Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7317 del 13/04/2016
Civile Decr. Sez. 1 Num. 7317 Anno 2016
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che Alberto Signoretto, con ricorso del 16 luglio 2010, ha impugnato per cassazione,
nei confronti del Fallimento della s.r.l. Comipack in liquidazione, il decreto emesso tra le stesse
parti dal Tribunale di Vicenza in data 20-28 maggio 2010;
che resiste, con controricorso, il Fallimento della s.r.l. Comipack in liquidazione.
Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo
comma, secondo periodo, e quarto collima, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto in data 9 marzo 2016, notificato al Fallimento della s.r.l. Comipack in
liquidazione il 17 marzo 2016, depositato in data 31 marzo 2016, sottoscritto per adesione alla
rinuncia da parte del Fallimento della s.r.l. Comipack in liquidazione, ha dichiarato di rinunciare al
ricorso;
che, in considerazione della adesione alla rinuncia da parte del Fallimento della s.r.l. Comipack
in liquidazione, non sussistono i presupposti per pronunciare la condanna del rinunciante alle spese
del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2016
Il Presidente
Data pubblicazione: 13/04/2016