Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7313 del 16/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 16/03/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 16/03/2021), n.7313
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14922-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ARREDO GALASSIA DI QUINTANO E CATAPANO SNC, Q.G.P.,
elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA APOLLODORO 26, presso lo
studio dell’avvocato NURI VENTURELLI, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 29/2013 della COMM. TRIB. REG. di BARI,
depositata il 26/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 29/14/2013, depositata in data 26.3.2013, la Commissione tributaria regionale della Puglia, previa riunione, respingeva gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate nei confronti di Q. e C. s.n.c. e del socio Q.G. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dai contribuenti avverso un avviso di accertamento con il quale era stato accertato induttivamente del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), un maggior reddito per gli anni di imposta 2006 e 2007, ritenendo che i finanziamenti dei soci alla società fossero ricavi non contabilizzati.
La CTR, per quanto di interesse, affermava che le presunzioni poste a base dell’accertamento non avessero i requisiti di gravità, precisione e concordanza atti a sostenere l’accertamento.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle propone ricorso per cassazione affidato a un motivo.
Arredo Galassia di Q. e C. s.n.c. e Q.G. resistono con controricorso. Hanno depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio è stato celebrato senza la partecipazione del socio C.G..
L’ufficio riferisce che era stata emessa sentenza di primo grado, in procinto di essere appellata, avverso l’avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione del socio C.G. per il periodo di imposta 2006, mentre il ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2007 attendeva ancora il deposito della sentenza di primo grado.
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. 23096/2012).
Nella specie non sussiste la possibilità della riunione in considerazione della non simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito e della identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici (Cass. 29843/2017).
Il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato nullo con rinvio alla Commissione Tributaria provinciale di Bari anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021