Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7314 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 22/03/2017, (ud. 23/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 374/2013 proposto da:

P.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.

MACCARI 123, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO PORFIDIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO PORFIDIA giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

M.A., MA.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1617/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Iannacci Marco per delega dell’Avvocato Porfidia

Domenico;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del 3^, 4^ e 6^

motivo, e rigetto dei restanti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 25 novembre 1995 L.R. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere P.E. al fine di ottenere l’adempimento dello obbligazioni scaturenti dalla scrittura privata di permuta del (OMISSIS), con la quale la L. aveva ceduto alla convenuta un immobile sito in (OMISSIS), di cui alla trascrizione n. (OMISSIS), in cambio di altro immobile da costruire, giusta concessione edilizia n. (OMISSIS) rilasciata dal medesimo Comune, ovvero successiva variante, costituito da appartamento, garage e negozio.

Con successivo atto di citazione P.E. conveniva la L. davanti allo stesso Tribunale per sentire accertare la risoluzione per grave inadempimento della convenuta, della medesima scrittura privata, in quanto non aveva dato corso alla diffida ad adempiere per la presentazione dinanzi al notaio Ma. per la sottoscrizione del rogito.

Infine con un terzo atto di citazione notificato il 10 gennaio 2000 la P. conveniva nuovamente in giudizio la L. adducendo a fondamento della domanda di risoluzione, il reiterato inadempimento della convenuta che aveva omesso di presentarsi anche in occasione del successivo invito presso il notaio D.D. per la sottoscrizione dell’atto pubblico ricognitivo degli effetti della scrittura privata di permuta.

Riuniti i giudizi, disposta CTU, il Tribunale con la sentenza n. 1464/2009, accoglieva la domanda della L. e dichiarava trasferiti in suo favore gli immobili indicati in dispositivo, compensando la penale per il ritardo nell’inadempimento dovuta dalla P. con il maggior valore dell’appartamento trasferito all’attrice; rigettava le domande della P. ed ordinava al Conservatore la trascrizione della sentenza, con la condanna sempre della P. al pagamento delle spese di lite.

A seguito di gravame interposto dalla P., e nella resistenza di M.A. e M.R., rispettivamente figlio e nipote della originaria parte attrice, e nella contumaci a di Ma.An., altra figlia della L., la Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 1617 dell’11 maggio 2012 rigettava l’appello, compensando le spese del grado.

In relazione al primo motivo di gravame, concernente il preteso contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui la stessa non aveva disposto anche la trascrizione del trasferimento della proprietà del bene della L. in favore della P., dopo aver richiamato la qualificazione del contratto in termini di permuta di cosa presente con cosa futura, rilevava che correttamente il Tribunale aveva dato atto che la proprietà del terreno era stata trasferita in favore della P. proprio in ragione della scrittura privata e con efficacia immediata.

L’omesso riferimento in sentenza a tale trasferimento non ne determinava la nullità.

Inoltre, come emergeva dalla difesa di M.A. e R. e dalla documentazione allegata, la L. con atto di donazione del 5/6/2002 aveva donato il bene permutato al figlio A., il quale a sua volta, con atto per notar Pe. del (OMISSIS), lo aveva donato alla figlia M.R..

Emergeva quindi l’identità del bene donato con quello oggetto della scrittura di permuta, con la conseguenza che anche laddove fosse avvenuta la trascrizione della sentenza per quanto concerne il terreno trasferito all’appellante, la trascrizione sarebbe risultata inefficace ex art. 2644 c.c. nei confronti, quanto meno, di M.A., che aveva acquistato il medesimo bene in data anteriore alla sentenza, con atto ritualmente trascritto.

La P. avrebbe pertanto potuto tutelare le proprie ragioni eventualmente esercitando un’azione risarcitoria, per un trasferimento che comunque costituisce una vicenda estranea e successiva a quella del contratto per cui è causa.

