Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7317 del 22/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 22/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16030-2012 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SEVERO

CARMIGNANO 9, presso lo studio dell’avvocato MAURO PIETRANGELI

BERNABEI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO ACHILLE

DELL’ABATE;

– ricorrente –

contro

B.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 63, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO GARATTI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1725/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;

udito l’Avvocato PIETRANGELI BERNABEI Mauro con delega orale,

difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – La Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da B.M.C. nei confronti di B.C. (il quale aveva venduto all’attrice due fabbricati rurali, riservandosi il diritto personale di passaggio con automezzi sul fondo alienato per raggiungere il fabbricato rimasto in sua proprietà), dichiarò avverata la condizione risolutiva del diritto di passaggio e dichiarò inammissibili le domande riconvenzionali proposte dal convenuto all’udienza ex art. 183 c.p.c..

2. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre B.C. sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso B.M.C..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente, va rigettata l’eccezione con la quale la controricorrente ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, in quanto proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di cui al nuovo testo dell’art. 327 c.p.c., introdotto dalle L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46.

Il ricorso, invero, è stato tempestivamente proposto nel termine di un anno decorrente dalla pubblicazione della sentenza di cui all’originario testo dell’art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis; ciò perchè, come ha statuito questa Suprema Corte, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile – ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge – ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Sez. 6 – 3, n. 19969 del 06/10/2015). Nella specie, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto con citazione notificata il 27/02/2007, il termine per impugnare applicabile era quello di un anno dalla pubblicazione delle sentenza, e non quello di sei mesi, erroneamente preteso dalla controricorrente.

2. – Superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, può passarsi all’esame dei motivi.

2.1. – Col primo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado nonostante la mancanza di procura alle liti nell’atto di citazione introduttivo.

La doglianza non può trovare accoglimento.

Risulta dalla sentenza impugnata (p. 7) che il convenuto B.C. ebbe a dolersi, in sede di gravame, del fatto che con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado non fosse stata prodotta la procura alle liti contenuta nel ricorso presentato in seno al procedimento di accertamento tecnico preventivo; non lamentò, invece, il convenuto l’inesistenza della procura alle liti.

Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, il mancato rilascio di procura alle liti determina l’inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell’atto di citazione, non costituendone requisito essenziale, atteso che – come si evince anche dall’art. 163 c.p.c., comma 2, n. 6, sulla necessità di indicare il nome ed il cognome del procuratore e la procura se già rilasciata – il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 c.p.c., che ne producono la nullità. L’atto di citazione privo della procura della parte è, quindi, idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere – dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è nulla, per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente, sicchè detta sentenza, pur viziata come “sentenza-atto”, per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, di cui all’art. 161 c.p.c., comma 1, è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione nell’ambito dello stesso processo nel quale è stata pronunciata, non essendo esperibili i rimedi dell’actio o dell’ exceptio nullitatis, consentiti solo nel caso di inesistenza della sentenza (Cass., Sez. U, n. 20934 del 12/10/2011; Sez. 3, n. 4020 del 23/02/2006).

Nella specie, non essendo stata l’inesistenza della procura dedotta come motivo di gravame, l’eventuale nullità della sentenza risulta ormai in ogni caso sanata.

2.2. – Col secondo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di accertamento dell’estensione del diritto di passaggio, nonostante che con tale domanda il convenuto si fosse limitato richiamare la corrispondente domanda formulata in subordine da parte attrice.

Il motivo non è fondato.

La Corte di Appello ha rilevato la tardività della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, perchè quest’ultimo ebbe a costituirsi solo alla prima udienza e non nei termini di legge. Esattamente, perciò, i giudici di appello hanno ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale proposta.

Nè il convenuto può dolersi, per carenza di interesse, del mancato accoglimento della domanda altrui; a maggior ragione considerando che la domanda proposta dall’attrice era solo subordinata e, pertanto, è rimasta assorbita nell’accoglimento della domanda principale.

2.3. – Col terzo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello erroneamente valutato gli elementi di prova acquisiti e ritenuto sussistente la prova che il passaggio dei mezzi del convenuto avevano lasciato residui di terra e di altri materiali sul fondo dell’attrice.

La censura è inammissibile, in quanto pone in discussione l’accertamento dei fatti come compiuto dai giudici di merito sulla base delle prove acquisite, accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, non risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata nè apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014).

2.4. – Col quarto motivo, si deduce poi la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello escluso la illiceità, l’impossibilità e l’eccessiva onerosità della condizione risolutiva convenuta in contratto.

Anche questo motivo è infondato.

La Corte territoriale ha motivatamente escluso che la condizione risolutiva cui era sottoposto il diritto personale di passaggio riconosciuto contrattualmente al B.C. (nel contratto si riconosce al venditore la facoltà, a mero titolo di diritto personale e non reale, di accedere al proprio fondo tramite il cortile oggetto della vendita “a condizione che non siano recati danni o lasciati residui durante il transito”) fosse illecita, impossibile o in contrasto con norme imperative (p. 9 della sent. impugnata). Nè il ricorrente ha formulato precise censure sulle ragioni addotte dalla Corte di merito sul punto, che risultano esenti da vizi logici e giuridici.

D’altra parte, il ricorrente non ha censurato l’interpretazione che i giudici di merito hanno dato della detta condizione, in termini di clausola risolutiva.

2.5. – Col quinto motivo, si deduce infine la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello escluso l’eccessiva sproporzione tra il presunto inadempimento e l’avveramento della condizione prevista nel contratto; si lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che l’inadempimento del convenuto era di “scarsa importanza” e, quindi, non utile ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1455 c.c..

La censura è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi.

La Corte territoriale ha spiegato che, trattandosi di condizione risolutiva ed essendosi verificato l’evento previsto nella condizione, non rileva la gravità dell’inadempimento. Il ricorrente non censura tale affermazione, ma richiama principi relativi alla risoluzione del contratto, non pertinenti rispetto alla “condizione risolutiva”.

3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA