Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7313 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/03/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 30/03/2011), n.7313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESAT CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.E., elettivamente domiciliata in Roma, viale XXI

Aprile n. 11, presso Io studio degli Avvocati Romano e Panunzio,

rappresentata e difesa dagli Avvocati Morrone Luigi e Fabio Angotti

per procura conferita a margine del ricorso;

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7628/08 della Corte d’appello di Roma,

depositata in data 5.10.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 11.2.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Morrone;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Alberto Libertino.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- M.E. ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a..

Rigettata la domanda e proposto appello dall’attrice, la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 5.10.09, ha rigettato l’impugnazione.

Avverso questa sentenza M. proponeva ricorso per cassazione.

Non svolgeva attività difensiva Poste Italiane s.p.a..

2.- Il consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositava relazione che, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della camera di consiglio, era comunicata al Procuratore generale ed era notificata al difensore costituito.

3.- Poste Italiane s.p.a. in data 27.11.09 ha notificato la sentenza di appello all’attrice. Quest’ultima – per iniziativa del proprio difensore, a tanto autorizzato ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53 – in data 18.1.10 ha avviato alla notifica il ricorso per cassazione a mezzo del servizio postale, indirizzandolo presso lo studio del difensore domiciliatario di secondo grado della controparte.

Il ricorso per cassazione depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. non risulta, tuttavia, notificato, atteso che l’avviso di ricevimento redatto dall’ufficiale postale, in data 21.1.10, reca la certificazione che il plico non è stato consegnato per irreperibilità del destinatario.

Non essendo l’atto idoneo ad attivare il contraddittorio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla deve statuirsi per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla statuendo per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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