Quanto all’eccezione di carenza di legittimazione della L., la Corte di merito, dopo avere evidenziato che inizialmente la contestazione riguardava solo la corretta indicazione delle generalità della controparte, questione da ritenersi superata in ragione della insussistenza di dubbi circa l’identità tra la parte che aveva sottoscritto la permuta e quella che aveva agito in giudizio, quanto alla doglianza concernente la effettiva titolarità del diritto di proprietà in capo alla dante causa degli appellati, osservava che si trattava di eccezione nuova e come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c., investendo la concreta titolarità del bene e non la legittimazione astratta. Ancora, dopo avere disatteso la deduzione di nullità dell’atto introduttivo del giudizio, la sentenza reputava infondata l’eccezione di nullità del contratto di permuta, sollevata per la prima volta in appello, osservando che si trattava di permuta di cosa presente con cosa futura, che assicurava il reciproco trasferimento della proprietà dei beni, con la sola particolarità che l’effetto traslativo era immediato per quanto concerneva il bene della L., che peraltro ben poteva ritenersi individuabile ex art. 1346 c.c., in virtù dei richiami contenuti nella scrittura ad un precedente atto di provenienza (richiami poi effettuati anche nel successivo atto di donazione effettuato dalla L. in favore del figlio).

Quanto all’affermazione secondo cui era infondata la domanda di adempimento dell’attrice per non avere la stessa provato di avere a sua volta adempiuto alla propria obbligazione, la Corte distrettuale riteneva corretta la decisione del Tribunale che aveva rilevato che, attesa l’immediata efficacia traslativa del trasferimento dell’area edificabile, non era necessaria alcuna altra attività ad opera della L., essendo invece la P. ad essere inadempiente.

In tal senso riteneva condivisibile quanto motivato dal Tribunale circa il fatto che la controparte non aveva frapposto alcun ostacolo nella scelta degli immobili da trasferire in suo favore, dovendosi reputare giustificato il rifiuto di presentarsi dinanzi al notaio per la stipula dell’atto di trasferimento degli immobili da trasferire in suo favore, in ragione della difficoltà oggettiva di loro individuazione, anche a seguito delle diverse varianti alla concessione edilizia, così come accertate anche dalla CTU.

Inoltre la L. si era presentata ad un appuntamento dinanzi al notaio, ma non era stato possibile procedere alla stipula del rogito, in quanto era sorto un disaccordo proprio in merito all’individuazione degli immobili da trasferire in suo favore.

Ne conseguiva che era corretta la valutazione circa l’inesistenza di un grave inadempimento da parte dell’appellata con la conseguente infondatezza della domanda di risoluzione e risarcitoria avanzata dalla P..

Ancora riteneva inammissibili i mezzi istruttori richiesti dall’appellante, e per l’effetto l’appello andava rigettato in toto. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso P.E. sulla base di sei motivi illustrati anche da memorie ex art. 378 c.p.c..

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione degli artt. 112, 121 c.p.c., art. 132 c.p.c., nn. 4 e 5, art. 156 c.p.c., art. 163 c.p.c., n. 3, ai sensi dell’art. 360c.p.c., n. 4, nonchè l’omessa, illogica e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

La ricorrente aveva infatti dedotto la nullità della sentenza del Tribunale in quanto affetta da un insanabile contrasto tra la motivazione ed il dispositivo, laddove aveva previsto la trascrizione del solo trasferimento della proprietà degli immobili in favore della L..

La sentenza oggi impugnata, pur dando atto che la scrittura privata intercorsa tra le parti prevedeva una permuta di cosa presente (l’immobile della L.) con cosa futura (gli immobili costruendi dalla P.), ha escluso che la trascrizione solo di tale secondo acquisto determini l’invalidità della sentenza, trascurando altresì l’incertezza in merito alla precisa identificabilità del bene trasferito in suo favore.

Peraltro, proprio dalle copie degli atti di donazione prodotti in appello dall’appellante, emerge la prova dell’impossibilità di poter ottenere il trasferimento del bene della L., in quanto, proprio a seguito della scoperta di tali atti, avvenuta in occasione del tentativo della P. di procedere comunque alla trascrizione in suo favore della sentenza del giudice di primo grado, risulta che in realtà il bene de quo non è stato mai trasferito alla ricorrente.

La Corte distrettuale, inoltre, pur affermando che l’effetto traslativo si era verificato in favore della P., non si è avveduta che trattasi di effetto verificatosi solo in astratto, in quanto il compimento e la trascrizione dei successivi atti di donazione hanno consentito nei fatti di sottrarre la proprietà del bene alla stessa ricorrente.

In pratica la L. non ha trasferito alcunchè alla controparte.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione degli artt. 1325, 1352, 1552 e 1362 c.c., nonchè l’omessa, illogica e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

La ricorrente aveva, infatti, sollevato in appello, con uno specifico motivo, la questione concernente la pretesa nullità della permuta per inesistenza della causa.

