Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7318 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 16/03/2021), n.7318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giusep – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27962/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

I.DE.A. Institute Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guglielmo

Maisto e Marco Cerrato, con domicilio eletto presso il loro studio

in Roma Piazza d’Aracoeli n. 1, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 45/06/13, depositata il 19 aprile 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre

2020 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

I.DE.A. Institute Spa impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per l’anno 2005, con cui, ai fini Iva, contestava il mancato assoggettamento ad imposizione delle prestazioni rese a favore del Consorzio I.DE.A. – UTS Groupment d’Interet Economique (denominato GIE), con sede legale in Francia, sul presupposto che detto Consorzio avesse costituito una stabile organizzazione in Italia (e presso la società I.DE.A. stessa), da cui il conseguente assoggettamento ad Iva delle prestazioni di consulenza tecnica effettuate, da considerarsi rese nel territorio italiano, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 7, comma 4, lett. d; quanto alle imposte dirette, poi, il detto avviso disconosceva costi relativi ad una fattura del 2004 perchè non di competenza.

L’impugnazione era accolta dalla CTP di Torino. La sentenza era confermata dal giudice d’appello che riteneva infondate le pretese dell’Ufficio.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo limitatamente alla ripresa Iva. Resiste la contribuente con controricorso, con cui chiede, in subordine, rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. L’Agenzia delle entrate, con memoria del 16 settembre 2020, ha dichiarato che, a seguito di annullamento in autotutela dell’atto impugnato, rinuncia all’impugnazione non avendo più interesse nel giudizio, di cui ha chiesto dichiararsi l’estinzione con compensazione delle spese, richiesta cui nulla ha opposto il contribuente cui l’atto è stato notificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso per rinunzia e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

 

 

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