Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7313 del 26/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7313
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – rel. Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, nelle
persone, rispettivamente, del Ministro e del Direttore pro tempore,
rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria in Roma, alla via dei Portoghesi 12;
– ricorrenti –
contro
P.D., elettivamente domiciliato in Arezzo, alla via Ubaldo
Paqui 14, presso lo studio del rag. Spertilli Eugenio;
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Toscana in data 2 marzo 2004, depositata col n. 7 in
pari data;
Viste le richieste scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il
rigetto del ricorso per manifesta infondatezza; udita, in camera di
consiglio, la relazione del dott. PAPA Enrico.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
– che:
Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate ricorrono, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, indicata in epigrafe, che ha respinto il gravame dell’Agenzia delle entrate, Ufficio di Arezzo, avverso la decisione con cui la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente P.D. – esercente attivita’ di promotore finanziario – contro il silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso dell’IRAP versata per l’anno 2001.
Denunciando “violazione e falsa applicazione L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144 nonche’ del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 8, 27, 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, i ricorrenti censurano la sentenza per aver dato al presupposto della autonoma organizzazione una valenza meramente materiale, laddove esso appare rivestire rilievo squisitamente economico, nel senso che “ben puo’ bastare la capacita’ di ottenere credito o di procurarsi autonomamente una propria clientela”; e deducendo, in ordine successivo, “violazione o falsa applicazione, sotto altro profilo, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, ribadiscono la stessa linea interpretativa, sotto il profilo della autonomia dell’organizzazione, che andrebbe necessariamente riferita ai terzi, “e non certo all’apporto lavorativo del titolare, che costituisce, invece, uno degli elementi che confluisce nell’organizzazione”.
Il contribuente non svolge attivita’ difensiva.
Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
– che:
In ricorso risulta privo di pregio.
E’ consolidato indirizzo di questa Corte (v., per tutte, Cass., 5^, 3677/2007) che “in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1, (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) e’ escluso dall’applicazione di imposta qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.
Il giudice a quo ha condotto una indagine di merito consona all’indirizzo richiamato, giungendo, con valutazione immune da vizi logici, alla conclusione secondo cui “nel caso di specie il P. svolge l’attivita’ di promotore finanziario senza avvalersi di collaboratori e/o dipendenti, ma soltanto dei necessari beni strumentali, per cui manca il presupposto d’imposta come sopra delineato”.
Tutto cio’ implica, come ben s’intende, la reiezione del ricorso.
I rilievi che precedono valgono nei riguardi della sola Agenzia delle entrate, giacche’, per quanto attiene alla posizione del Ministero delle finanze, il ricorso si presenta addirittura inammissibile, per non essere lo stesso stato parte nel giudizio di appello (Cass., Sez. un., 3116/2006).
Non conseguono statuizioni sulle spese processuali.
PQM
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010