Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7314 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – rel. Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, nelle

persone, rispettivamente, del Ministro e del Direttore pro tempore,

rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliataria in Roma, alla via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

C.C., C.G.M., C.L.,

I.M.I., residenti: la prima in (OMISSIS),

alla via (OMISSIS); la seconda in (OMISSIS);

la terza in (OMISSIS); e la quarta in

(OMISSIS);

– intimate –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania in data 16 settembre 2002, depositata col n.

416 il 17 settembre 2002;

Viste le richieste scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza;

udita, in Camera di consiglio, la relazione del dott. PAPA Enrico.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che:

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate ricorrono, con un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l’appello della Agenzia delle entrate, Ufficio di Caserta, contro la sentenza (n. 710/05/2000) con cui la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso di C.A. relativo ad un avviso di accertamento in materia di imposta in.v.im.

Nella sentenza impugnata si e’ negata la legitimatio ad processum in capo al dirigente area servizi e relazioni con il contribuente, in luogo del Direttore pro tempore, essendosi ritenuto “indispensabile, quantomeno, che, ai sensi dell’art. 77 c.p.c., vi dovesse essere agli atti una procura institoria” – risultata, come ben si intende, mancante.

Denunciando “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, art. 18, comma 3 e art. 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, i ricorrenti censurano la decisione impugnata col rilevare che “l’atto di appello deve ritenersi validamente sottoscritto anche quando provenga da funzionario preposto ad una determinata branca della struttura amministrativa dell’ufficio finanziario, ancorche’ non coincidente con il titolare del medesimo;

e cio’ senza che possa farsi questione della necessita’ di apposita delega (oltre tutto mero atto interno), ben potendo la delega medesima esse;re implicitamente conferita attraverso la preposizione ad un settore dell’ufficio dotato di specifiche competenze”, in teli sensi richiamando i precedenti di Cass., 5^, 2432/2001 e 7082/2004.

Le intimate C.C., G.M. e L. ed I. M.I., gia’ subentrate quali eredi al contribuente originario, non svolgono attivita’ difensiva.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che:

Il ricorso del Ministero delle finanze e’ inammissibile, poiche’, essendo stato proposto l’appello successivamente al 1 gennaio 2001 (ricorso depositato il 21 gennaio 2002) direttamente dall’Ufficio di Caserta dell’Agenzia delle entrate nei cui confronti e’ stata resa la sentenza impugnata, risulta ormai estraneo al processo.

Il ricorso dell’Agenzia delle entrate e’ invece fondato.

Il principio enunciato dalla ricorrente e’ infatti ormai consolidato, come appare anche dalla recente Cass., 5^, 13908/2008, secondo cui “in tema di contenzioso tributario, la sottoscrizione dell’atto di appello, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell’Ufficio, deve ritenersi validamente apposta quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente, poiche’ la delega del titolare dell’Ufficio puo’ essere validamente conferita in via generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell’Ufficio con competenze specifiche”. L’affermazione – espressione di un generale principio cui il collegio non puo’ che aderire – ha riguardato un caso di sottoscrizione da parte del dirigente il settore del contenzioso; ed, analogamente, nel caso in esame – come risulta dalla sentenza impugnata – essa appare apposta da parte del dirigente area servizi e relazioni con il contribuente.

Il ricorso va quindi accolto, con la cassazione della decisione impugnata, ed il rinvio, per il necessario esame del merito, ad altra sezione della medesima Commissione regionale, chiamata a provvedere, all’esito, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero delle finanze;

accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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