Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7314 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/03/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 30/03/2011), n.7314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESAT CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 25/b, presso lo

studio dell’avv. Pessi Roberto, che la rappresenta e difende per

procura rilasciata a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Pomponio

Leto n. 2, presso l’Avv. Claudio Stronati, rappresentato e difeso

dall’Avv. Capriglione Tiziana per delega rilasciata in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1186/09 della Corte d’appello di Potenza,

depositata in data 11.11.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 11.2.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Alberto Libertino.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

P.C. chiedeva al giudice del lavoro di Potenza di dichiarare nullo il termine apposto ad una serie di contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., il primo dei quali stipulato il 20.4.01.

Rigettata la domanda e proposto appello dal richiedente, la Corte d’appello di Potenza con sentenza depositata in data 11.11.09, accoglieva l’impugnazione con riferimento al primo contratto, dichiarando la nullità del termine ivi apposto, con declaratoria dell’instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condanna del datore al risarcimento del danno.

Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui rispondeva P. con controricorso.

Il consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositava relazione che, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della camera di consiglio, era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

Poste Italiane ha depositato memoria.

Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 28.1.11, dal quale risulta che P. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudicali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).

In ragione del contenuto transattivo dell’accordo è conforme a giustizia procedere alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti interessate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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