Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7318 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 30/03/2011), n.7318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9884/2010 proposto da:

DERICHEBOURG MULTISERVIZI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza

delle Cinque Giornate n. 2, presso lo studio dell’Avv. Antongiulio

Agostinelli, rappresentata e difesa dall’Avv. GAMBARDELLA Giuseppe,

per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M., elettivamente, domiciliato in Roma, Via Degli

Scipioni n. 110, presso lo studio dell’Avv. Francesca Marando,

rappresentato e difeso dall’Avv. MIGLIACCIO Benino, per procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1472/2009 della Corte d’appello di

Napoli,depositata in data 3.04.2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 26.01.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Migliaccio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

A.M., con ricorso al giudice del lavoro di Napoli, impugnava il licenziamento disciplinare disposto da Penauille spa, che l’accusava di aver dapprima raggiunto con ritardo e senza autorizzazione il luogo di lavoro (data 9.5.07) e successivamente di averlo abbandonato adducendo ragioni di salute (data 10.5.07).

Accolta la domanda e proposto appello dal datore, la Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 3.4.09, rigettava l’impugnazione in punto di legittimità del licenziamento ricostruendo il comportamento posto in essere dal dipendente e ritenendo che non rivestisse gravità tale da giustificare il recesso; ciò non ostante, accoglieva tuttavia parzialmente l’impugnazione, compensando le spese, del primo grado.

Proponeva ricorso per cassazione Derichebourg Multiservizi s.p.a.

(subentrata a Penauille s.p.a.) deducendo: 1) violazione degli artt. 2104, 2105, 2119 e 2698 c.c. e degli artt. 414 e 416 c.p.c., sostenendo che per la mancata assunzione delle prove richieste la Corte di merito avrebbe motivato in maniera erronea e contraddittoria la sua valutazione del primo addebito; 2) violazione degli artt. 2110, 2119 e 2697 c.c. e degli artt. 112, 115, 414, 416 e 420 c.p.c., contestando le argomentazioni adottate dal giudice di merito a proposito del secondo episodio e rilevando come le stesse si pongano in contrasto con la normativa in materia di malattia del lavoratore (art. 2110 c.c.) e di licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.); 3) violazione dell’art. 2119 c.c., e contraddittoria motivazione in punto di giudizio di proporzionalità, soprattutto per la carente valutazione dei precedenti disciplinari del dipendente; 4) violazione dell’art. 7 s.d.l., dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 20 del c.c.n.l. trasporto aereo – gestione aeroportuale, per erronea applicazione della norma negoziale la cui violazione il datore non aveva neppure contestato.

Resisteva con controricorso A.M..

Il Consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositava relazione, che, unitamente al decreto di convocazione dell’adunanza, era comunicato al Procuratore generale ed era notificato ai procuratori costituiti.

Il ricorso è infondato.

Il ricorso contesta la valutazione effettuata dal giudice di mento, sostenendo che, se i comportamenti del dipendente fossero stati correttamente accertati, il licenziamento sarebbe stato ritenuto sanzione appropriata giudizio e che, in ogni caso, le valutazioni espresse sarebbero incongrue.

Quanto alla carenza di prova, manca l’autosufficienza dato che il ricorso non precisa quali fossero i mezzi istruttori richiesti e non ammessi. In ogni caso, l’impostazione difensiva di tutti e quattro i motivi propone al Collegio di legittimità una lunga serie di inammissibili valutazioni di merito senza proporre puntuali censure di diritto, sia per la mancanza di rituali quesiti ex art. 366 bis c.p.c., sia per la mancata illustrazione delle pretese carenze motivazionali (che debbono riguardare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “fatti controversi e decisivi per il giudizio”).

In particolare, la trattazione in diritto si rivela generica e mirata ad una rivalutazione del merito della vicenda, soprattutto sotto l’aspetto dell’accertamento della sussistenza della giusta causa di licenziamento.

Il ricorso deve essere dunque rigettato.

Le spese di del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e debbono essere distratte a favore del difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta) per esborsi ed in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore dell’antistatario avvocato Benino Migliaccio.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA