Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7317 del 30/03/2011
Cassazione civile sez. lav., 30/03/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 30/03/2011), n.7317
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9449/2010 proposto da:
T.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Segesta n.
10, presso l’Avv. Rosa Falmaccio, rappresentato e difeso dall’Avv.
CANTELLI Giovanni, per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama n.
74, presso lo studio dell’Avv. Emilio Iacobelli, rappresentato e
difeso dagli Avv. CASERTANO Francesco e Antonio Ianniello, per
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3952/2009 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, depositata in data 23.06.2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 26.01.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso al giudice del lavoro di S.M. Capua Vetere, C. M. conveniva in giudizio T.A., di cui era stato dipendente con mansioni di autista di mezzo autoarticolato, reclamando differenze retributive.
Accolta la domanda con sentenza depositata il 23.6.09, il T. proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 101 c.p.c. e art. 299 c.p.c., e segg., rilevando che, a seguito del decesso del proprio difensore, il giudizio era stato interrotto in data 13.11.00 e che mai era stato riassunto, non avendo controparte ottemperato agli incombenti previsti dall’art. 299 c.p.c., e segg..
Non essendosi instaurato un valido contraddittorio successivamente al predetto evento, denunciava, la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 161 c.p.c. e ne chiedeva la cassazione.
Si difendeva C. con controricorso.
Il consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositava relazione, che, unitamente al decreto di convocazione dell’adunanza, era comunicato al Procuratore generale ed era notificato ai procuratori costituiti.
Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata è pubblicata il 23.06.09 e, pertanto, la sua impugnazione cade ancora sotto il regime dell’art. 366 bis c.p.c., che è stato abrogato per le controversie in cui il provvedimento censurato per cassazione sia stato pubblicato dopo il 4.7.09 (L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47). Il motivo di ricorso, ai sensi della norma in questione, denunziando uno dei vizi di cui all’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, a pena di inammissibilità avrebbe pertanto dovuto concludersi con la formulazione di un quesito di diritto.
La formulazione di tale quesito sarebbe stata quantomai opportuna in quanto il T. nel suo asciutto ricorso non spiega – se non in termini estremamente generici – quale sia l’iter argomentativo che sul piano giuridico lo porta a saltare un grado di giurisdizione e ad impugnare direttamente per cassazione una sentenza di primo grado senza che ricorrano le condizioni previste dall’art. 362 c.p.c..
IL ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese di del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta) per esborsi ed in Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011