Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7318 del 17/03/2020
Cassazione civile sez. trib., 17/03/2020, (ud. 04/04/2019, dep. 17/03/2020), n.7318
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
-sul ricorso 21334-2013 proposto da:
L.B. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MIMAVO 3,
presso lo studio dell’avvocato MAURO LIVI, rappresentato difeso
dall’avvocato MICHELE PROVERBIO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA TEAM
ASSISTENZA LEGALE;
– intimata –
Nonchè da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona de- Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale-
contro
L.B. SRL, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI
ROMA TEAM ASSISTENZA LEGALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 417/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 20/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/04/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE.
Fatto
RILEVATO
che:
La società L.B. srl proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale del Lazio n. 417/14/12
che si costituiva con controricorso l’agenzia delle Entrate chiedendone il rigetto e proponendo a sua volta ricorso incidentale, che successivamente il ricorrente dava atto che la lite era stata definita con il condono ai sensi del D.L. n. N. 50 del 2017, art. 11, che l’Agenzia dell’Entrate ha aderito all’istanza rinunciando anche al ricorso incidentale,
che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contenderes; ritenuto che le spese del giudizio rimangono a carico di chi le ha anticipate, come prevede il D.L. n. 50 del 2017, art. 11 comma 10, che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – i, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio p2r cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.
Depositato in cancelleria il 17 marzo 2020