Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7317 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – rel. Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, nelle

persone, rispettivamente, del Ministro e del Direttore pro tempore,

rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliataria in Roma, alla via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

C.A.F., domiciliato in

(OMISSIS);

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana in data 15 gennaio 2004, depositata col n.

02/9/04 il 17 marzo 2004;

Viste le richieste scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per

l’accoglimento del primo motivo, per manifesta fondatezza, assorbito

il secondo;

udita, in Camera di consiglio, la relazione del dott. PAPA Enrico.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che:

Il Ministero delle finanze e l’Agenzia delle entrate ricorrono, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, indicata in epigrafe, che ha respinto l’appello avverso la sentenza della Commissione Provinciale di Firenze, di accoglimento del ricorso introduttivo di C.A. F. – esercente attivita’ di dottore commercialista -, contro il silenzio rifiuto sulle istanze di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998 – 2000, ritenendo di non dare ingresso alla definizione agevolata di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 perche’ “la documentazione presentata dall’ufficio non e’ sufficiente” e pronunciando nel merito in senso sfavorevole all’ufficio appellante.

Deducono, i ricorrenti:

1) “violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 7, 9, 15 e 16, nonche’ del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, e difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 “, dolendosi che il giudice a quo non abbia inteso considerare che “l’adesione alla sanatoria ha comportato, per la controparte, il consolidamento delle situazioni definite e quindi l’impossibilita’ di aspirare al rimborso”;

2) “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 (come modificati dal D.Lgs. n. 137 del 1998), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 “, censurando, anche nel merito, la decisione impugnata.

L’intimato non svolge attivita’ difensiva.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per l’accoglimento, per manifesta fondatezza, del primo motivo, assorbito il secondo.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che:

Il ricorso del Ministero delle finanze va dichiarato inammissibile, in presenza di un appello proposto (con ricorso depositato il 19 settembre 2003), dopo il 1 gennaio 2001, direttamente dall’Agenzia delle entrate, Ufficio di Firenze (OMISSIS), nei cui confronti e’ stata dunque resa la sentenza impugnata.

Il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate e’ fondato.

Non e’ ammissibile che, in presenza di una richiesta dell’Ufficio – conseguente alla istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 – di declaratoria di cessazione della materia del contendere, il giudice a quo abbia ritenuto di poter superare l’istanza, considerando non sufficiente la documentazione prodotta dallo stesso ufficio (richiedente) ed abbia proseguito con una pronuncia nel merito dei rimborsi in precedenza richiesti da contribuente. E’ infatti principio ormai acquisito che “in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilita’ di rimborso per le annualita’ d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di Imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente, la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilita’ di riflessi o interferenze con quanto eventualmente gia’ corrisposto in via ordinaria” (v., per tutte, Cass., 5^, 3682/2007).

L’applicazione di tale principio comporta l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo.

Dall’accoglimento discende la cassazione della sentenza impugnata, che e’ senza rinvio (art. 382 c.p.c.) in quanto, per effetto della estinzione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, il processo non avrebbe potuto essere proseguito.

Le spese dell’intero giudizio possono restare compensate tra le parti, avuto riguardo al comportamento processuale del contribuente, che, definita la lite, non ha piu’ svolto – come emerge anche dalla decisione impugnata – alcuna attivita’.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero delle finanze;

accoglie il primo motivo di quello dell’Agenzia delle entrate, assorbito il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata, senza rinvio; compensa le spese dell’intero giudizio tra le parti.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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