Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7318 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 22/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18514-2012 proposto da:

B.M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G.

BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE MALATTIA;

– ricorrente –

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GIORGIO BAGLIVI

8, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA LANCELLOTTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEOPOLDO DA ROS;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G.

BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE MALATTIA;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 212/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 03/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;

udito l’Avvocato MALATTIA Cesare, difensore della ricorrente e

controricorrente che si riporta agli atti depositati e chiede

l’accoglimento del ricorso principale; rigetto del ricorso

incidentale;

udito l’Avvocato DA ROS Leopoldo, difensore del resistente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del ricorso

principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

incidentale, assorbito il ricorso principale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – La Corte di Appello di Trieste ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale, in accoglimento della domanda proposta da C.D. nei confronti di B.M.B., è stata costituita servitù coattiva di passaggio a carico del fondo della convenuta e a vantaggio dell’intercluso fondo dell’attore (di cui al mappale (OMISSIS), foglio (OMISSIS) del Comune di Brugnera), condannandosi quest’ultimo a corrispondere alla B. l’indennità all’uopo determinata.

2. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre B.M.B. sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso C.D., che propone altresì ricorso incidentale affidato a un motivo, cui resiste con controricorso la B..

Il C. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., ed ha inoltre depositato ulteriore memoria con la quale comunica di aver alienato il mappale (OMISSIS), allegando attestazione notarile.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col ricorso principale, si formulano le seguenti censure.

1.1. – Col primo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello ritenuto la sussistenza dell’interclusione del fondo attoreo (mappale (OMISSIS)) senza considerare che lungo la sponda del fiume (OMISSIS) vi era una fascia di rispetto collegata alla via pubblica attraverso i mappali (OMISSIS). Si deduce l’omessa motivazione in ordine alla scelta dei giudici di merito di non considerare l’ipotesi, prospettata dal C.T.U., di realizzare il passaggio attraverso i mappali (OMISSIS) (di proprietà dell’attore) e il mappale (OMISSIS) (all’epoca dell’esperimento della C.T.U. di proprietà del padre dell’attore e ora divenuto di proprietà dell’attore a seguito del padre dello stesso).

Col secondo motivo, che va esaminato congiuntamente stante la stretta connessione, si deduce poi la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello omesso di considerare la possibilità di passaggio dell’attore lungo la fascia di rispetto del fiume (OMISSIS), a maggior ragione possibile perchè il passaggio costituito dai giudici (della larghezza di m. 1,5) è meramente pedonale (senza automezzi).

Le censure non sono fondate.

La ricorrente non ha dedotto che il mappale (OMISSIS) è divenuto di proprietà esclusiva dell’attore, cosicchè non può escludersi che lo stesso – a seguito della morte del padre dell’attore – sia passato in comproprietà a plurimi eredi del de cuius (dallo stato di famiglia storico in atti risulta che il defunto C.P., padre dell’attore, aveva cinque figli).

Sul punto, va osservato che quando un’unica persona è proprietaria in via esclusiva di un immobile ed è anche comproprietaria di altro immobile, non vi è identità di proprietà, essendo diverse la posizione soggettiva del proprietario e quella del comproprietario (quest’ultima connotata dall’intersoggettività del rapporto dovuta al concorso di altri titolari del bene); pertanto, deve ritenersi che i due immobili appartengono – a tutti gli effetti – a proprietari diversi.

E’ stato perciò ritenuto che, ai fini della costituzione della servitù di passaggio ex art. 1051 c.c., il requisito della interclusione deve ritenersi sussistente anche quando il proprietario del fondo sia comproprietario dei fondi interposti tra quello di sua esclusiva proprietà e la via pubblica, in quanto il comunista non può asservire il fondo comune al proprio (Cass., Sez. 2, n. 3702 del 12/08/1989).

Nella specie, per quanto detto, il fatto che il C. sia comproprietario di un tratto di terreno posto tra il terreno di sua proprietà e la via pubblica non esclude certo la sussistenza dell’interclusione e, quindi) la possibilità di costituire servitù coattiva sul fondo della convenuta.

Puntuale è la motivazione dei giudici di merito in ordine alla inidoneità di un eventuale passaggio alternativo lungo la sponda del fiume (OMISSIS) e attraverso proprietà diverse, avendo la Corte territoriale spiegato, senza incorrere in vizi logici e giuridici, le ragioni per le quali il fondo della convenuta consente di realizzare il passaggio più comodo e più breve (v. pp. 12-13 della sentenza impugnata).

1.2. – Col terzo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello omesso di considerare che il passaggio costituito cade sul giardino della convenuta in violazione del disposto dell’art. 1051 c.c., comma 4, norma che dichiara esenti da servitù di passaggio le case, i giardini e i cortili.

Anche questo motivo non è fondato.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, in tema di servitù di passaggio coattivo, l’esenzione prevista dall’art. 1051 c.c., comma 4, in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, non opera in caso di interclusione assoluta del fondo dominante sia nel caso di costituzione ex novo della servitù, sia ove ne venga ampliata, per esigenze sopravvenute, una già esistente, configurandosi, in entrambi i casi, la medesima situazione di necessità per il fondo dominante (Cass., Sez. 2, n. 10857 del 25/05/2016).

1.3. – Col quarto motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che il passaggio prescelto è quello più breve e di minor danno per il fondo su cui è consentito.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto la ricorrente non si cura di riprodurre il contenuto della relazione del C.T.U. sul punto, non consentendo così alla Corte di esercitare l’invocato sindacato.

2. – Col ricorso incidentale del C., viene formulato un unico motivo, col quale si censura la sentenza di appello, per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare l’inesistenza dell’atto di appello, proposto per conto della B., per assoluta mancanza di sottoscrizione (tanto nella copia notificata, quanto nell’originale dell’atto) da parte del procuratore della stessa.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass., Sez. 1, n. 4619 del 06/03/2015).

Alla stregua del richiamato principio, condiviso dal Collegio, poichè la questione pregiudiziale di rito sottoposta con la censura ha formato oggetto di delibazione e decisione nel giudizio di appello (vedasi pp. 10-11 della sentenza impugnata), il ricorso incidentale proposto dal C. va qualificato come condizionato e, come tale, rimane assorbito nel rigetto del ricorso principale.

3. – In definitiva, va rigettato il ricorso principale e va dichiarato assorbito il ricorso incidentale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 201722 marzo 2017

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