Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7313 del 22/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 22/03/2017, (ud. 23/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25876/2012 proposto da:

Z.S., (OMISSIS), Z.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso ANTONIA

DL ANGELIS, rappresentati e difesi dagli avvocati NICOLA GROSSO, UGO

OPERAMOLLA, MARIA PIA CASTELLANETA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ISMEA istituto STUDI RICERCHE ED INFORNI AZIONI SUL MERCATO AGRICOLO,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo

studio dell’avvocato LORENZO GRISOSTOMI TRAVAGLINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PISTONE UMBERTO;

Z.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUNIO

BAZZONI 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ASCIANO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

ZE.MA., D.R.F., Z.G.,

ZE.GA., Z.N., z.m.;

– intimati –

e contro

Z.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FRACASSINI 18, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO BAILO,

rappresentata e difesa dall’avvocato VITO PETRAROTA, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente incidentale –

e contro

Z.S. (OMISSIS), Z.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA VIA PORTUENSE 104, presso lo

studio dell’avvocato DE ANGELIS ANTONIA, rappresentati e difesi

dagli avvocati NICOLA GROSSO, UGO OPERAMOLLA, MARIA ANNA PIA

CASTELLANETA;

– incidentali –

avverso la sentenza n. 837/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

uditi gli Avvocati Maria Pia Castellaneta e Nicola Grosso per i

ricorrenti principali, l’Avvocato Francesco Asciano per

Z.D. e l’Avvocato Costantino Guerriero per la ricorrente

incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 4-8 marzo 2000 Z.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani la madre D.R.F. ed i germani G., Ga., N., m., S., D., A.R., P. e Ma. nonchè l’Istituto di servizi per il Mercato Agricolo (d’ora innanzi ISMEA) al fine di accertare la proprietà in favore della stessa e degli altri congiunti, del fondo rustico sito in (OMISSIS), con cancellazione della trascrizione del patto di riservato dominio.

Deduceva che con atto per notar A. del (OMISSIS) il padre Ze.Gi. aveva acquistato dall’ente convenuto, e con patto di riservato dominio, il fondo oggetto di causa, ma che con sentenza del 9/11/1976 era stato dichiarato fallito dal Tribunale di Trani.

Successivamente l’ente alienante aveva convenuto in giudizio lo Z., sempre dinanzi al Tribunale di Trani, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del compratore.

Il Tribunale accoglieva la domanda di risoluzione con sentenza n. 822 del 30/11/1983, sentenza confermata dalla Corte d’appello di Bari con la sentenza n. 950 del 3 giugno 1986, pacificamente passata in cosa giudicata.

Nelle more era intervenuta la revoca del fallimento, e lo Z., rimasto nel possesso dei beni aveva continuato a pagare le rate, sicchè con Delib. n. 83/7, l’ISMEA recependo le istanze del compratore aveva deliberato di rinunziare alla risoluzione pronunziata, previo pagamento di tutte le somme dovute a titolo di prezzo oltre interessi e spese legali.

A seguito del decesso dello Z., l’Ismea con Delib. n. 623 del 1998, decideva di trasferire la proprietà del bene al solo Z.D., ma tale provvedimento era revocato con successiva delibera n. 883/1998, con la quale, attesa la sanatoria della morosità da parte degli eredi di Ze.Gi., si deliberava altresì di rinunziare alla risoluzione accertata con la sentenza della Corte d’Appello di Bari. Tuttavia non era stato possibile addivenire al trasferimento della proprietà in favore di tutti gli eredi dell’originaria parte compratrice, in ragione dell’opposizione da parte del solo Z.D..

Si costituivano in giudizio Z.S., P. e Ma. che aderivano alle domande attoree, mentre Z.A.R. deduceva di avere rinunciato all’eredità, chiedendo di essere estromesso.

Si costituiva Z.D. che invece instava per il rigetto della domanda, sostenendo di avere pagato personalmente il prezzo e di avere quindi diritto all’attribuzione esclusiva della proprietà del fondo. Si costituiva l’Ismea che riconosceva di avere inteso rinunziare alla risoluzione, previo versamento del saldo da parte di Z.D., in quanto designato dal defunto, avendo interrotto la procedura di trasferimento a quest’ultimo per l’opposizione degli altri eredi.

In ogni caso aderiva alla richiesta di parte attrice volta all’accertamento dell’avvenuto trasferimento del bene, evidenziando la propria assenza di responsabilità per il mancato perfezionamento dell’iter traslativo.

Il Tribunale con la sentenza n. 168/2005 estrometteva dal giudizio Z.A.R., ma rigettava la domanda.

A seguito di appello proposto da Z.S. e di appello incidentale di Z.M., di Z.P. e Ma., nella resistenza di Z.D. e dell’ISMEA, la Corte d’Appello di Bari con la sentenza n. 837 del 27 settembre 2011 rigettava gli appelli.

Rilevava che non poteva ritenersi che con la Delib. n. 83 del 1987, vi fosse stata un’accettazione di una proposta contrattuale di Ze.Gi., idonea a dar vita ad un contratto traslativo ovvero ad un preliminare di compravendita, in quanto, oltre a non essere stata prodotta la proposta in forma scritta proveniente dallo Z., in realtà con tale Delib. il CDA dell’ISMEA si era limitato a prospettare come eventuale la rinuncia alla sentenza di risoluzione già passata in giudicato, dovendosi quindi escludere che tale atto avesse un’immediata valenza traslativa ovvero obbligatoria.

Riteneva inammissibile, il secondo motivo dell’appello principale per difetto di specificità, e quanto alla richiesta degli appellanti principali ed incidentali di ottenere la restituzione delle somme versate, ricordava che l’art. 6 del contratto prevedeva che l’ente potesse acquisire a titolo d’indennizzo le somme eventualmente versate dalla parte acquirente, in caso di suo inadempimento.

Nella fattispecie le somme erano state versate in vista del nuovo trasferimento, che però era stato impedito da condotte non imputabili alla venditrice, sicchè, pur essendosi verificata la risoluzione, permaneva l’obbligo di corrispondere un indennizzo per l’occupazione permanente del bene, non essendo peraltro stata provata l’eccessività delle somme versate.

Quanto all’appello incidentale di Z.M., e relativamente all’estensione della domanda di risarcimento danni nei confronti di Z.D., in merito al suo ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula dell’atto pubblico con trasferimento del bene in favore di tutti gli eredi, riteneva che la domanda fosse inammissibile in quanto tardivamente avanzata, non nell’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., ma nelle successive memorie di cui al quinto comma del medesimo articolo.

Quanto infine alla possibilità di ritenere venuti meno gli effetti della risoluzione in seguito alla rinunzia alla sentenza operata dall’ISMEA, rilevava che l’efficacia costituiva della pronuncia determina il venir meno del primo atto traslativo, senza che la rinunzia possa determinarne la reviviscenza, di modo che ai fini del trasferimento dell’immobile, era necessario concludere un nuovo contratto, che nella vicenda non risulta essere intervenuto.

Nè poteva reputarsi esistente un’obbligazione suscettibile di dar vita ad una pronuncia ex art. 2932 c.c..

Infine non poteva trovare accoglimento la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell’ente, in quanto la mancata conclusione di un nuovo atto traslativo era da addebitare all’atteggiamento del solo Z.D..

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso Z.S. e M. sulla base di cinque motivi.

Ha proposto ricorso, articolato in tre motivi anche Z.P.. Hanno resistito con controricorso Z.D. e l’ISMEA.

Z.S. e M. hanno resistito al controricorso di Z.P., proponendo altresì ricorso incidentale articolato in tre motivi.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

I ricorrenti Z.S. e Z.M. ed i contro ricorrente Z.D. hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Prima di procedere alla disamina nel merito dei ricorsi proposti, appare opportuno rapidamente riassumere i fatti processuali relativi al presente giudizio d’impugnazione.

Infatti, risulta che in data 9/11/2011 è stata richiesta la notifica del ricorso principale proposto da Z.S. e M., mentre per il ricorso, parimenti qualificato come principale, la notifica è stata richiesta in data 12/11/2012.

Successivamente Z.S. e M., nel controricorso presentato avverso il ricorso proposto da Z.P., hanno avanzato altresì tre motivi di ricorso incidentale, che sono però sostanzialmente riproduttivi di tre dei motivi avanzati in via principale. Orbene costituisce principio assolutamente consolidato, siccome ricavabile dal combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., quello secondo cui l’impugnazione proposta per prima assume caratteri ed effetti d’impugnazione principale, e determina la costituzione del procedimento, nel quale debbono confluire, con natura ed effetti di impugnazioni incidentali, le successive impugnazioni proposte contro la medesima sentenza delle altre parti soccombenti, con la conseguenza che il ricorso per cassazione, validamente ed autonomamente proposto dopo che altro ricorso sia stato già notificato ad iniziativa della controparte, si converte, riunito a questo, in ricorso incidentale, semprechè siano stati rispettati i relativi termini.

In considerazione del fatto che dei due ricorsi proposti dalle parti, risulta essere pervenuto per primo ai destinatari quello di Z.S. e M., deve reputarsi che allo stesso debba essere attribuita la qualifica di ricorso principale, e ne discende altresì che il ricorso di Z.P. deve correttamente convertirsi in ricorso incidentale.

Poste tali premesse, occorre poi ricordare che, sempre secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. 22 febbraio 2012 n. 2568), la proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un’altra parte, non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, nè ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l’impugnazione avversaria (conformi Cass. 21 dicembre 2011 n. 27898; Cass. 28 luglio 2005 n. 15813; Cass. S.U. 10 marzo 2005 n. 5207, secondo cui la rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che non solo non è possibile presentare motivi aggiunti, oltre a quelli già formulati, ma neppure è consentita la proposizione di un altro ricorso, che, pertanto, è soggetto alla sanzione d’inammissibilità; Cass. 18 aprile 2003 n. 6295; Cass. 02/12/2000, n. 15407; Cass. 05/05/1995, n. 4871).

Ne consegue pertanto che devono essere dichiarati inammissibili i motivi di ricorso incidentale contenuti nel controricorso proposto avverso il ricorso incidentale di Z.P..

2. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1326 c.c., nonchè l’omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Si deduce che la Delib. n. 83 del 1987, dell’ISMEA contiene tutti gli elementi per ricostruire il contenuto della proposta proveniente da Ze.Gi., al fine di poter proseguire il rapporto oggetto della pronuncia di risoluzione, previa rinunzia alla stessa da parte dell’ente. Infatti l’accordo contrattuale può formarsi anche per fasi successive, non essendo necessario che lo scambio tra proposta ed accettazione sia simultaneo, sicchè nel caso di specie, lo Z. aveva proposto di continuare ad occupare il fondo, previa rinunzia della venditrice alla risoluzione, e pertanto la successiva delibera, che riassume il contenuto di tale proposta, ben può supplire alla carenza in atti della proposta munita di forma scritta.

Inoltre, la sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui, valorizzando erroneamente alcune delle espressioni contenute nella delibera, ha escluso che fosse stato concluso un nuovo contratto di vendita, omettendo altresì di prendere in considerazione il tenore della successiva Delib. n. 883 del 1998, intervenuta dopo il decesso di Ze.Gi., e con la quale si dichiarava espressamente e di rinunciare agli effetti della sentenza di risoluzione.

Il secondo motivo denunzia l’omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia costituito dalla valenza della Delib. n. 883 del 1998, in quanto si è erroneamente ritenuto che la rinuncia dell’ISMEA non determini la reviviscenza del rapporto risoluto, e quindi il subentro degli eredi del compratore nella titolarità del bene, atteso che nelle more è stato interamente pagato il prezzo.

La decisione ha peraltro omesso anche di considerare che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, è pienamente ammissibile una rinuncia da parte del contraente adempiente alla risoluzione anche giudizialmente accertata, rinunzia che determina il rispristino contestuale dell’obbligazione derivante dal contratto.

Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2932, 1218, 1301, 1317 e 1320 c.c..

Infatti Z.M., nell’appellare la sentenza del Tribunale, aveva richiesto in via subordinata la restituzione pro quota di quanto versato a titolo di corrispettivo della vendita oltre al risarcimento danni.

La sentenza gravata ha escluso il diritto al risarcimento dei danni in quanto non ha ravvisato una responsabilità dell’ente per la mancata stipula di un successivo atto di vendita, ma in tal modo ha omesso di rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di obbligazioni divisibili, quale quella avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene immobile, l’impossibilità che gli effetti si producano nei confronti di uno degli aventi diritto, non impedisce che ognuno degli altri creditori possa richiederne l’adempimento e per l’intera obbligazione.

Peraltro l’Istituto avrebbe dovuto quanto meno trasferire il fondo in favore degli eredi che ne facevano richiesta.

Il quarto motivo lamenta un vizio di extrapetizione della sentenza ovvero di contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo.

Z.S. e M. avevano, infatti, richiesto la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo dell’immobile, e la Corte d’Appello ha rigettato tale richiesta facendo richiamo alla previsione di cui all’art. 6 del contratto che prevedeva in caso di inadempienza dell’acquirente, il diritto dell’ente ad acquisire le somme eventualmente versate a titolo di indennizzo.

In tal modo la Corte distrettuale ha pronunziato su di una domanda mai proposta, in quanto l’ISMEA si era costituita in primo grado dopo la prima udienza senza proporre domanda riconvenzionale.

Inoltre la decisione sarebbe contraddittoria in quanto ha fatto applicazione delle previsioni del contratto ritenendo che però lo stesso fosse stato comunque risolto.

Il quinto motivo denunzia la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonchè la violazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto pur essendosi negato il diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell’ISMEA, atteso che la responsabilità del mancato trasferimento era da imputare al convenuto Z.D., ha compensato le spese tra quest’ultimo e gli appellanti principali ed incidentali.

Pertanto il convenuto era tenuto a risarcire i danni ai germani, ed avrebbe dovuto sopportare le spese di lite.

3. Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia la violazione dell’art. 1326 c.c. e l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio risultando sostanzialmente sovrapponibile nelle argomentazioni al primo motivo del ricorso principale.

Il secondo motivo del ricorso incidentale, invece, denunzia la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., nonchè l’omessa valutazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine all’errata interpretazione della Delib. n. 83 del 1987, in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto prendere atto del fatto che la stessa riassumeva in sè la volontà di entrambe le parti, presentandosi quindi idonea a dare vita ad una nuova volontà contrattuale.

Il terzo motivo del ricorso incidentale, infine, lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al mancato accoglimento della domanda di rimborso delle somme versate all’ISMEA, in assenza di una domanda riconvenzionale avanzata da quest’ultima e finalizzata ad ottenere l’acquisizione delle somme versate dai compratori ai sensi dell’art. 6 del contratto, trascurando altresì che la previsione in base alla quale è stato riconosciuto tale diritto era contenuta in un contratto ormai risolto, così che l’affermazione risulta intrinsecamente contraddittoria.

4. Possono essere congiuntamente esaminati per la loro intima connessione i primi due motivi del ricorso principale ed incidentale, in quanto con i medesimi si intende contestare la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ha escluso che dopo la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore, pronuncia passata in cosa giudicata, sia in realtà intervenuto un nuovo accordo tra le parti inteso ad assicurare il trasferimento del bene in favore dello Z., sebbene in maniera subordinata all’integrale pagamento del prezzo, oltre interessi e spese, ovvero laddove ha escluso che, a seguito della rinuncia agli effetti della sentenza di risoluzione, si sia verificata la reviviscenza del contratto risoluto.

I motivi sono privi di fondamento.

E’ pacifico che la vicenda oggetto di causa, avendo ad oggetto la proprietà di beni immobili, per la valida conclusione di un contratto immediatamente traslativo della stessa ovvero per la valida assunzione di un impegno al trasferimento con un vincolo a carattere preliminare, presuppone che la manifestazione di volontà delle parti avvenga con il rispetto del requisito di forma di cui all’art. 1350 c.c..

Orbene, posta tale incontrovertibile premessa, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte nella parte in cui ha negato che la Delib. n. 83 del 1987, dell’ISMEA potesse tenere luogo del contratto traslativo della proprietà immobiliare ovvero che potesse determinare l’insorgenza di un obbligo a contrarre in capo all’ente.

Ed, invero, oltre ad avere evidenziato come il contenuto della delibera, atto unilaterale dell’ISEMA, deponeva per una manifestazione di volontà programmatica di provvedere in futuro alla rinuncia alla risoluzione pronunziata con sentenza ormai irretrattabile, e condizionatamente al verificarsi dell’avvenuto integrale pagamento del prezzo, il che esclude che alla stessa possa attribuirsi la idoneità a comprovare uno scambio tra proposta ed accettazione idoneo a dare vita ad un nuovo trasferimento della proprietà del bene ovvero ad un’obbligazione suscettibile di essere azionata ex art. 2932 c.c., la Corte barese ha altresì evidenziato che non era stata offerta alcuna prova documentale della proposta contrattale avanzata da Ze.Gi., di modo che risulta esclusa la stessa astratta possibilità di configurare una valida conclusione di contratto tra assenti.

In tal senso, questa Corte ha costantemente ribadito che (cfr. Cass. n. 2712/1996) nei contratti che richiedono la forma scritta ad substantiam (nella specie, compravendita immobiliare), la conclusione tra persone lontane postula che alla proposta in forma scritta segua l’accettazione anche essa in forma scritta (conf. Cass. n. 3119/1973; Cass. n. 5370/1989).

Anche a voler ammettere che la delibera abbia riprodotto il contenuto della pretesa proposta avanzata dallo Z., la delibera, a prescindere dalla ricostruzione del suo effettivo contenuto, sul quale pure si è soffermata la decisione impugnata, resta pur sempre atto unilaterale e comunque privo della sottoscrizione della controparte, delineandosi pertanto come assolutamente inidonea a configurare un valido contratto traslativo ovvero idoneo di generare un obbligo a trasferire.

Ne consegue altresì che essendo in radice carente dei requisiti strutturali e formali per dare vita ad una valida manifestazione di volontà dei contraenti, si palesano del tutto infondate le censure mosse in merito alla erronea applicazione delle regole ermeneutiche in materia di contratti, la cui applicazione presuppone a monte che vi sia un contratto validamente concluso.

Passando alla disamina della rilevanza della successiva Delib. n. 883 del 1998 e pur volendo ammettere che con la stessa si sia inteso dare attuazione agli impegni unilateralmente assunti con la prima Delib. del 1987, e cioè di rinunciare ala sentenza di risoluzione, una volta intervenuto il pagamento del prezzo, deve escludersi la fondatezza delle censure mosse sul punto dai ricorrenti.

A tal fine, la Corte di merito a pag. 9 ha espressamente affermato che la rinunzia agli effetti della risoluzione non potrebbe mai determinare la rinuncia al patto di riservato dominio, e quindi il risultato auspicato dagli attori di ottenere il riconoscimento della titolarità, iure hereditario del bene in esame.

Si è appunto precisato che l’efficacia costitutiva della pronunzia di risoluzione comporta di per sè la caducazione del primo atto traslativo, con l’ulteriore conseguenza che la successiva rinunzia agli effetti della pronuncia ed al diritto di riscatto non determina la reviviscenza del patto preesistente, palesandosi quindi la necessità di addivenire ad un nuovo contratto per conseguire il risultato auspicato dai ricorrenti. Ritiene il Collegio che la motivazione del giudice di merito sia immune da censure.

Non ignora il collegio che effettivamente, negli anni precedenti la giurisprudenza della Corte abbia assunto opinioni diverse in merito alla possibilità di rinuncia da parte del creditore adempiente agli effetti della risoluzione, ancorchè frutto di una pronuncia giudiziale.

In tal senso si veda Cass. n. 5734/2011, secondo cui nel contratto a prestazioni corrispettive, il contraente non inadempiente può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già avveratasi per effetto della clausola risolutiva espressa, come pure della risoluzione già dichiarata giudizialmente (conf. Cass. n. 23824/2010).

Tuttavia reputa il collegio doversi assicurare continuità all’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 553/2009.

In tale sentenza, occupatasi specificamente dei rapporti tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso, fondata sulla diversa previsione di cui all’art. 1385 c.c., nel ribadirne la differenza ontologica, in motivazione al punto 4.6. si è chiarito che la perdurante disponibilità dell’effetto risolutorio in capo alla parte non inadempiente risulterebbe, in assenza di qualsivoglia disposizione normativa “limitativa” (quale quella dettata, ad esempio, in tema di remissione del debito), operante sine die, in evidente contrasto con gli analoghi meccanismi di risoluzione legale collegati al termine essenziale e al relativo adempimento tardivo, così generandosi una ingiustificata e sproporzionata lesione all’interesse del debitore, il cui ormai definitivo affidamento nella risoluzione (e nelle relative conseguenze) del contratto inadempiuto potrebbe indurlo, non illegittimamente, ad un conseguente riassetto della propria complessiva situazione patrimoniale.

Escludere la rinunciabilità dell’effetto della risoluzione risponde quindi anche ad un interesse della parte non adempiente che, assoggettata ad un’iniziativa volta alla caducazione del contratto, non può più essere, ex lege, destinataria di una successiva richiesta di adempimento (in una vicenda in cui, si badi, la definizione dell’effetto risolutorio è ancora in itinere, destinata com’è a formare oggetto di accertamento processuale in contraddittorio), onde porsi volontariamente (ma del tutto legittimamente) in condizione di non poter più adempiere.

Il ragionamento delle Sezioni Unite, può quindi compendiarsi, richiamando quanto dalle stesse affermato alla lett. d) del punto 4.7 della motivazione, con la regola secondo cui la rinuncia all’effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso.

L’autorevolezza dei principi espressi in tale occasione dalle Sezioni Unite, ed ai quali ha mostrato di adeguarsi anche la successiva giurisprudenza di questa Corte (si veda Cass. n. 20768/2015), conforta quindi la correttezza della soluzione raggiunta sul punto dal giudice di merito, di modo che la motivazione espressa dalla Corte barese in ordine al tema della impossibilità di ammettere una reviviscenza del contratto risolto, lungi dal potersi ritenere omessa, costituisce una piana applicazione dei suesposti principi di diritto.

5. Le suesposte considerazioni danno altresì contezza in maniera evidente dell’infondatezza del terzo motivo del ricorso principale che si fonda sull’erroneo presupposto della sussistenza di un obbligo gravante sulla controricorrente di dover procedere al trasferimento del bene in favore degli eredi dello Z., così che il rifiuto frapposto da parte di uno solo degli stessi, non avrebbe impedito di poter trasferire la proprietà in favore di coloro che invece lo richiedevano.

Ma quanto sinora evidenziato in tema di perdita di efficacia dell’originario contratto, di inidoneità a determinarne la reviviscenza della rinuncia unilaterale alla sentenza risolutiva da parte dell’ISMEA, e di inesistenza di una valida formazione di volontà tale da dare vita ad un nuovo contratto, impedisce di poter ravvisare la stessa esistenza di un’obbligazione suscettibile di ricevere attuazione giudiziale ex art. 2932 c.c., inficiando in radice l’intera ricostruzione difensiva di parte ricorrente.

6. Del pari infondati devono reputarsi il quarto motivo e del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale.

Ed, invero, deve escludersi che la Corte di merito, nel disattendere la richiesta dei germani Z. di rimborso delle somme versate in favore dell’ente convenuto, si sia pronunziato su di una domanda riconvenzionale non proposta, trattandosi a ben vedere di una pronuncia che ha in realtà rigettato la domanda attorea, ravvisando il diritto della convenuta a trattenere le somme versate.

Trattasi però dell’accoglimento non già di una domanda, quanto di un’eccezione così che la censura come formulata non coglie nel segno. Ma anche laddove voglia reputarsi che sia stata accolta un’eccezione in senso stretto, attesa l’epoca di introduzione del presente giudizio (7 marzo 2000), anche per le eccezioni in senso stretto (quale potrebbe reputarsi secondo Cass. n. 19272/2014, quella finalizzata ad avvalersi degli effetti di una clausola penale che ex art. 1526 c.c., preveda l’irripetibilità dei canoni versati ovvero delle rate di prezzo pagate, ovvero di un’eccezione di compensazione), il solo fatto che la costituzione sia avvenuta da parte dell’ISMEA in epoca successiva alla prima udienza non preclude di per sè la loro proponibilità, alla luce del tenore dell’art. 180 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis. Il motivo quindi oltre a denunziare un vizio di ultrapetizione su domanda, il che non è per quanto detto, avrebbe dovuto denunziare in realtà la decisione su di un’eccezione tardivamente avanzata, ma risulta comunque carente di specificità, non indicando quando con precisione sia avvenuta la costituzione dell’ente.

In merito poi alla contraddittorietà della motivazione, per aver dato rilevanza alla previsione di cui all’art. 6 del contratto, il motivo pecca egualmente di autosufficienza, in quanto non trascrive compiutamente il testo della previsione contrattuale applicata dal giudice di merito, ma soprattutto omette di considerare che la decisione gravata ha giustificato il diritto dell’ente a trattenere le somme versate, oltre che in ragione della clausola di cui all’art. 6 del contratto, anche quale corrispettivo per un’occupazione del bene protrattasi anche dopo la pronuncia di risoluzione, e la cui debenza non è inconciliabile con il prodotto effetto risolutivo del contratto di vendita, ma anzi è proprio giustificata dall’assenza di un valido titolo per la permanenza nel godimento del bene. Tale ulteriore giustificazione del diritto del controricorrente a trattenere le somme in esame non è specificamente contestata e costituisce a ben vedere una ratio che è in grado autonomamente di sorreggere la decisione di rigetto della domanda di rimborso.

7. E’ infondato anche il quinto motivo del ricorso principale.

L’impossibilità di poter pretendere una pronuncia di accertamento ovvero costituiva ex art. 2932 c.c., nei confronti dell’ISMEA a seguito dell’intervenuta risoluzione del contratto originariamente stipulato da Ze.Gi., e la mancanza di una rinnovazione della volontà traslativa, comunque necessaria, non potendosi attribuire alcun rilievo alla rinunzia alla risoluzione manifestata da parte del contraente adempiente, impedisce di poter ravvisare una qualsivoglia responsabilità in capo alla controricorrente, essendo stato disatteso in questa sede anche il motivo di ricorso concernente il mancato rimborso delle somme versate dai ricorrenti in favore dell’istituto.

Ne consegue che questi ultimi sono totalmente soccombenti rispetto all’ente, e la loro condanna al rimborso delle spese non è in alcun modo censurabile trattandosi di piana applicazione della previsione di cui all’art. 91 c.p.c..

Quanto alla pretesa responsabilità del germano Z.D. per la mancata stipula di un nuovo contratto, il motivo trascura la circostanza che la domanda risarcitoria era stata sì avanzata in corso di causa, ma che la stessa è stata reputata inammissibile, in quanto tardiva, dalla Corte barese, con statuizione che non risulta oggetto di ricorso, essendo pertanto coperta dall’efficacia del giudicato.

Ne discende che i ricorrenti sono integralmente soccombenti anche nei confronti del germano, di modo che la decisione del giudice di appello di provvedere alla compensazione delle spese nei rapporti con Z.D., rappresenta un indubbio vantaggio per i ricorrenti, i quali facendo altrimenti applicazione della previsione di cui all’art. 91 c.p.c., in assenza dell’esercizio del potere discrezionale di compensazione, sarebbero stati tenuti a far fronte anche alle spese sostenute dal germano.

8. In definitiva, i ricorsi sono del tutto privi di fondamento e devono essere rigettati.

9. I ricorrenti principali e la ricorrente incidentale sono tenuti in solido tra loro al rimborso delle spese in favore delle parti controricorrenti, ed a tanto si provvede come da dispositivo che segue.

Nulla a disporre per le spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto difese in questa fase.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da Z.S. e M. nel controricorso al ricorso incidentale a sua volta proposto da Z.P.; rigetta il ricorso principale ed incidentale; condanna Z.S., M. e P., in solido tra loro, al rimborso in favore di Z.D. e dell’ISMEA delle spese del presente giudizio che liquida per il primo in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, e per il secondo in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 sui compensi ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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