degli atti al
primo giudice, se il giudice dell’impugnazione sia anche
giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli
atti che hanno preceduto la sentenza nulla.
Ne consegue che il giudice d’appello è tenuto

a

pronunciarsi sui capi di domanda senza rimessione degli
atti, ma come giudice di primo (ormai nel merito unico)
grado e senza i limiti di cognizione (artt. 342 e 345
c.p.c.) di un giudice di appello, come avvenuto nella
specie, da cui il rigetto del motivo in esame.
4. – Il secondo motivo è infondato.
Va data continuità ai principi espressi nella pronuncia
21653/2010, secondo cui il giudizio di approvazione del
rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto, ai sensi
dell’art. 116 1. f., la verifica contabile e l’effettivo
controllo di gestione, cioè la valutazione della
correttezza dell’operato del curatore, della sua
corrispondenza ac precetti legali e ai canoni di diligenza
professionale richiesta per l’esercizio della carica e
degli esiti che ne sono conseguiti, la cui contestazione
8

esige la deduzione e la dimostrazione dell’esistenza di
pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del
W■

fallito o agli interessi dei creditori,

difettando

altrimenti un interesse idoneo a giustificare
l’impugnazione del conto stesso, mentre non occorre che già

in tale giudizio sia fornita la prova del danno
effettivamente concretizzatosi a seguito della dedotta
“mala gestio”; le contestazioni rivolte a tale conto
debbono a loro volta essere dotate di concretezza e
specificità, non potendo consistere in un’enunciazione
astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto
attenere, ma piuttosto indicare puntualmente le vicende ed
i comportamenti in relazione ai quali il soggetto
t

legittimato imputa al curatore di essere venuto meno ai

t propri doveri, nonchè le conseguenze, anche solo
potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da
consentire la corretta individuazione della materia del
contendere e l’efficace esplicazione del diritto di difesa
del curatore cui gli addebiti siano rivolti.
A detti principi si è attenuta la Corte di merito, nel
ritenere che il giudizio di rendiconto ex art.116 1.f.
coinvolge il controllo “sostanziale” della gestione
complessiva del curatore, al fine di valutare se questi si
sia attenuto ai canoni di diligenza richiesti; nell’operare
tale valutazione, la Corte territoriale è pervenuta al
rigetto dei motivi d’appello del Petrarulo in
-,

9

considerazione del rilevante depauperamento del patrimonio
del fallito e del pregiudizio del ceto creditorio.
E nello specifico, a fronte degli specifici addebiti mossi
dal nuovo curatore e dal fallito, correttamente la Corte
d’appello ha ritenuto il Petrarulo onerato della prova

della veridicità dei dati contabili e dell’assolvimento
degli obblighi gravanti sulla parte, escludendo che potesse
ritenersi equipollente all’approvazione del conto delle
gestione l’ordine del G.D. di predisposizione del progetto
di riparto parziale, attinente, a tutto concedere, al solo
preteso risultato favorevole della prosecuzione
dell’attività imprenditoriale.
A fronte di dette valutazioni di merito, il ricorrente si è
limitato a sostenere del tutto genericamente che la Corte
d’appello non avesse esaminato “gli atti del fallimento che
il Curatore aveva l’onere di produrre al Giudice”.
2.3.

Il terzo motivo è infondato.

Correttamente la Corte del merito ha accolto l’appello
incidentale del Fallimento, atteso che l’ordine del
Tribunale di presentazione di un nuovo conto è stato emesso
in carenza di domanda, e su tale specifico punto il
ricorrente si è limitato del tutto genericamente a
richiamare il disposto di cui all’art. 263 c.p.c., senza
con ciò superare il profilo dell’ultrapetizione, rilevato
dalla Corte territoriale.

lo

Tale rilievo assorbe ogni ulteriore considerazione sul
punto.
3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle
spese, liquidate in euro 7000,00, oltre euro 200,00 per
esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 4 febbraio 2016

Il Consigliere est.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA