Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7316 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 16/03/2021), n.7316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 5578 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

Edil MIVIM s.r.l., (ex s.a.s.), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avv. Lionello Manfredonia, presso il

quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via Lungotevere

Michelangelo, n. 9;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 276/32/13 della Commissione tributaria

regionale della Campania depositata il 12.07.2013;

udita nella camera di consiglio del 30.09.2020 la relazione svolta

dal consigliere Vincenzo Galati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 276/32/13 la Commissione tributaria regionale della Campania ha esposto, in punto di fatto, che la Edil MIVIM s.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale, previo accertamento di un maggior reddito di impresa, è stato operato un recupero di imposta di Euro 919,00 per irap ed Euro 3.500,00 per iva relativamente all’anno 2007.

L’accertamento, si legge in sentenza, si è fondato sulla contabilizzazione diò fatture per operazioni inesistenti per un ammontare complessivo di Euro 17.500,00.

A seguito dell’impugnazione della società, la Commissione tributaria provinciale di Napoli ha respinto il ricorso.

La CTR ha quindi accolto l’appello successivamente proposto dalla contribuente sul rilievo che le ditte che avevano emesso le fatture relative ad operazioni asseritamente inesistenti, sulla base di quanto dimostrato dalla controricorrente, non erano apparenti, erano iscritte alla camera di commercio, erano titolari di partite iva e libretti contributivi; in particolare una di esse (la META Sud 2) aveva un numero di matricola presso l’Inps e l’Inail, era iscritta alla Cassa edile di Napoli, aveva tre dipendenti nel 2006 e nel 2007 aveva svolto lavori alla Riviera di Chiaia.

Inoltre, è stato dimostrato che le fatture portate in detrazione riguardavano lavori realmente svolti in subappalto dalle ditte fatturanti, pagati con assegni di conto corrente e collaudati all’esito dell’esecuzione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandolo ad un unico motivo.

La Edil MIVIM s.r.l. replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo ed unico motivo di ricorso si contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, nonchè degli artt. 2697 e 2727 c.c., limitatamente all’iva avendo l’Agenzia inteso abbandonare ogni rilievo riferito ai costi tenuto conto della nuova normativa introdotta con il D.L. n. 16 del 2012, art. 8, commi 1 e 2, che ha modificato la disciplina dei costi da reato di cui al L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis.

Secondo la prospettazione della ricorrente Agenzia la CTR avrebbe fatto applicazione di principi di diritto estranei alla giurisprudenza di legittimità.

Allo scopo, riporta ampi stralci di motivazioni di alcune decisioni della Suprema Corte in punto di detraibilità ai fini iva di spese documentate in fattura, di inerenza dei costi rispetto all’attività di impresa e di onere della prova della effettività dei costi sostenuti ai fini della detrazione ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, nonchè di eventuale operatività del meccanismo di recupero dell’imposta ai sensi del D.P.R. cit., art. 21, comma 7, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti.

In sintesi, nel caso in cui vi siano tali operazioni, il diritto alla detrazione non sorgerebbe solo per l’avvenuta corresponsione dell’imposta indicata, bensì per la dimostrazione, da parte del committente che richieda la detrazione, del requisito dell’inerenza, non essendo sufficiente l’alterità soggettiva della fatturazione, l’effettiva corresponsione della prestazione ed il versamento del corrispettivo.

La ricorrente evidenzia, altresì, che la documentazione fornita dalla ricorrente ha riguardato solo i rapporti con la Meta sud 2 s.a.s., non essendo stato eccepito alcunchè in relazione ai rapporti con le altre due società.

Resiste la contribuente con controricorso con il quale eccepisce, preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per avere richiamato principi giurisprudenziali inconferenti con la fattispecie concreta nella quale non è emersa la prova che si sia trattato di fatture soggettivamente inesistenti.

Con giudizio esclusivamente di merito e non sindacabile in questa sede, la CTR ha affermato l’esistenza delle operazioni per le quali sono state emesse le fatture.

Infine, la controricorrente sostiene essersi formato il giudicato sulle fatture e la contabilità della contribuente, essendo stata limitata la contestazione dell’agenzia al solo profilo relativo alla non detraibilità dell’iva.

Il motivo è unico ma articolato sotto più profili.

Plurimi elementi depongono per la sua inammissibilità.

