Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7315 del 22/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 22/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 865-2013 proposto da:

M.L. (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo ex art.

86 c.p.c.;

– ricorrente –

contro

D.S.R. (OMISSIS), MU.MA. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO FARSETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato

ALESSANDRA MORCAVALLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 204/2012 della CORTE D’APPELLO CATANZARO,

depositata il 12/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;

udito l’Avvocato FARSETTI Massimo con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MORCAVALLO Alessandra, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – D.S.R. e Mu.Ma. convennero in giudizio M.L., chiedendo la condanna dello stesso all’adempimento degli obblighi e all’esecuzione delle opere pattuiti in seno al contratto di compravendita stipulato tra le parti nel 1994, col quale i medesimi – dopo aver acquistato con precedente atto del 1992 alcune porzioni di un complesso commerciale sito in (OMISSIS) – ebbero ad acquistare ulteriori porzioni del medesimo immobile; chiesero anche la condanna del M. al risarcimento del danno.

Nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Cosenza accolse parzialmente la domanda attorea e condannò il M. al pagamento, in favore degli attori, della somma di Euro 4.600,00.

2. – Sul gravame proposto dagli attori, la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del primo giudice, condannò il convenuto all’adempimento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione necessari al rilascio del certificato di agibilità dell’immobile compravenduto e rideterminò in Euro 8.750,00 la somma che il medesimo doveva corrispondere agli attori, oltre alla rivalutazione dal 1.6.2006 e agli interessi legali.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre M.L. sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorso D.S.R. e Mu.Ma..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente, va rigettata l’eccezione con la quale i resistenti deducono l’inesistenza della notificazione del ricorso, per il fatto che la relazione di tale notificazione, effettuata a mezzo di posta elettronica certificata, manca di riferimento all’autorizzazione ricevuta dal notificante, di indicazione del numero di registro cronologico e per il fatto che l’atto notificato risulterebbe privo di sottoscrizione.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, l’irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass., Sez. U, n. 7665 del 18/04/2016).

Avendo la notificazione raggiunto il suo scopo con la tempestiva proposizione del controricorso da parte dei resistenti, ogni possibile nullità della notificazione risulta sanata.

2. – Superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, può passarsi all’esame dei motivi.

1. – Col primo motivo, si deduce la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo, per essere incorsa la Corte di Appello in difetto di motivazione.

Il motivo è inammissibile, in quanto assolutamente generico e non specifico. Esso, peraltro, prospetta una diversità tra gli obblighi assunti dal M. col contratto preliminare e quelli assunti col contratto definitivo – diversità di cui la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto – senza minimamente precisare in cosa tale diversità si sarebbe concretata, non consentendo così a questa Corte di apprezzare il denunciato vizio di legittimità.

2. – Col secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 111 Cost., e la violazione del contraddittorio.

Anche questa censura è inammissibile, non superando la soglia dell’assoluta genericità.

3. – Col terzo motivo, si deduce poi la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.

L’inammissibilità colpisce anche questo motivo.

Il ricorrente lamenta asseriti vizi della editio actionis, richiama giurisprudenza di questa Corte, ma non si cura di precisare – nel concreto – quali sarebbero tali vizi e in cosa di concreterebbero.

Rimanendo il motivo sul piano assolutamente generico, lo stesso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

4. – Col quarto motivo, si deduce infine la nullità della notificazione della citazione.

Anche tale censura è inammissibile, perchè il ricorrente non si cura di specificare le ragioni per le quali la citazione sarebbe affetta da nullità.

5. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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