La Corte di merito ha escluso che ricorresse tale patologia, osservando che il contratto assicurava il reciproco trasferimento della proprietà dei beni permutati, con la sola differenza che l’effetto era immediato per il bene trasferito alla P. e differito per quelli da trasferire alla L..

Tale affermazione appare erronea alla luce delle considerazioni sviluppate nel motivo di appello, ma l’erroneità trova conferma ulteriore nella circostanza, emersa solo in grado di appello, secondo cui i beni permutati dalla L. erano stati successivamente donati, con un titolo che la stessa Corte ritiene opponibile alla ricorrente.

Tale circostanza impedisce quindi il reciproco trasferimento della proprietà dei beni interessati dal contratto, ed implica conseguentemente la nullità del contratto per difetto di causa, non apparendo a tal fine idonea a superare tale circostanza la possibilità riconosciuta alla P. di potersi avvalere eventualmente di un’azione risarcitoria.

Il terzo motivo denunzia la violazione degli artt. 1348, 1552, 1555, 1472, 1476 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè l’omessa, illogica e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

La Corte di merito ha errato laddove ha disatteso il motivo di gravame con il quale la decisione del Tribunale era censurata per avere accolto la domanda di adempimento dell’attrice.

Ed, infatti, anche al contratto di permuta sono applicabili le disposizioni previste in tema di evizione.

Non può reputarsi che la L. abbia correttamente adempiuto agli obblighi scaturenti dal contratto, facendosi richiamo alla semplice circostanza dell’efficacia immediatamente traslativa ricollegabile alla permuta per quanto attiene alla cosa presente, e cioè all’area edificabile. La Corte di merito ha tuttavia omesso di verificare che in realtà il bene de quo era stato successivamente donato in favore del figlio, come riconosciuto in sentenza, laddove si afferma che l’identità del bene permutato si ricavava proprio dal tenore degli atti di donazione successivamente intervenuti.

Tale condotta, in un’ottica di valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti, avrebbe dovuto portare alla ben diversa conclusione secondo cui la L. era in realtà gravemente inadempiente, in quanto in realtà non aveva assicurato l’effettivo trasferimento della proprietà in favore della ricorrente.

Il quarto motivo di ricorso denunzia la violazione degli artt. 1453, 1545, 1455 c.c., nonchè l’omessa, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza su di un punto decisivo della controversia.

Si rileva che la P. aveva denunziato, proponendo all’uopo apposta domanda di risoluzione, il grave inadempimento della controparte, che aveva altresì omesso di presentarsi dinanzi al notaio Ma. per l’individuazione degli immobili da trasferire in suo favore, omettendo altresì di produrre il suo titolo di provenienza dei beni permutati.

La Corte di merito ha condiviso il rigetto della domanda da parte del Tribunale, che aveva ravvisato la ricorrenza di una situazione di incertezza in merito all’identificazione dei beni della controparte, che giustificava la condotta della L.. Ma alla Corte di merito non poteva sfuggire il comportamento in mala fede se non doloso della controparte, la quale aveva taciuto nel corso del giudizio di primo grado, di avere donato il bene interessato dalla permuta al figlio, il quale a sua volta lo aveva donato alla figlia.

Trattasi di una condotta idonea a configurare un grave e preordinato inadempimento della L., che è stato del tutto trascurato nelle sue conseguenze paradossali dalla decisione gravata, che, pur affermando che si sarebbe prodotto l’immediato effetto traslativo in favore della P., successivamente riconosce a quest’ultima il solo diritto ad avvalersi di azioni risarcitorie per rimediare al trasferimento del bene avvenuto a titolo di liberalità.

2. I quattro motivi di ricorso per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, in quanto involgono sotto vari aspetti la decisione della questione relativa alla rilevanza ed agli effetti nel presente giudizio dell’intervenuta donazione dei beni di proprietà della L., ed interessati dal contratto di permuta, nel corso del giudizio.

Reputa il Collegio che sul punto non possa che condividersi, anche in assenza di una puntuale critica all’affermazione circa la determinabilità dell’oggetto della permuta relativamente ai beni appartenenti alla L., l’assunto del giudice di merito secondo cui il contratto in esame aveva un oggetto rispondente ai requisiti di cui all’art. 1346 c.c., dovendosi escludere la sussistenza della dedotta causa di nullità.

Nè tale grave patologia appare riconducibile al fatto che il bene appartenente alla dante causa degli intimati sia stato, in epoca successiva alla conclusione della scrittura privata di permuta, donato a terzi con atto trascritto, e quindi destinato a prevalere ex art. 2644 c.c., sull’acquisto della P., dovendosi ricordare che l’ipotesi della doppia alienazione immobiliare, ricorrente sicuramente nella vicenda in esame, non implica la nullità dell’atto traslativo, i cui effetti sono però inopponibili al secondo acquirente ma primo trascrivente.

In tal senso vale altresì ricordare che le cause di nullità, e fatte salve le ipotesi eccezionali frutto di specifiche previsioni legislative di nullità sopravvenuta, sono originarie di modo che non appare possibile ricollegare una causa di nullità ad un comportamento, quale quello nella specie tenuto dalla L. pacificamente intervenuto a distanza di anni dal compimento di un atto sicuramente idoneo ex art. 1376 c.c., a produrre l’effetto traslativo della proprietà in favore della P..

Alla fattispecie appare invece applicabile il diverso principio di diritto affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11571/1998) per il quale la vendita successiva, trascritta, ad un terzo dello stesso bene immobile già venduto, ma con atto non trascritto, costituisce inadempimento all’obbligo contrattuale che il venditore implicitamente assume nei confronti del primo compratore allorchè esprime la volontà di trasferirgli la piena ed esclusiva disponibilità della cosa – impedita invece dalla seconda alienazione della medesima – che pertanto legittima la domanda di risoluzione del primo contratto, nel termine prescrizionale ordinario, decorrente dal secondo trasferimento. In tal senso si veda anche, e con specifico riferimento alla permuta, Cass. n. 1403/1998, secondo cui poichè, con riguardo a contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà, nella volontà espressa dal venditore di trasferire a taluno la piena ed esclusiva disponibilità della cosa è implicito l’obbligo di non trasferirla ad altri, costituisce inadempimento contrattuale la condotta del proprietario di un bene che, dopo averlo trasferito (in permuta) ad un’altra persona, lo vende successivamente ad un terzo, comportando detta successiva vendita impedimento ad opera del venditore a che il primo acquirente acquisti un concreto potere, pieno ed esclusivo, di godimento e disponibilità della cosa trasferitagli, e così l’inadempimento della cennata correlativa obbligazione contrattuale con il conseguente diritto al risarcimento del danno ed alla risoluzione del contratto.

Nella fattispecie, sebbene in primo grado la questione della doppia alienazione dell’immobile da parte della L. fosse risultata del tutto estranea al thema decidendum, assumendosi da parte della ricorrente che la scoperta dell’accaduto era avvenuta solo in data successiva, non solo al maturare delle preclusioni istruttorie in primo grado, ma alla stessa pubblicazione della sentenza del Tribunale, la Corte distrettuale ha tuttavia, quanto meno in via implicita, ritenuto ammissibile la produzione dei documenti che comprovavano la successiva donazione dei beni in favore di M.A. e di M.R., avendo fatto affidamento proprio su tali documenti per fondare il rigetto del primo motivo di appello (concernente la mancata previsione della trascrizione della permuta anche in favore della P.) e del motivo di appello relativo alla nullità per indeterminatezza dell’oggetto della permuta, laddove ha ritenuto che fosse proprio l’atto di donazione del 2002 a dare certezza dell’identità del bene oggetto della permuta.

Tuttavia, come si ricava dagli atti, la P. aveva dedotto che la L. non poteva avanzare richiesta di adempimento degli obblighi scaturenti dalla permuta, in quanto avrebbe dovuto provare di avere adempiuto la propria obbligazione o quanto meno dichiarare la propria disponibilità ad adempiere in segno di contestuale reciprocità, versando in atti il proprio titolo di proprietà (cfr. pagg. 8-9 della sentenza impugnata).

Sul punto la Corte d’appello, a fronte di quella che deve reputarsi essere a tutti gli effetti un’eccezione di inadempimento, ha escluso che la L. potesse essere ritenuta inadempiente, ritenendo assolte le obbligazioni sulla medesima gravanti per effetto della conclusione del contatto di permuta, sul presupposto che in conseguenza dell’immediato effetto traslativo concernente l’oggetto della permuta già esistente, non era necessaria alcuna altra attività da parte della permutante al fine di assicurare il trasferimento.

Tale affermazione appare però in evidente contraddizione con la diversa affermazione contenuta in occasione della risposta al primo motivo di appello, laddove la medesima Corte distrettuale ritiene in ogni caso impossibile accedere alla richiesta della P. di assicurare la trascrizione dell’acquisto a suo favore, ritenendo, in consequenziale applicazione dei principi posti dall’art. 2644 c.c., che in ogni caso l’acquisto dell’area edificabile non sarebbe stato opponibile ai donatari che avevano trascritto un titolo destinato a prevalere su quello della stessa ricorrente.

Trattasi tuttavia di affermazione che nella sostanza riconosce il compimento da parte della L. di un’attività che, secondo i principi sopra richiamati, si connota come inadempiente, in quanto idonea a vanificare l’effetto traslativo tipico del contratto concluso, ponendo quindi nel nulla, o meglio rendendo inefficace, nei confronti dei successivi acquirenti, quell’effetto traslativo sicuramente prodottosi ex art. 1376 c.c., ma destinato a risultare inopponibile verso coloro che hanno trascritto prioritariamente il loro acquisto.

Reputa il Collegio che la questione possa essere esaminata, e giustificare pertanto l’accoglimento del ricorso, limitatamente alla questione concernete la proposta eccezione di inadempimento, ma che non possa altresì essere valorizzata ai fini dell’eventuale accoglimento della diversa domanda di risoluzione all’uopo proposta da parte della ricorrente, atteso che, come inequivocabilmente emerge dalla lettura degli atti di causa, nonchè dalla stessa risposta offerta dalla sentenza impugnata, la richiesta in oggetto era fondata essenzialmente sul rifiuto ingiustificato della L. di presentarsi dinanzi al notaio per la stipula dell’atto di trasferimento dell’appartamento in suo favore, a seguito dell’invito della P., rifiuto che invece, con motivazione in fatto è stato ritenuto legittimo da parte della Corte distrettuale (nè appare possibile pervenire ad una diversa valutazione in ragione della intervenuto alienazione immobiliare, posto che si individua il fatto che determinerebbe la risoluzione in una condotta di vari anni anteriore alla data della successiva donazione, e che riguardato a quell’epoca era del tutto legittimo).

In tale ottica deve quindi ritenersi che la deduzione della risoluzione per inadempimento della controparte, fondata sull’intervenuta donazione del bene permutato, risulta al più sollevata per la prima volta in sede di appello ed incorre necessariamente nella sanzione di inammissibilità per tardività. Pertanto, e limitatamente alla sola valutazione della fondatezza dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla P. per respingere la domanda della L. a fronte di fatti che la Corte di appello ha perlomeno in via implicita ritenuto che potessero essere dedotti in grado di appello, attesa la loro scoperta in epoca successiva al maturare delle preclusioni, e che ha comunque valutato, ponendoli a fondamento del rigetto delle doglianze della ricorrente, la decisione della Corte di merito ha omesso tuttavia di motivare in ordine alla loro rilevanza rispetto alla eccezione de qua, palesandosi peraltro la contraddittorietà anche del ragionamento tra l’affermazione, relativa al rigetto dell’eccezione di inadempimento, secondo cui la L. avrebbe fatto tutto quanto era dalla stessa esigibile al fine di assicurare il trasferimento della proprietà del bene in favore della P., e quanto invece sostenuto nella parte iniziale della sentenza circa l’inutilità della trascrizione della sentenza in favore della P., in quanto il suo acquisto sarebbe stato comunque inopponibile al donatario.

La sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi in esame deve pertanto essere cassata nei termini di cui in motivazione, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli che provvederà ad un nuovo esame dei fatti di causa, ed in particolare procederà alla valutazione in merito alle conseguenze dell’intervenuta donazione in corso di causa dei beni da parte della L. ed alla sua incidenza sull’eccezione di inadempimento.

3. Il quinto motivo di ricorso denunzia la violazione degli artt. 112, 61 e segg., art. 230 c.p.c. e art. 2721 c.c., nonchè l’omessa, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Si rileva che la Corte di merito si è soffermata sulla inammissibilità del giuramento decisorio deferito alla controparte dalla P., ma non ha speso alcuna parola in ordine alla richiesta di ammettere gli altri mezzi istruttori (interrogatorio formale, prova testimoniale e ctu).

Si assume poi che la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui non ha considerato che la CTU ha accertato solo gli elementi favorevoli alla L., mentre nessun accertamento è stato disposto per la individuazione della cosa da trasferire a favore della P..

Infine si deduce che la sentenza non ha in alcun modo valutato i documenti prodotti dalla ricorrente per contrastare la domanda della controparte.

Il motivo è inammissibile per assoluto difetto di specificità.

Ed, invero, in disparte il rilievo che la sentenza impugnata ha chiaramente esposto le ragioni per le quali riteneva inammissibili le prove orali richieste (per assenza di articolazione per capi separati e specifici) e ha disatteso la richiesta di CTU (trattandosi di accertamento irrilevante attesa la possibilità di individuare il bene permutato anche sulla base dell’atto di donazione del 2002), vale ricordare che allorchè sia denunziato, con il ricorso per cassazione, un vizio della sentenza impugnata della quale si deducano l’incongruità e/o l’insufficienza delle argomentazioni svolte in ordine alle prove, per asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali o mancata ammissione di mezzi istruttori, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati o non consentiti, che il ricorrente indichi puntualmente ciascuna delle risultanze o richieste istruttorie alle quali fa riferimento e ne specifichi il contenuto mediante loro sintetica, ma esauriente esposizione ed, all’occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all’uopo il semplice richiamo ai documenti prodotti ed alle richieste formulate nella fase di merito e, tanto meno, i richiami per relationem agli atti della precedente fase del giudizio, inammissibili in sede di legittimità, laddove il giudice dev’essere posto in grado di compiere il controllo demandatogli sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non gli è consentito di sopperire con indagini integrative (neppure attraverso la lettura della stessa sentenza impugnata).

In particolare, per quanto attiene alle questioni relative alla mancata ammissione delle prove testimoniali nella fase di merito, deve il ricorrente per Cassazione indicare i testi e riportare l’oggetto dei capitoli di prova e le ragioni per le quali ciascuno dei testi indicati sarebbe stato qualificato a riferire sugli argomenti dedotti nelle domande da rivolgergli ai fine di consentire, anche in questo caso, il vaglio di decisività del mezzo istruttorio in discussione. In particolare, ove sia denunciato in sede di legittimità il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, il ricorrente deve, alla luce del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, in maniera da permettere il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse (Cfr. Cass., Sez. 6-L, ordinanza n. 17915 del 30 luglio 2010, Rv. 614538).

La ricorrente non ha ottemperato a tali prescrizioni, avendo omesso di riportare in ricorso il contenuto dei capitoli di prova di cui lamenta la mancata ammissione, ed avendo genericamente fatto riferimento all’omessa valutazione di documenti, peraltro nemmeno specificamente indicati.

Infine del tutto omessa risulta anche la riproduzione del contenuto della CTU al fine di poter verificare la fondatezza di quanto dedotto in motivo.

4. Il sesto motivo di ricorso denunzia infine la violazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 112 e 324 c.p.c., nonchè l’omessa, illogica e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia nella parte in cui la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di declaratoria del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale relativamente al rigetto della domanda della L. di trasferimento del negozio, di riconoscimento della penale e di risarcimento dei danni.

Il motivo è evidentemente destituito di fondamento.

La rilevanza del giudicato interno, lungi dall’imporre al giudice di appello il dovere di adottare una specifica statuizione sul punto, funge essenzialmente da limite al potere di accertamento e di decisione del giudice stesso, nel senso che costituisce un limite legato alla caratteristica stessa dell’appello come revisio prioris instantiae, e che non consente di ritornare sui capi della decisione che non sono stati investiti con i mezzi di impugnazione.

Nel caso in esame, la decisione gravata si era limitata semplicemente al rigetto dell’appello avanzato dalla P., senza andare quindi in alcun modo ad attingere le statuizioni del giudice di primo grado, che la stessa ricorrente reputa essere passate in cosa giudicata.

Ne consegue che non risulta in alcun modo violato il principio posto dall’art. 2909 c.c., nè appare configurabile un’omessa pronuncia, mancando una specifica previsione che imponga al giudice del gravame di dover espressamente statuire su quali siano le parti della sentenza impugnata sulle quali siasi venuto a formare già il giudicato.

5. Al giudice del rinvio, come sopra individuato, è demandato anche di provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, rigettati il quinto ed il sesto motivo del ricorso, accoglie i primi quattro motivi nei termini di cui in motivazione, e cassa la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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