Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7315 del 16/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/03/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 16/03/2020), n.7315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27233-2018 proposto da:

D.M.R., in proprio e n.q. di rappresentante della

SICILMETAL di D.M.R. SNC, elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO RUSSO BAVISOTTO;

– ricorrente –

contro

BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE CREDITO SPA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato CARLO

TOTINO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 231/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 02/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI

UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con sentenza del 2/2/2018 la Corte di appello di Palermo ha accolto l’appello proposto dalla Banca per lo Sviluppo e la Cooperazione di Credito s.p.a. e ha riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Termini Imerese del 4/6/2013, rigettando, con aggravio delle spese del doppio grado, la domanda proposta da D.M.R. e dalla Sicilmetal di D.M.R. s.n.c. nei confronti della Banca per ottenere il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, per illegittima segnalazione alla Centrale Allarme Interbancaria presso la Banca d’Italia;

avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione D.M.R., anche in qualità di legale rappresentante della Sicilmetal di D.M.R. s.n.c., svolgendo cinque motivi, al quale ha resistito la Banca con controricorso, chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;

in data 7/1/2020 il Consigliere relatore ha proposto ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata, previa delibazione dell’inammissibilità e della manifesta infondatezza dei motivi di ricorso;

i ricorrenti hanno illustrato con memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, le proprie difese;

ritenuto che:

non possa essere accolta l’eccezione preliminare sollevata dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione di agire e/o difetto di rappresentanza e/o difetto di procura perchè al momento della presentazione del ricorso e del rilascio della procura la società Sicilmetal di D.M.R. s.n.c. si era già trasformata in Sicil Metal s.r.l.;

il ricorso è stato proposto da D.M.R. anche in proprio e non solo quale legale rappresentante della società, sicchè in quella parte l’eccezione è fuori fuoco;

in secondo luogo la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorchè connotato di personalità giuridica, non si traduce nell’estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all’originaria organizzazione societaria (Sez.1 19/05/2016, n. 10332; Sez. 3, 20/06/2011, n. 13467; Sez.lav. 10/2/2009 n. 3269; Sez. Un. 31/10/2007 n. 23019);

quanto al preteso difetto di procura in capo al sig. D.M.R. a rappresentare la società trasformata l’eccezione non è autosufficiente, visto che la controricorrente si limita del tutto genericamente a sostenere labialmente che “il sig. D.M.R. non era più amministratore della società”;

il primo motivo, con cui i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1375,1845 e 1833 c.c., della L. n. 386 del 1990, art. 9 bis e dell’art. 5 delle condizioni particolari di contratto nonchè omessa motivazione sulla ritenuta mancata prova dell’arbitrarietà del recesso della Banca, appare inammissibile;

i ricorrenti, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, sollecitano la Corte di Cassazione a un esame diretto delle risultanze probatorie per pervenire a un diverso apprezzamento della condotta (esercizio della facoltà di recesso dal rapporto di conto corrente, prevista contrattualmente) della Banca dal punto di vista dell’abuso di diritto e dei doveri di lealtà e correttezza e buona fede, apprezzamento che rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, il cui esercizio, nel caso ampiamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione nei limiti attualmente consentiti dalla legge processuale (art. 360 c.p.c., n. 5);

la censura trascura inoltre il puntuale confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che dà ampiamente conto dei diversi ambiti e delle diverse funzioni del diritto di recesso ad nutum dal contratto di conto corrente e del preavviso di revoca D.P.R. n. 309 del 1990 ex art. 9, conseguente all’emissione di assegni privi di provvista;

il secondo motivo, con cui i ricorrenti lamentano omesso esame del fatto decisivo e oggetto di contraddittorio fra le parti con riferimento alla mancata ricezione dell’avviso di recesso dal conto corrente anche da parte della società Sicilmetal, è palesemente infondato, perchè la circostanza è stata oggetto di ampio esame nelle pagine da 5 a 7 della sentenza impugnata per motivare l’accoglimento dell’appello della Banca e ribaltare la diversa decisione assunta in primo grado;

inoltre la censura non tiene conto dell’argomentazione svolta dalla Corte di appello circa la necessità di aggredire con querela di falso le risultanze fidefacienti della relata di notifica;

la circostanza della pretesa differenza di sito fra il domicilio contrattuale e quello di spedizione della lettera (“contrada” e non “cortile” (OMISSIS)), quand’anche non ininfluente, non risulta sia stata in precedenza prospettata dalle parti ricorrenti, con conseguente vizio di specificità e autosufficienza del ricorso;

il terzo motivo, con cui i ricorrenti deducono violazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. con riferimento alla natura recettizia dell’atto di revoca del conto corrente bancario, non è pertinente alla ratio decidendi, visto che la Corte di appello non ha affatto sostenuto che l’atto non fosse recettizio, ma ha ritenuto che fosse pervenuto alla sede della società correntista e che questa non avesse provato, come era suo onere ex art. 1335 c.c., di essere, senza colpa, stata nell’impossibilità di averne tempestivamente notizia (assunto questo non dimostrato dalla circostanza dedotta a prova dell’assenza da Pettineo del sig. D.M. dal 13 al 18 maggio, richiamata a pagina 21 del ricorso);

l’ulteriore argomento della pretesa estraneità del sig. Di.Ca., firmatario degli avvisi di ricevimento, non tiene conto della ritenuta accertata consegna del plico presso la sede della società;

il quarto motivo, con cui i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 2700 e 2719 c.c., dell’art. 116 c.p.c. nonchè dell’art. 2697 c.c. si riferisce alla decisione della Corte territoriale circa la tardività del disconoscimento delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento e della necessità della proposizione di querela di falso per contestarne il contenuto;

da un lato, i ricorrenti ignorano la ragione opposta da loro dalla Corte di appello per negare rilevanza alla mancata produzione in giudizio da parte della Banca dei documenti in originale, ossia la tardività del disconoscimento della conformità della copia all’originale effettuato dagli attuali ricorrenti;

occorre al proposito ricordare che l’art. 2719 c.c. che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza o difesa utile (Sez. 3, n. 18074 del 05/07/2019, Rv. 654564 – 01; Sez. 6 – 3, n. 3540 del 06/02/2019, Rv. 653006 – 02; Sez. 2, n. 4053 del 20/02/2018, Rv. 647808 – 01; Sez. 6 – 1, n. 13425 del 13/06/2014, Rv. 631388 – 01; Sez. 3, n. 4476 del 25/02/2009, Rv. 606996 – 01);

d’altro canto, i ricorrenti sostengono che non avevano interesse a formulare la querela di falso perchè proprio le risultanze del documento evidenziavano la fondatezza delle loro ragioni, perchè l’avviso era stato sottoscritto da un soggetto diverso dal legale rappresentante della società (il Di.Ca.), riproponendo per altra via le considerazioni già confutate in sede di esame del terzo motivo;

il quinto motivo, in punto spese di lite, ha natura meramente consequenziale ed è privo di dignità autonoma rispetto agli altri motivi;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 2.100,00 per compensi, Euro 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA