Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7319 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 16/03/2021), n.7319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI G. – Rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24700 del ruolo generale dell’anno 2017

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Associazione sportiva dilettantistica Ferrara & C., in persona

del legale rappresentante;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, 472/2/2017, depositata in data 20 marzo

2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28

ottobre 2020 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata e dal ricorso si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla Associazione sportiva dilettantistica Ferrara & C. (di seguito: l’Associazione) due avvisi di accertamento, con i quali, relativamente agli anni di imposta 2007 e 2008, era stato contestato, ai fini Iva, Irap e Ires, che la stessa avesse natura di ente non commerciale e che, pertanto, non aveva i requisiti necessari per fruire, quale associazione sportiva dilettantistica, del regime agevolato di cui alla L. n. 398 del 1991; avverso gli avvisi di accertamento l’Associazione aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Torino; avverso la sentenza del giudice di primo grado l’Agenzia aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: non era condivisibile la tesi dell’amministrazione finanziaria secondo cui erano da considerarsi chiare e certe le norme che regolavano, all’epoca dei fatti, l’attività delle associazioni sportive non aventi scopo di lucro e gli adempimenti cui le stesse erano tenute; con riferimento alla verifica dello svolgimento effettivo dell’attività sportiva dilettantistica e alla destinazione in favore dei soci, occorreva tenere conto dello specifico ambito territoriale in cui l’Associazione aveva operato, con l’utilizzazione della strutture e delle dotazioni ricevute a titolo gratuito e con la finalizzazione dell’attività in favore della massa, soprattutto al fine della socializzazione e valorizzazione “dei giovani coinvolti attraverso lo svolgimento di attività calcistica realizzata all’interno non collegata in modo organico a manifestazioni calendarizzate ed ufficiali”; era determinante il fatto che i ricavi erano confluiti sui conti correnti dell’Associazione e da questa non risultavano prelevate somme quali utili da distribuire ai soci; il rilievo relativo alla mancanza di democraticità interna, oltre che marginale, era inidoneo a confutare il regime agevolato di cui l’Associazione aveva fruito;

l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione a sentenza affidato a quattro motivi di censura;

l’Associazione è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

risulta dalla documentazione in atti, invero, che il ricorso è stato notificato dall’Agenzia delle entrate a mezzo ufficiale giudiziario, che si è avvalso del servizio postale, che ha attestato, in calce al ricorso, la data di spedizione all’Associazione, in persona del legale rappresentante, sia presso la sede che presso il domicilio eletto, nonchè direttamente al legale rappresentante;

risulta, altresì, prodotto l’atto di accettazione dell’Unep, del 16 ottobre 2017, della richiesta da parte dell’Avvocatura generale di notifica del ricorso;

non risultano, tuttavia, depositati gli avvisi di ricevimento delle raccomandate sicchè, difettando la prova della ricezione delle raccomandate e quindi del perfezionamento della procedura notificatoria dell’impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

va infatti ribadito che, secondo questa Corte, “La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo” (Cass. civ., 27 ottobre 2017, n. 25552; Cass. civ., 4 giugno 2010, n. 13639);

si è, inoltre, precisato che “In tema di ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso” (Cass. civ., 1 ottobre 2015, n. 1962);

pertanto, in mancanza di prova della notifica del ricorso, lo stesso è inammissibile;

nulla per le spese stante la mancata difesa dell’intimata.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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