La tecnica espositiva adottata consiste nel riportare ampi stralci di motivazioni di sentenze di legittimità non del tutto rilevanti e senza indicare, in maniera puntuale, quale principio di diritto sarebbe stato violato nella sentenza impugnata in relazione ai molteplici profili segnalati.

Nella prospettazione della ricorrente viene valorizzato un unico elemento presuntivo desumibile da indagini svolte dalla Guardia di Finanza senza, tuttavia, riportarne il contenuto, sia pure nei suoi elementi essenziali.

Non è chiaro, pertanto, quali sarebbero stati gli elementi fattuali dai quali desumere l’esistenza di una presunzione ed il cui esame sarebbe stato omesso dalla CTR.

Solo dalla ricostruzione della sentenza è dato desumere l’elemento presuntivo valorizzato per affermare l’esistenza di società “cartiere”: la riconducibilità delle tre ditte all’amministrazione contabile di un soggetto professionale stabilmente dedito a forme di illecito.

A fronte di tale dato, vi è una serie di elementi di fatto valorizzati nel provvedimento impugnato e non presi in esame nel ricorso per cassazione: iscrizione delle ditte alla camera di commercio, possesso di un numero di partita iva e di libretti contributivi, iscrizione presso la Cassa Edile, l’INPS e l’INAIL, esistenza di un certo numero di dipendenti e svolgimento effettivo di lavori fatturati, pagati e collaudati.

Ebbene, a fronte di tale percorso argomentativo, difetta l’indicazione di puntuali ed effettivi elementi presuntivi la cui valutazione sarebbe stata omessa dalla CTR e che avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a pervenire ad una decisione opposta rispetto a quella adottata.

Nel composito motivo di ricorso per cassazione si prospetta anche la violazione del criterio di ripartizione dell’onere della prova.

Tuttavia, occorre avere riguardo ai seguenti arresti della giurisprudenza di legittimità che delimitano gli ambiti entro cui è possibile operare la censura di violazione dell’art. 2697 c.c..

Ed infatti, “la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5)” (Cass. sez. 3, 29 maggio 2018, n. 13395, sostanzialmente conformi, fra le altre, Cass. sez. 3, 17 giugno 2013, n. 15107 e Cass. sez. 6, 23 ottobre 2018, n. 26769).

Il ricorso è inammissibile anche con riferimento alla prospettata violazione dell’art. 2727 c.c. in quanto, “in relazione alla prova presuntiva, come già ripetutamente affermato da questa Corte, potrebbe essere operata la censura in sede di legittimità solo qualora ricorra il cosiddetto “vizio di sussunzione”, vale a dire allorquando il giudice di merito, dopo aver qualificato come “gravi, precisi e concordanti” gli indizi raccolti, li ritenga però inidonei a fornire la prova presuntiva; oppure, all’opposto, quando dopo aver qualificato come “non gravi, imprecisi e discordanti” gli indizi raccolti, li ritenga nondimeno sufficienti a fornire la prova del fatto controverso” (fra le molte, in tal senso, Cass. s.u. 24 gennaio 2018, n. 1785, par. 4.1. e, da ultimo, Cass. 13 febbraio 2020, n. 3541).

In realtà, con la parte del motivo riferito alla prova presuntiva, a fronte della statuizione della sentenza impugnata, retta sull’indicazione di elementi fattuali specifici idonei a smentire la ricostruzione effettuata dall’Amministrazione, dietro la deduzione della violazione di parametri di legge (ossia dell’art. 2727 c.c.), si scherma una critica di insufficiente motivazione in ordine agli elementi riportati in ricorso; deduzione, che è inibita dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, al regime del quale è sottoposta, ratione temporis, l’impugnazione della sentenza in questione, depositata il 12 luglio 2013.

Sul punto si ricorda il fondamentale arresto con cui è stato precisato che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e numerose altre conformi successive).

L’ultimo profilo di ricorso riguarda la non contestazione relativa ai rapporti commerciali intercorsi con la European Brokerage e la Meta sud.

A tale proposito si evidenzia che il ricorso difetta del requisito di autosufficienza in quanto “ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica”. (Cass. sez. 6, 12 ottobre 2017, n. 24062, conforme Cass. sez. 1, 18 luglio 2007, n. 15961).

Nel medesimo senso si veda Cass. sez. 2, 28 ottobre 2019, n. 27490 secondo cui “l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto “contestato” uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all’ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all’accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l’altrui pregressa ” non contestazione”, diventa inammissibile”.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente che liquida in Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA