Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7313 del 07/03/2022
Cassazione civile sez. trib., 07/03/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 07/03/2022), n.7313
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11035/13 R.G. proposto da:
D.G., elettivamente domiciliato in Roma, presso la
Cancelleria della Corte Suprema di cassazione, e rappresentato e
difeso per procura a margine del ricorso dall’Avv. Claudio Preziosi.
– ricorrente –
contro
AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli
Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e
difende.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 329/50/12 della Commissione tributaria
regionale della Campania, depositata il 23 ottobre 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio
2022 dal Consigliere Dott.ssa Roberta Crucitti.
Fatto
RILEVATO
che:
D.G. ha proposto ricorso, su cinque motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e in riforma della decisione di primo grado, aveva confermato gli avvisi di accertamento degli anni 2005 e 2006 e la cartella di pagamento del 2007;
Il ricorrente, con istanza del 3.6.2019 ha chiesto sospendersi il processo, ai sensi del D.L. n. 118 del 2019, art. 6, comma 10, e ha allegato all’istanza, con notifica all’Agenzia delle entrate, copia delle domande di adesione alla definizione agevolata e del versamento della prima rata;
il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto, in mancanza di istanza di trattazione, dichiararsi il processo estinto e cessata la materia del contendere.
Diritto
CONSIDERATO
che:
a fronte della documentazione, versata in atti dal contribuente, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
pertanto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, tale comma 13 il processo, con riferimento all’impugnazione degli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2005 e 2006 si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020;
in ordine, invece alla cartella di pagamento 2007 – pur essa confermata nel dispositivo della sentenza impugnata e rispetto alla quale la stessa Agenzia delle entrate ha dato atto, in controricorso, che l’annualità 2007 era già stata definita in precedenza, la richiesta di cessazione della materia del contendere articolata in memoria dal ricorrente evidenzia la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione e, quindi, l’inammissibilità, su tale punto, del ricorso;
ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo le spese restano a carico di chi le ha anticipate;
nell’ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata (nella specie, di cui al D.L. n. 148 del 2017, conv., con modif., dalla L. n 172 del 2017), non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (v. Cass. n. 14782 del 07/06/2018).
P.Q.M.
Dichiara il processo estinto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, conv. con mod. dalla L. n. 136 del 2018, con riguardo all’impugnazione degli avvisi di accertamento degli anni di imposta 2005 e 2006.
Dichiara il ricorso inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, con riguardo alla cartella dell’annualità 2007.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022