Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7319 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2020, (ud. 04/04/2019, dep. 17/03/2020), n.7319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11465-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA 1/A,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO SAVERIO DE ANGELIS;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTARE DELLA (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE,

domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato CARLO D’AMICO;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 1431/2016 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 16/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/04/2019 dal Consigliere Dott. D’ADRIA GIUSEPPE.

Fatto

RILEVATO

che:

La società Equitalia sud spa proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale della Campania n. 1431/16,

che si costituiva con controricorso la Curatela Fallimentare della (OMISSIS) srl in liquidazione chiedendone il rigetto,

che successivamente il ricorrente dava atto che era intervenuto concordato fallimentare, pertanto intendeva rinunciare alla lite, rinuncia accettata contestualmente dal controricorrente,

che pertanto va dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia;

ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite concordemente richiesta e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 17 marzo 2020

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